§ 2.3.52 - L.R. 19 febbraio 2004, n. 2.
Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:19/02/2004
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Principi.
Art. 2.  Oggetto e finalità.
Art. 3.  Soggetti aventi diritto.
Art. 4.  Funzioni dei comuni.
Art. 5.  Istanza.
Art. 6.  Progettazione degli interventi.
Art. 7.  Risorse.
Art. 8.  Monitoraggio, valutazione e verifiche.
Art. 9.  Norma finanziaria.
Art. 10.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 2.3.52 - L.R. 19 febbraio 2004, n. 2. [1]

Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza.

(B.U. 23 febbraio 2004, n. 8).

 

Art. 1. Principi.

     1. La Regione Campania considera il reddito di cittadinanza una prestazione concernente un diritto sociale fondamentale.

     2. Il reddito di cittadinanza rientra nei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale nell’ambito delle politiche di inclusione e coesione sociale promosse dalla Unione Europea.

     3. La Regione Campania, nel quadro delineato dai commi 1 e 2, avvia una sperimentazione sul territorio regionale del reddito di cittadinanza.

 

     Art. 2. Oggetto e finalità.

     1. Ai residenti comunitari ed extracomunitari da almeno sessanta mesi nella Regione Campania che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 3 è assicurato il reddito di cittadinanza come misura di contrasto alla povertà e all’esclusione e come strumento teso a favorire condizioni efficaci di inserimento lavorativo e sociale.

     2. Il reddito di cittadinanza, che fa riferimento alle persone nel contesto del nucleo familiare, consiste in una erogazione monetaria che non supera i 350,00 euro mensili per nucleo familiare correlata ed in funzione di specifici interventi mirati all’inserimento scolastico, formativo e lavorativo dei singoli componenti [2].

 

     Art. 3. Soggetti aventi diritto.

     1. Nell’ambito del tetto fissato dall’articolo 2, comma 2, hanno diritto all’erogazione monetaria di cui al reddito di cittadinanza i componenti delle famiglie anagrafiche con un reddito annuo inferiore ad euro 5.000,00 che ne fanno richiesta.

     2. Beneficiano degli specifici interventi mirati all’inserimento scolastico, formativo e lavorativo di cui al reddito di cittadinanza i singoli componenti delle famiglie anagrafiche di cui al comma 1 senza limiti di numero.

     3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva con apposito regolamento le modalità specifiche di calcolo del reddito stimato individuando i criteri di utilizzo dell’indicatore di situazione economica equivalente – ISEE - adottato dall’istituto nazionale della previdenza sociale - INPS -, ai fini della individuazione degli aventi diritto in relazione alle risorse disponibili.

 

     Art. 4. Funzioni dei comuni.

     1. La gestione delle erogazioni relative al reddito di cittadinanza è assicurata dai comuni degli ambiti territoriali costituiti con delibere di Giunta regionale n. 1824 del 4 maggio 2001 e n. 1376 del 4 aprile 2003, in applicazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

     2. L’organizzazione e la gestione della misura del reddito di cittadinanza è programmata all’interno dei piani sociali di zona, con la previsione di procedure unitarie per la pubblicizzazione della misura, per la presentazione, la selezione e l’accoglimento delle richieste, la verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione e l’integrazione con altri soggetti e servizi. Nell’ambito dei piani sociali di zona il comune capofila coordina l’organizzazione territoriale della misura e il raccordo con le aziende sanitarie locali, con i centri per l’impiego, con gli enti preposti al controllo e le altre istituzioni.

     3. Ogni comune riceve e seleziona le domande sulla base della verifica delle condizioni dichiarate da ciascun richiedente, ne trasmette la documentazione al comune capofila, provvede all’erogazione dei fondi assegnati ed effettua controlli sulle prestazioni erogate.

 

     Art. 5. Istanza.

     1. Gli aventi diritto presentano al comune di residenza la richiesta di usufruire del reddito di cittadinanza allegando le dichiarazioni e la documentazione specificate nel regolamento di cui all’articolo 3 in relazione agli indicatori di cui allo stesso articolo.

 

     Art. 6. Progettazione degli interventi.

