§ 1.10.73 - D.P.G.R. 29 gennaio 2010, n. 11.
Emanazione del Regolamento - Conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001 - Regolamento n. 3/2010.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:29/01/2010
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Attribuzione degli incarichi.
Art. 3.  Modalità di conferimento degli incarichi a soggetti esterni.
Art. 4.  Requisiti professionali richiesti.
Art. 5.  Conferimento incarichi al personale di categoria D.
Art. 6.  Valutazione dei soggetti.
Art. 7.  Trattamento Economico e Normativo.
Art. 8.  Istituzione registro incarichi.
Art. 9.  Norme Finali e Transitorie.


§ 1.10.73 - D.P.G.R. 29 gennaio 2010, n. 11. [1]

Emanazione del Regolamento - Conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001 - Regolamento n. 3/2010.

(B.U. 1 febbraio 2010, n. 10)

 

Art. 1. Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato in armonia con la riforma introdotta con il D.Lgs. 150/2009.

 

     Art. 2. Attribuzione degli incarichi.

1. Gli incarichi di dirigente a tempo determinato, ex art. 19 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, sono conferiti dalla Giunta Regionale, entro il limite dell’ 8% della dotazione organica della qualifica dirigenziale, a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale.

 

2. L’atto deliberativo è adottato su proposta congiunta dell'Assessore alle Risorse Umane e del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore competente ratione materiae; nel caso di designazione dell'Assessore alle Risorse umane la firma congiunta è del Presidente della Giunta.

 

3. La durata dell’incarico non può eccedere il termine di cinque anni e, in relazione alle esigenze dell’Amministrazione ed alle vacanze in pianta organica, può essere rapportata nel minimo a quella di cui all'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.

 

4. L'Amministrazione, nei tre mesi antecedenti la scadenza contrattuale, può avviare le procedure atte a consentire la proroga o il rinnovo degli incarichi dirigenziali, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa.

 

5. Il rinnovo è comunque subordinato alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e deve essere motivato in ragione della persistenza delle esigenze di carattere eccezionale e straordinario per le quali è stato conferito l'incarico originario.

 

6. Al personale di ruolo della Giunta Regionale di categoria D non possono essere affidati incarichi di dirigente di Settore o di Coordinatore di Area.

 

7. Al provvedimento di conferimento dell'incarico, segue il contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

 

8. Il Dirigente incaricato a tempo determinato acquisisce, per la durata del contratto, i diritti inerenti alla qualifica assegnata ed è tenuto ai medesimi doveri, obblighi e divieti previsti dal contratto nazionale di lavoro per i Dirigenti a tempo indeterminato.

 

9. Ai dirigenti assunti ai sensi dell'art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001 si estende l'applicazione dei limiti di età per il trattenimento in servizio di cui al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

     Art. 3. Modalità di conferimento degli incarichi a soggetti esterni.

1. L'individuazione dell'incarico dirigenziale da conferire è ad iniziativa del Coordinatore dell'A.G.C. di riferimento, sentito l'Assessore al ramo e deve essere suffragata dall'accertamento della non esistenza, all'interno della medesima A.G.C., di personale con qualifica dirigenziale in possesso della specifica professionalità richiesta. Il competente Settore dell'A.G.C. Risorse Umane, previa verifica della disponibilità del posto vacante in pianta organica ed accertamento della copertura finanziaria, rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione, disponibili nella dotazione organica, che s'intende conferire ai sensi del comma 6, dell’art. 19, D.Lgs. 165/2001 ed i relativi criteri di scelta.

 

2. La designazione dei soggetti esterni può essere effettuata anche direttamente dal Presidente o dall'Assessore proponente, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dal comma 6, dell'art. 19, del D.Lgs. 165/2001, in presenza di esigenze contingenti ed indifferibili, tali da consentire all'interessato di esprimere immediatamente il proprio contributo professionale direttamente legato all'attività della Struttura nella quale viene ad essere inserito.

 

3. Per le posizioni di dirigente di staff la designazione avviene intuitu personae, ad iniziativa dell'Assessore richiedente, previa verifica dei requisiti di legge e valutazione del solo curriculum vitae.

 

     Art. 4. Requisiti professionali richiesti.

