§ 3.1.39 - Legge Regionale 5 agosto 1999, n. 6.
Eradicazione della brucellosi bufalina in Campania.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:05/08/1999
Numero:6


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di consentire l'eradicazione della brucellosi bufalina, la Giunta regionale eroga alle Aziende Sanitarie Locali un contributo integrativo, destinato agli operatori veterinari liberi [...]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.1.39 - Legge Regionale 5 agosto 1999, n. 6.

Eradicazione della brucellosi bufalina in Campania.

(B.U. n. 54 del 12 agosto 1999).

 

Art. 1.

     1. Al fine di consentire l'eradicazione della brucellosi bufalina, la Giunta regionale eroga alle Aziende Sanitarie Locali un contributo integrativo, destinato agli operatori veterinari liberi professionisti, di millecentolire per ogni capo saggiato, di settemilacinquantalire per ogni accesso in allevamento con capi da uno a cinque e di

quattromilanovecentolire per ogni accesso in allevamento con capi da uno a venti.

     2. [Per far fronte alle esigenze di mercato derivanti dall’abbattimento di capi bufalini positivi alla brucellosi, o per le malattie per le quali è previsto l’obbligo di abbattimento secondo le direttive del Regolamento di Polizia Veterinaria vigente, dall’ 1 gennaio 2002 il contributo integrativo regionale destinato agli allevatori proprietari dei predetti animali è di euro 774,69 per bufala, inferiore ad otto anni; euro 726,14 per bufala superiore ad otto anni; euro 738,02 per manza; nel caso di distruzione di carcassa il contributo è di euro 910,52; per una sicura identificazione dei capi bufalini, la marca auricolare deve essere integrata con l’implementazione di un bolo ruminale contenente microcips elettronico. I capi bufalini avviati all’abbattimento viaggiano in camion piombati] [1].

     3. I contributi sono erogati alle AA.SS.LL. sulla base della comunicazione, inviata dalle stesse all'Assessorato regionale alla Sanità, Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria, dei totali dei capi saggiati e degli accessi effettuati ai sensi del I comma, nonché della specifica attestazione che gli allevatori hanno diritto all'indennità di abbattimento da parte dello Stato.

 

     Art. 2. [2]

     1. All’onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i fondi iscritti alla UPB 4.15.40 del Bilancio regionale per l’anno 2002, per gli anni successivi si fa fronte con la legge di Bilancio.

 

     Art. 3.

     1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

 


[1] Comma modificato dall’art. 34 della L.R. 26 luglio 2002, n. 15 e abrogato dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo così modificato dall’art. 34 della L.R. 26 luglio 2002, n. 15.