§ 2.4.14 - L.R. 6 maggio 1985, n. 48.
Interventi della Regione Campania in Campo Teatrale e Musicale.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.4 beni e attività culturali
Data:06/05/1985
Numero:48


Sommario
Art. 1.  La Regione riconosce nel Teatro una componente essenziale del processo di diffusione della cultura e concorre al suo sviluppo, anche come strumento di valorizzazione delle attività collegate al [...]
Art. 2.  Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione contribuisce al finanziamento di specifiche iniziative nel campo teatrale e musicale, in modo da garantire la più ampia attuazione del pluralismo [...]
Art. 3.  Possono essere soggetti destinatari dei contributi di cui all'art. 2 gli Enti Locali e/o territoriali, i Teatri pubblici e privati, gli Organismi pubblici e privati di distribuzione teatrale; i [...]
Art. 4.  Possono beneficiare dei contributi regionali di cui al precedente art. 3 gli Enti Locali e/o territoriali che promuovono manifestazioni straordinarie già istituzionalizzate con alto rilievo [...]
Art. 5.  Possono essere concessi contributi in conto capitale per la ristrutturazione, l'adattamento e l'ammodernamento di immobili di proprietà pubblica e delle relative attrezzature destinate o da [...]
Art. 6.  Possono essere concessi contributi in conto capitale per il recupero e la riattazione di teatri e spazi anche privati che possano rappresentare un'incidenza comprensoriale adeguata nell'ambito della [...]
Art. 7.  Possono essere concessi contributi agli Organismi Pubblici e Privati di distribuzione teatrale e musicale nell'ambito regionale.
Art. 8.  Possono essere concessi contributi alle Cooperative teatrali, alle Compagnie private - costituite e con sede legale in Campania - che tendano alla valorizzazione ed alla promozione del patrimonio [...]
Art. 9.  Possono essere concessi contributi ad Enti ed Istituti di documentazione teatrale e musicale, a Istituti di studio, di ricerca, sperimentazione e formazione teatrale, per progetti speciali di alto [...]
Art. 10.  Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 2 le Associazioni Musicali a carattere stabile e continuativo, per attività da svolgere nell'ambito regionale.
Art. 11.  I soggetti interessati ai contributi previsti dall'art. 2 della presente legge debbono presentare istanza alla Regione - Assessorato al Turismo - entro il 15 settembre di ogni anno.
Art. 12.  I soggetti assegnatari dei contributi sono tenuti a realizzare le iniziative indicate nelle istanze, nel rispetto dei tempi previsti ed in coerenza con tutti gli impegni assunti. In caso che [...]
Art. 13.  Sugli schemi di piano di riparto di contributi di cui alla presente legge sarà sentito il parere di una Commissione Tecnica Consultiva nominata dalla Giunta Regionale di concerto con la competente [...]
Art. 14.  Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1985 stabiliti in L. 3.500.000.000 sono così ripartiti:


§ 2.4.14 - L.R. 6 maggio 1985, n. 48. [1]

Interventi della Regione Campania in Campo Teatrale e Musicale.

(B.U. 9 maggio 1985, n. 26)

 

Art. 1. La Regione riconosce nel Teatro una componente essenziale del processo di diffusione della cultura e concorre al suo sviluppo, anche come strumento di valorizzazione delle attività collegate al turismo, alla valorizzazione ed alla rivitalizzazione dei beni culturali nell'ambito della comunità regionale.

     La presente legge, nelle more dell'emanazione della legge statale per il riordino delle funzioni delle Regioni e degli Enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, regola gli interventi finanziari della Regione Campania a sostegno delle attività teatrali e musicali in attuazione del 1 comma dell'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 per il quinquennio 1985-1989.

 

     Art. 2. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione contribuisce al finanziamento di specifiche iniziative nel campo teatrale e musicale, in modo da garantire la più ampia attuazione del pluralismo culturale.

     I contributi sono costituiti da finanziamenti "una tantum" non cumulabili con altri interventi regionali di analoga finalizzazione.

 

     Art. 3. Possono essere soggetti destinatari dei contributi di cui all'art. 2 gli Enti Locali e/o territoriali, i Teatri pubblici e privati, gli Organismi pubblici e privati di distribuzione teatrale; i Consorzi, le Cooperative e le Compagnie teatrali, gli istituti di ricerca e formazione teatrale, le associazioni musicali e le cooperative musicali, per iniziative da svolgere nel periodo dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo con le modalità previste dai successivi articoli.

