§ 2.6.1 - L.R. 15 marzo 1984, n. 14.
Regolamentazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.6 ipab
Data:15/03/1984
Numero:14


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.      L'estinzione può essere proposta:
Art. 3.      L'organo di amministrazione dell'I.P.A.B., mediante l'atto deliberativo con il quale promuove l'estinzione e comunque entro i 30 giorni successivi al termine di cui al terzo comma dell'art. 2, [...]
Art. 4.     
Art. 5.      Il provvedimento di estinzione divenuto esecutivo di legge, è comunicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al legale rappresentante dell'istituzione estinta ed agli Enti interessati [...]
Art. 6.      Il personale di ruolo o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato presso l'I.P.A.B. è assegnato con il provvedimento di estinzione agli Enti ai quali sono attribuiti i beni della [...]
Art. 7.      Il trasferimento dei beni e del personale già utilizzati dall'I.P.A.B. estinta in base all'art. 1 può essere destinato anche per attività che rientrano tra le funzioni del servizio sanitario [...]
Art. 8.      Fino all'adozione della legge di riforma dell'assistenza o di legge nazionale che detti norme in merito, è fatto divieto agli organi amministrativi delle II.PP.AA.BB., aventi sede nel territorio [...]
Art. 9.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 2.6.1 - L.R. 15 marzo 1984, n. 14. [1]

Regolamentazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

(B.U. 2 aprile 1984, n. 20)

 

Art. 1.

     Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione dell’articolo 10, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e del Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328), le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) operanti esclusivamente nel territorio regionale, sono dichiarate estinte con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare permanente in materia di bilancio, nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla citata legislazione statale [2].

     La presente legge non si applica alle II.PP.AA.BB. già escluse con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge regionale 11 novembre 1980, n. 65.

 

     Art. 2.

     L'estinzione può essere proposta:

     a) dagli organi statutari di amministrazione delle istituzioni;

     b) dal Comune nel cui territorio trovasi la sede ovvero, in tutto o in parte, il patrimonio immobiliare della istituzione;

     c) dall'assemblea dei comuni singoli od associati nel cui territorio è posta la sede della istituzione;

     d) dalla Giunta regionale.

     Sulla proposta formulata da uno dei soggetti di cui al comma precedente è acquisito il parere dei soggetti indicati alle lettere a), b), c), ai quali è pertanto trasmessa, a cura dello stesso proponente, copia del provvedimento di proposta.

     I pareri devono pervenire nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta alla Giunta regionale la quale è tenuta a formulare la conseguente determinazione al Consiglio munita del proprio parere. Trascorso tale termine le amministrazioni che non hanno adottato alcuna deliberazione sono considerate assenzienti.

     La Giunta regionale provvede altresì ad acquisire il parere dell'Ente destinatario dei beni e del personale dell'istituzione.

 

     Art. 3.

     L'organo di amministrazione dell'I.P.A.B., mediante l'atto deliberativo con il quale promuove l'estinzione e comunque entro i 30 giorni successivi al termine di cui al terzo comma dell'art. 2, provvede altresì a:

     a) rilevare la consistenza patrimoniale desunta dagli inventari presso l'Ente, da iscrizioni catastali o ipotecarie o da trascrizione sui registri immobiliari; l'elencazione e catalogazione, nonché la identificazione dei beni patrimoniali appartenenti alle II.PP.AA.BB.:

     b) effettuare la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti;

     c) effettuare la ricognizione del personale dipendente, di ruolo e non di ruolo, in servizio alla data del 30 aprile 1979, mediante la formazione di un elenco nominativo dal quale risultino per ciascun dipendente oltre ai dati anagrafici, la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, la qualifica ed il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico; in caso di mancata funzionalità o di inadempienza anche parziale da parte degli organi amministrativi, per le rilevazioni e ricognizioni di cui al primo comma e per gli adempimenti di cui all'art. 5, il comune nomina un Commissario;

     d) trasmettere copia dell'ultimo bilancio approvato.

 

     Art. 4.

     Con il provvedimento di estinzione di cui all’articolo 1, la Giunta regionale individua il comune al quale sono trasferiti il personale e la proprietà dei beni [3].

     Il Comune subentra nei contratti pendenti a qualsiasi titolo inerenti i beni e le loro pertinenze, oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti.

     Il patrimonio immobiliare delle II.PP.AA.BB. dichiarate soppresse, attribuito ai Comuni conserva la destinazione ai servizi sociali.

 

     Art. 5.

     Il provvedimento di estinzione divenuto esecutivo di legge, è comunicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al legale rappresentante dell'istituzione estinta ed agli Enti interessati alle attribuzioni previste dagli articoli precedenti.

     Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, il legale rappresentante dell'istituzione effettua la consegna dei beni da attribuire agli Enti destinatari mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento, in contraddittorio, dei legali rappresentanti dei predetti Enti.

     I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore degli Enti competenti, da eseguirsi a cura e spese degli stessi nei termini di legge.

 

     Art. 6.

     Il personale di ruolo o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato presso l'I.P.A.B. è assegnato con il provvedimento di estinzione agli Enti ai quali sono attribuiti i beni della istituzione a norma degli artt. 3 e 4 della presente legge.

     Gli Enti subentrano altresì nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione d'opera in corso alla data di trasferimento del personale di cui al comma precedente.

     Al personale di cui al primo comma continuano ad applicarsi provvisoriamente, fino all'inquadramento nei ruoli organici del personale degli Enti di rispettiva destinazione, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico vigenti nell'istituzione di provenienza alla data del trasferimento.

     Entro sei mesi dalla data del decreto di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, il Comune provvederà, per ogni effetto e conseguenza, al definitivo inquadramento del personale come innanzi individuato, secondo le norme previste dal contratto nazionale degli Enti locali, assicurando la continuità del servizio di assistenza.

 

     Art. 7.

     Il trasferimento dei beni e del personale già utilizzati dall'I.P.A.B. estinta in base all'art. 1 può essere destinato anche per attività che rientrano tra le funzioni del servizio sanitario nazionale.

     L'individuazione dei beni e del personale destinato a funzioni o servizi di carattere sanitario è eseguita dal Consiglio regionale con il provvedimento di estinzione.

     Le Unità Sanitarie Locali di destinazione applicano al suddetto personale le norme contrattuali e gli accordi degli Enti di provenienza ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

 

     Art. 8.

     Fino all'adozione della legge di riforma dell'assistenza o di legge nazionale che detti norme in merito, è fatto divieto agli organi amministrativi delle II.PP.AA.BB., aventi sede nel territorio regionale, di procedere alla alienazione o trasformazione di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente.

     In deroga al divieto di cui al precedente comma, la Giunta regionale, sentiti i Comuni singoli o associati interessati, può autorizzare di volta in volta gli atti strettamente necessari alla realizzazione dei programmi di pubblico interesse.

 

     Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Abrogata dall'art. 60 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 dicembre 2010, n. 16.

[3] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 dicembre 2010, n. 16.