§ 3.4.2 - Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 17.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, concernente la disciplina della coltivazione delle cave e delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 cave e torbiere
Data:13/04/1995
Numero:17


Sommario
Art. 1.      L'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54. è cosi modificato:
Art. 2.      L'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:
Art. 3.      L'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:
Art. 4.      L'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:
Art. 5.      L'articolo 6 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è cosi modificato:
Art. 6.      L'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:
Art. 7.      L'articolo 8 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:
Art. 8.      L'articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:
Art. 9.      Dopo l'articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 10.      L'articolo 10 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:
Art. 11.      L'articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:
Art. 12.      L'articolo 13 della legge regionale 13 dicembre 1985, n 54, è così riformulato:
Art. 13.      L'articolo 14 della legge regionale 13 dicembre 1985, n 54. è così modificato:
Art. 14.      L'articolo 18 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 è così modificato.
Art. 15.      L'articolo 19 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:
Art. 16.      L'articolo 20 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:
Art. 17.      L'articolo 22 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così sostituito:
Art. 18.      L'articolo 23 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così riformulato:
Art. 19.      L'articolo 25 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:
Art. 20.      L'articolo 28 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:
Art. 21.      L'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:
Art. 22.      L'articolo 36 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:
Art. 23.      Dopo l'articolo 36 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 24.      Dopo l'articolo 36-BIS della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 25.      Dopo l'articolo 38 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 26.      Dopo l'articolo 38-bis della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 27.      Dopo l'articolo 38-TER-BIS della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 28.      Dopo l'articolo 38-QUATER della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 29.      Dopo l'articolo 38-quinquies della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 30.  Limiti dei compiti della Commissione tecnico-consultiva.


§ 3.4.2 - Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 17.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, concernente la disciplina della coltivazione delle cave e delle torbiere nella Regione Campania.

(B.U. 24 aprile 1995, n. 19).

 

Art. 1.

     L'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54. è cosi modificato:

     (Omissis)

 

     Art. 2.

     L'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     L'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     L'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     L'articolo 6 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è cosi modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     L'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     L'articolo 8 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     L'articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     Dopo l'articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     L'articolo 10 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     L'articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     L'articolo 13 della legge regionale 13 dicembre 1985, n 54, è così riformulato:

     (Omissis).

 

     Art. 13.

     L'articolo 14 della legge regionale 13 dicembre 1985, n 54. è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 14.

     L'articolo 18 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 è così modificato.

     (Omissis).

 

     Art. 15.

     L'articolo 19 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 16.

     L'articolo 20 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 17.

     L'articolo 22 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 18.

     L'articolo 23 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così riformulato:

     (Omissis).

 

     Art. 19.

     L'articolo 25 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 20.

     L'articolo 28 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 21.

     L'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 22.

     L'articolo 36 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 23.

     Dopo l'articolo 36 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 24.

     Dopo l'articolo 36-BIS della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 25.

     Dopo l'articolo 38 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 26.

     Dopo l'articolo 38-bis della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, sono aggiunti i seguenti articoli:

     (Omissis).

 

     Art. 27.

     Dopo l'articolo 38-TER-BIS della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 28.

     Dopo l'articolo 38-QUATER della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 29.

     Dopo l'articolo 38-quinquies della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 30. Limiti dei compiti della Commissione tecnico-consultiva.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i compiti assegnati dalla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, come modificata ed integrata dalla presente legge, alla Commissione Tecnico Consultiva restano limitati alla formulazione del parere di cui all'articolo 2 di detta legge.

     2. Resta ferma la validità degli atti compiuti dalla Commissione fino all'entrata in vigore della presente legge in ordine alle autorizzazioni e concessioni.