 

     Art. 4. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui al precedente art. 3 gli Enti Locali e/o territoriali che promuovono manifestazioni straordinarie già istituzionalizzate con alto rilievo internazionale che si svolgono da almeno tre anni.

 

     Art. 5. Possono essere concessi contributi in conto capitale per la ristrutturazione, l'adattamento e l'ammodernamento di immobili di proprietà pubblica e delle relative attrezzature destinate o da destinarsi alle attività di cui alla presente legge.

     I contributi di cui al comma che precede sono concessi nella misura del 70% della somma occorrente per le opere di ripristino sulla base della progettazione e stima dei lavori redatta da tecnici abilitati iscritti nei relativi albi professionali o dagli uffici tecnici degli Enti proprietari degli immobili.

 

     Art. 6. Possono essere concessi contributi in conto capitale per il recupero e la riattazione di teatri e spazi anche privati che possano rappresentare un'incidenza comprensoriale adeguata nell'ambito della circolazione del teatro sul territorio regionale, sempreché abbiano la licenza di esercizio e di agibilità e che svolgano attività teatrale continuata aperta al pubblico. I soggetti di cui al presente articolo devono allegare all'istanza di contributo l'esatta planimetria dell'immobile, la certificazione del numero dei posti a sedere, prospetto documentato da perizia tecnica dei costi delle opere che intendono realizzare per la riattazione dei locali, assicurando inoltre attraverso atto pubblico la destinazione dei locali all'attività teatrale per almeno cinque anni e un minimo di un mese a stagione teatrale per compagnie ammesse ai contributi di cui alla presente legge.

     Il contributo determinato alla presentazione della domanda sarà erogato a conclusione dei lavori facendo obbligo agli aventi diritto di trasmettere all'Assessorato al Turismo per cinque anni il cartellone teatrale programmato in adempimento con gli impegni assunti.

 

     Art. 7. Possono essere concessi contributi agli Organismi Pubblici e Privati di distribuzione teatrale e musicale nell'ambito regionale.

     Parimenti possono essere concessi contributi a consorzi di cooperative il cui repertorio sia finalizzato alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico, linguistico o folkloristico della Campania, sempreché perseguano da almeno tre anni i fini del decentramento teatrale e musicale sul territorio e promuovano la circolazione del prodotto teatrale e musicale nazionale e campano per almeno trecento recite in almeno tre province delle cinque esistenti nell'ambito regionale.

     Il contributo è commisurato al costo delle recite programmate, al rilievo dato al patrimonio storico e linguistico del teatro campano, all'importanza dei centri, dei teatri e delle compagnie programmate, al personale effettivamente impiegato, al rilievo dato a manifestazioni con carattere specializzato, al grado di incidenza culturale nell'ambito regionale.

 

     Art. 8. Possono essere concessi contributi alle Cooperative teatrali, alle Compagnie private - costituite e con sede legale in Campania - che tendano alla valorizzazione ed alla promozione del patrimonio storico e linguistico del teatro, ivi compreso quello delle marionette e burattini, per il complesso delle attività teatrali che svolgono nell'ambito regionale, sempreché agiscano con carattere di stabilità e continuità aziendale dimostrata da almeno due anni di attività riconosciuta, che programmino e svolgano un'attività di decentramento non inferiore alle 40 recite nell'ambito regionale, di cui almeno 20 in località diverse dal capoluogo.

     Possono altresì beneficiare dei contributi le Compagnie stabili di teatro dialettale e di tradizione, con repertorio direttamente collegato alla tradizione ed ai testi del teatro campano.

     I soggetti di cui al presente articolo debbono allegare all'istanza di contributo, i documenti relativi alla figurazione giuridica del soggetto, una particolare illustrazione delle attività programmate nella regione, un analitico prospetto dei costi e dei ricavi presunti e l'indicazione dei tempi di realizzazione.

     L'ammissione al beneficio è inoltre condizionata dalla dimostrazione dell'attività svolta nell'anno precedente per un minimo di 130 borderò per le compagnie primarie e di 80 (di cui 60 recitative e 20 per attività di laboratorio documentate dagli EE.LL. o da strutture didattiche pubbliche) per quelle minori o sperimentali, nonché dalla dimostrazione di almeno mille giornate complessive lavorative documentate da versamenti ENPALS.

     Per i soggetti che richiedono il contributo per la prima volta, tale impegno si intende relativo ai due anni precedenti.

