§ 2.1.152 - L.R. 27 giugno 2011, n. 10.
Disposizioni normative concernenti la disciplina delle attività delle farmacie della Regione Campania


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria e ospedaliera, igiene e profilassi
Data:27/06/2011
Numero:10


Sommario
Art. 1. 1. La legge regionale 1 febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania) è così modificata
Art. 2. 1. L’articolo 22 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13 (Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie) è così modificato
Art. 3. 1. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge [...]
Art. 4. 1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del vigente Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania


§ 2.1.152 - L.R. 27 giugno 2011, n. 10.

Disposizioni normative concernenti la disciplina delle attività delle farmacie della Regione Campania

(B.U. 28 giugno 2011, n. 40)

 

Art. 1.

1. La legge regionale 1 febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania) è così modificata:

a) l’articolo 2 è così sostituito:

“Art. 2

1. Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane della regione, che non sono in servizio di turno, restano aperte per un orario settimanale non inferiore a 44 ore, né superiore a 60 ore. L’orario giornaliero deve prevedere un intervallo pomeridiano; l’orario settimanale deve prevedere il riposo di cui all’articolo 4.”;

b) l’articolo 3 è così sostituito:

“Art. 3

1. Tutte le farmacie, urbane e rurali, non di turno rimangono chiuse nei giorni di domenica e nelle festività infrasettimanali, ad eccezione delle farmacie che assicurano il servizio di apertura per tutte le festività diverse dalla domenica. Ulteriori aperture domenicali sono autorizzate dal consiglio dell’ordine competente per territorio, sulla base di esigenze pubbliche motivate.

2. Quando particolari esigenze locali lo richiedano, il riposo può essere osservato in giorni diversi da quelli festivi.

3. Il calendario dei turni è stabilito dal medico provinciale competente per territorio, su proposta dell’ordine provinciale dei farmacisti.

4. Le farmacie aperte per il servizio di turno domenicale, a richiesta, possono osservare il riposo settimanale in altro giorno.”;

c) l’articolo 7 è così sostituito:

“Art. 7

1. Durante le ore notturne di qualsiasi giorno, feriale o festivo, il servizio farmaceutico, nei comuni con popolazione superiore a ottantamila abitanti, è assicurato da farmacie che si offrono volontariamente di svolgere permanentemente il servizio notturno e da farmacie che svolgono tale servizio attraverso turni all’uopo adottati con deliberazione del direttore generale dell’azienda sanitaria locale (ASL), su proposta dell’ordine provinciale dei farmacisti e sentiti i sindaci

dei comuni interessati. Il servizio notturno permanente volontario deve riferirsi ad un intero anno solare e deve essere reso per 365 giorni all’anno. Le farmacie che intendono svolgere volontariamente e permanentemente il servizio notturno devono comunicare il loro intendimento al sindaco del comune e all’ASL territorialmente competente, sentito l’ordine provinciale dei farmacisti. Il servizio notturno deve garantire i seguenti livelli minimi di servizio:

a) nei comuni con più di centomila abitanti o capoluoghi di provincia, a turno, a chiamata e con l’obbligo di pernottamento di un farmacista in farmacia;

b) negli altri comuni con più di una farmacia, a turno e a chiamata;

c) nei comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine ed a chiamata.”.

2. L’articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 2010, n. 15 (Modifica delle leggi regionali 21 gennaio 2010, n. 2 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria Anno 2010, 1 febbraio 1980, n. 7 – Norme sulla disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania e 28 novembre 2008, n. 16 – Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo), è abrogato.

 

     Art. 2.

1. L’articolo 22 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13 (Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie) è così modificato:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“4. Per garantire il pubblico servizio, in casi di necessità o di urgenza per comprovati eccezionali motivi, la Giunta regionale, sentiti il comune e l’ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, con decreto dirigenziale autorizza il trasferimento dei locali di una farmacia anche al di fuori, purché nelle immediate adiacenze, del perimetro della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione.”.

 

     Art. 3.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria 2006), si applicano ai soggetti in possesso dei requisiti previsti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del vigente Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.