     1. Il Comune sulla base delle istanze ricevute seleziona gli aventi diritto e progetta per ciascuno di essi l’intervento complessivo, che prevede, oltre all’erogazione monetaria, le misure idonee a perseguire le finalità di cui all’articolo 2, concordando gli opportuni interventi di altri enti istituzionali.

     2. Sono previste le seguenti misure:

     a) sostegno alla scolarità nella fascia d’obbligo, in particolare per acquisto libri di testo;

     b) sostegno alla scolarità e alla formazione degli adolescenti e dei giovani, in particolare per acquisto libri di testo;

     c) accesso gratuito ai servizi sociali e socio-sanitari;

     d) misure tese a promuovere l’emersione del lavoro irregolare o l’avvio all’autoimpiego attraverso percorsi che permettono l’utilizzo di risorse regionali;

     e) misure tese a promuovere l’accesso ai dispositivi della politica del lavoro regionale indirizzati alla istruzione, formazione e di incentivo all’occupazione [3];

     f) agevolazioni per l’uso dei trasporti pubblici regionali;

     g) sostegno alle spese di affitto;

     h) inserimento nelle attività culturali.

     2-bis. Le misure di cui alle lettere e) e g) sono prioritarie nella progettazione degli interventi. La mancata partecipazione alle misure di cui alla lettera e) da parte di almeno un componente del nucleo familiare, comporta la decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza [4].

     3. Le misure previste al comma 2 sono definite ed articolate nel Regolamento di cui all’articolo 3 e sono concordate con le Amministrazioni provinciali, per quanto di competenza.

 

     Art. 7. Risorse.

     1. La Giunta della Regione ripartisce, sulla base delle disponibilità di bilancio, le risorse disponibili tra i piani di zona in relazione ai fabbisogni, nel quadro della programmazione delle politiche sociali, formative e del lavoro.

     2. Al fine dell’accertamento dei fabbisogni di cui al comma 1, i comuni capofila, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, raccolgono le domande selezionate dai comuni della zona di riferimento e comunicano alla Regione Campania il numero complessivo delle erogazioni richieste.

     3. Per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni capofila presentano alla Regione - Area generale di coordinamento politiche sociali - un rendiconto dettagliato dell’utilizzo delle risorse assegnate per l’esercizio precedente, dal quale risultino le erogazioni, le misure che le hanno accompagnate, il periodo di erogazione, l’esito dell’intervento.

 

     Art. 8. Monitoraggio, valutazione e verifiche.

     1. Il monitoraggio, la valutazione e le verifiche degli interventi di cui alla presente legge competono al dirigente del settore politiche sociali e al dirigente del settore osservatorio regionale del mercato del lavoro - ORMEL - della regione Campania, sulla base delle relazioni annuali dei comuni capofila e di verifiche a campione.

     2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte tramite appositi protocolli di intesa su scala regionale.

     3. Sulla base dei risultati del monitoraggio la Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle commissioni consiliari competenti, può impartire direttive ai comuni al fine del migliore utilizzo dello strumento.

     4. E’ istituito un osservatorio del Consiglio regionale che controlla e valuta la gestione, i risultati e gli effetti del provvedimento sul reddito di cittadinanza sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, da disciplinare nel regolamento di cui all’articolo 3.

     5. La sperimentazione della presente legge ha durata triennale. Alla scadenza della sperimentazione la Giunta regionale, sulla base dei risultati conseguiti, delibera, previo parere favorevole delle commissioni consiliari competenti, l’eventuale prolungamento dell’efficacia della legge.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede:

     a) per le erogazioni monetarie, con le risorse di cui alla unità previsionale di base - U.P.B. - 3.13.115 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2004;

     b) per l’accesso gratuito ai servizi di cui ai punti a), b) e c), limitatamente ai servizi sociali di cui all’articolo 6, con le risorse di cui all’U.P.B. 4.16.41;

     c) per l’accesso ai servizi socio-sanitari di cui al punto c) dell’articolo 6 con le risorse di cui all’U.P.B. 4.15.38;

     d) per le misure concernenti la dispersione scolastica con le risorse di cui alla U.P.B. 3.10.117;

     e) per la promozione del lavoro, con le risorse di cui al piano operativo regionale - POR -.

 

     Art. 10. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Abrogata dall'art. 19 della L.R. 7 dicembre 2010, n. 16.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1.

[3] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1.

[4] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1.