     Il contributo, che si intende rivolto al complesso dell'attività recitativa effettuata nell'ambito regionale, è commisurato al rilievo culturale delle opere rappresentate, al numero degli elementi effettivamente utilizzati, al rilievo dato al repertorio drammatico campano, alla politica dei prezzi praticata, al grado di stabilità aziendale rappresentato dalla compagnia, alla qualità degli allestimenti, al numero di presenze realizzato nell'ultima stagione di attività.

 

     Art. 9. Possono essere concessi contributi ad Enti ed Istituti di documentazione teatrale e musicale, a Istituti di studio, di ricerca, sperimentazione e formazione teatrale, per progetti speciali di alto livello culturale, la cui realizzazione sia documentata nei tempi e nei modi prospettati.

 

     Art. 10. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 2 le Associazioni Musicali a carattere stabile e continuativo, per attività da svolgere nell'ambito regionale.

     I contributi sono commisurati al rilievo culturale dell'attività progettata, per un minimo di 10 concerti di cui 4 in orchestra dando risalto al repertorio musicale campano, con particolare riferimento alla conservazione del patrimonio musicale di tradizione ed all'attività di decentramento programmata.

     Le Associazioni musicali di cui al comma che precede dovranno dimostrare di aver svolto attività riconosciuta da provvidenze ministeriali per almeno cinque anni.

 

     Art. 11. I soggetti interessati ai contributi previsti dall'art. 2 della presente legge debbono presentare istanza alla Regione - Assessorato al Turismo - entro il 15 settembre di ogni anno.

     La Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione tecnica Consultiva, di cui all'art. 13 della presente legge, e della Commissione Consiliare competente, approva entro l'anno solare i piani di riparto dei contributi assegnati, dandone pubblicità nel bollettino ufficiale della Regione. All'erogazione dei contributi si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale nella misura del 50% a seguito dell'approvazione dei rispettivi piani di riparto e dell'impegno espresso dai richiedenti a rispettare il programma presentato; nella misura del 25% all'inizio dell'attività, mentre la residua parte sarà erogata sulla base della relazione consuntiva di cui all'art. 12.

 

     Art. 12. I soggetti assegnatari dei contributi sono tenuti a realizzare le iniziative indicate nelle istanze, nel rispetto dei tempi previsti ed in coerenza con tutti gli impegni assunti. In caso che l'attività non sia corrispondente ai programmi presentati, la Giunta può disporre che il contributo sia revocato, a meno che l'attività svolta non sia ritenuta equivalente a quella programmata da apposito parere espresso dalla Commissione di cui all'art. 13 sulla base di un progetto sostitutivo di uguale interesse culturale ed entità finanziaria.

 

     Art. 13. Sugli schemi di piano di riparto di contributi di cui alla presente legge sarà sentito il parere di una Commissione Tecnica Consultiva nominata dalla Giunta Regionale di concerto con la competente Commissione del Consiglio Regionale e formata da nove esperti del settore che non siano beneficiari dei contributi della presente legge, nella quale siano rappresentate tutte le provincie della Campania.

     La Commissione Consultiva di cui al comma precedente dovrà essere costituita entro due mesi dall'entrata in vigore alla legge; nelle more, eventuali piani di riparto dei contributi saranno approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

     La Commissione Consultiva dura in carica per un biennio ed ha sede presso l'Assessorato al Turismo.

     Ai componenti la Commissione compete un compenso di lire 50.000 per la partecipazione a ciascuna riunione, oltre il rimborso delle spese di viaggio per i residenti in Comuni diversi dal capoluogo della Regione.

     Per tale rimborso si applicano le norme in vigore per i dipendenti dell'amministrazione regionale.

     La Commissione è presieduta dall'Assessore al Turismo; il Coordinatore pro-tempore del servizio turismo è membro di diritto della Commissione, cui partecipa senza percepire il compenso previsto al comma precedente.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario designato dall'Assessore al Turismo.

 

     Art. 14. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1985 stabiliti in L. 3.500.000.000 sono così ripartiti:

     - L. 1.000.000.000 per i contributi di cui all'art. 4;

     - L. 500.000.000 per i contributi di cui agli articoli 5 e 6;

     - L. 600.000.000 per i contributi di cui all'art. 7;

     - L. 1.000.000.000 per i contributi di cui agli artt. 8 e 9;

     - L. 400.000.000 per i contributi di cui all'art. 10.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 3.500.000.000 per il 1985 si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1412 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985, mediante prelievo della predetta somma dallo stanziamento di cui al capitolo 301 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

     All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 13 della presente legge si fa fronte per il 1985 con lo stanziamento di cui al cap. 56 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985, che presenta sufficiente disponibilità.

     Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 16 della L.R. 15 giugno 2007, n. 6.