§ 3.8.34 - L.R. 15 febbraio 2005, n. 7.
Modifica della legge regionale 9 novembre 1974, n. 61 avente ad oggetto l’istituzione dell’albo regionale delle associazioni pro loco.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 turismo e industria alberghiera
Data:15/02/2005
Numero:7


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.  Norma transitoria.
Art. 9. 
Art. 10. 


§ 3.8.34 - L.R. 15 febbraio 2005, n. 7.[1]

Modifica della legge regionale 9 novembre 1974, n. 61 avente ad oggetto l’istituzione dell’albo regionale delle associazioni pro loco.

(B.U. 16 febbraio 2005, n. 12 bis).

 

Art. 1.

     1. La regione Campania valorizza, ai sensi della legge 9 marzo 2001, n. 135, articolo 1, comma 2, lettera g), il ruolo delle associazioni pro loco nelle diverse ed autonome espressioni culturali e riconosce, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383, articolo 1, il valore sociale di tali associazioni liberamente costituite e delle loro attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

     2. La Regione riconosce, nel quadro della valorizzazione turistica della Campania, il ruolo delle associazioni pro loco per la custodia e per la promozione dei valori naturali ed artistici di ogni località e per il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo attraverso la partecipazione popolare.

 

     Art. 2.

     1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituito presso l'assessorato regionale per il turismo della regione Campania l’albo regionale delle associazioni pro loco.

 

     Art. 3.

     1. Per l'iscrizione all'albo di cui all’articolo 2 effettuata con determina del dirigente delegato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda e relativa documentazione occorrono i seguenti requisiti:

     a) la località sede di associazione pro loco - comune , frazione di comune o gruppo di comuni – deve avere un minimo di attrezzature ricettive o caratteristiche climatiche, storiche, artistiche o paesaggistiche atte a promuovere la valorizzazione turistica della località stessa;

     b) l'associazione pro loco deve essere stata costituita con atto pubblico o con scrittura privata registrata [2];

     c) per i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti può essere iscritta all’albo una sola pro loco; per quelli con popolazione sino a 60.000 abitanti possono essere iscritte all’albo due pro loco; per i comuni con popolazione oltre i 60.000 abitanti possono essere iscritte all’albo un massimo di tre pro loco [3].

     2. La domanda per l’iscrizione all’albo corredata da copia dell’atto costitutivo, dello statuto, del bilancio preventivo e del programma di attività dell’associazione è presentata alla Giunta regionale della Campania – assessorato al turismo – tramite la struttura turistica locale della provincia in cui l’associazione ha la sede sociale.

     3. La struttura turistica inoltra la domanda con parere motivato entro trenta giorni dal ricevimento.

 

     Art. 4.

     1. Le associazioni pro loco iscritte all'albo regionale, oltre ai compiti fissati dallo statuto:

     a) coordinano e promuovono le manifestazioni che determinano un movimento turistico nella circoscrizione territoriale;

     b) tutelano e valorizzano le bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo.

 

     Art. 5.

     1. La Regione riconosce il ruolo di coordinamento dell’ unione nazionale pro loco d’Italia - UNPLI - organismo nazionale articolato sul territorio campano con il comitato regionale e con i comitati provinciali

     2. In fase di costituzione del consiglio di amministrazione dell’agenzia regionale del turismo è nominato come membro effettivo un rappresentante del comitato regionale dell’UNPLI, designato dal comitato stesso.

     3. Un rappresentante del comitato regionale è nominato nella consulta regionale per il turismo e un rappresentante designato dal rispettivo comitato provinciale è nominato in ogni struttura turistico locale da costituirsi a livello provinciale.

 

     Art. 6.

     1. La Regione incentiva l'attività delle pro loco e dell’UNPLI, sia regionale che provinciali, con contributi stanziati in relazione ai programmi di attività redatti in sintonia con la programmazione regionale per il turismo e lo spettacolo, con l’utilizzo dei capitoli previsti nel bilancio regionale.

     2. Una quota non inferiore al venti per cento delle risorse della presente legge è riservata al comitato regionale ed ai comitati provinciali dell’UNPLI per la attività istituzionale con l’obbligo di istituzione degli uffici di coordinamento regionale e provinciali e l’assegnazione del cinque per cento al comitato regionale e del tre per cento ciascuno a quelli provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno [4].

 

     Art. 7.

     1. Le associazioni pro loco iscritte all’albo regionale presentano alle strutture turistiche locali di competenza entro il 30 aprile di ogni anno idonea documentazione comprovante l’attività svolta al fine di consentire la verifica agli organi ispettivi.

     2. Se le associazioni non presentano la documentazione di cui al comma 1 per due anni consecutivi, l’assessore regionale al turismo, su proposta delle strutture turistiche locali e sentito il rispettivo comitato provinciale dell’UNPLI, emana il provvedimento di cancellazione dall’albo con la perdita dei benefici di cui alla presente legge.

     2 bis. La medesima associazione pro loco già cancellata dall’albo regionale, può richiedere nuovamente l’iscrizione secondo le modalità riportate all’articolo 3 della presente legge, decorsi due anni dalla data del decreto di cancellazione [5].

 

     Art. 8. Norma transitoria.

     Sono confermate di ufficio, previa istruttoria delle strutture turistiche locali di competenza, le iscrizioni all’albo delle associazioni pro loco che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano attive.

 

     Art. 9.

     1. Sono abrogate le norme della legge regionale 9 novembre 1974, n. 61, in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 10.

     2. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Abrogata dall'art. 30 della L.R. 8 agosto 2014, n. 18, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Lettera così modificata dall'art. 52 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 41 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1 e così modificata dall'art. 52 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2010, n. 2.

[5] Comma aggiunto dall'art. 52 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.