1. Gli incarichi di cui all'art. 2 sono conferiti a soggetti esterni all’Amministrazione regionale, in possesso di diploma di laurea, vecchio ordinamento, laurea specialistica (L+S) o laurea magistrale, la cui particolare competenza, capacità e qualificazione professionale, in relazione alle caratteristiche proprie dell'incarico da conferire, dovrà essere comprovata dal curriculum, debitamente sottoscritto ai fini della responsabilità penale ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 e con il consenso al trattamento dei dati personali di cui alla L. 196/2003, dal quale dovrà evincersi:

 

a) il conseguimento della laurea;

 

b) lo svolgimento, per almeno cinque anni, di funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati;

 

c) ovvero, in alternativa al requisito di cui alla lettera b), una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio anche presso Pubbliche amministrazioni, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza;

 

d) ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c), un'adeguata e specifica preparazione professionale desumibile da esperienze lavorative maturate nell'ambito della docenza universitaria, nei settori della ricerca, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

 

In caso di attività libero professionale, la stessa deve essere esercitata da non meno di cinque anni dal conseguimento della relativa abilitazione.

 

     Art. 5. Conferimento incarichi al personale di categoria D.

1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali possono essere affidati, in misura percentuale, nei limiti di cui al comma 1 dell'art. 2, anche a dipendenti del ruolo della Giunta Regionale ed appartenenti alla categoria D da almeno 5 anni, in possesso del diploma di laurea, vecchio ordinamento, laurea specialistica (L+S) o laurea magistrale, con esperienza lavorativa, maturata nei cinque anni previsti, nelle materie afferenti l'incarico da ricoprire. L’Amministrazione, con le stesse modalità indicate nell'art. 3, pubblica atto di avviso riservato ai dipendenti della Giunta in possesso di specifiche professionalità cui affidare incarichi di direzione di strutture.

 

2. Per le posizioni di dirigente di staff la designazione avviene intuitu personae, previa verifica dei requisiti di legge e valutazione del solo curriculum vitae.

 

     Art. 6. Valutazione dei soggetti.

1. L'Amministrazione regionale, attraverso il competente Settore dell'A.G.C. Risorse Umane, verifica il possesso dei requisiti di legge dei candidati.

 

2. Il Presidente o l'Assessore al ramo effettuano la scelta del candidato ritenuto idoneo tra quelli segnalati dal Settore di cui al comma precedente e quest'ultimo effettuerà le verifiche dei titoli e delle dichiarazioni contenute nei curricula dei soggetti interessati prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

 

3. L’incarico di funzioni dirigenziali non può essere conferito ai dipendenti della Giunta Regionale:

 

a) che abbiano avuto una valutazione negativa nel precedente biennio sempreché non dovuta a cause giustificate dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo vigente;

 

b) che siano stati sottoposti a procedimento disciplinare che abbia dato luogo all’irrogazione di una sanzione, negli ultimi due anni, superiore al rimprovero scritto;

 

c) che abbiano avuto, a titolo sanzionatorio, la revoca dell’incarico di responsabile di Posizione organizzativa o Alta Professionalità.

 

     Art. 7. Trattamento Economico e Normativo.

1. La determinazione del trattamento economico, avente carattere onnicomprensivo, tiene conto, quale parametro di riferimento, del contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza del comparto Regioni, Autonomie Locali.

 

2. Il trattamento economico complessivo può essere integrato su richiesta dell'Assessore proponente o del Presidente, se proponente, da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. In nessun caso il predetto trattamento economico, comprensivo dell'eventuale indennità, può superare il trattamento economico corrisposto a personale interno all'amministrazione regionale con qualifica dirigenziale e con identico incarico di direzione di struttura, in misura superiore al 35% Per le posizioni di staff il trattamento economico non può superare quello spettante ad un dirigente di Settore interno all'Amministrazione regionale.

 

3. In caso di rinnovo dell'incarico, il trattamento economico complessivo viene rideterminato di norma per un importo non superiore al 20% di quello corrisposto al personale dirigenziale interno di pari incarico di struttura.

 

4. L’affidamento di un incarico dirigenziale a tempo determinato a personale dipendente dell’Amministrazione regionale comporta il collocamento in aspettativa senza assegni dello stesso, per tutta la durata dell’incarico ed allo scadere del rapporto di natura dirigenziale il dipendente rientra automaticamente in servizio ed è assegnato alla posizione ed alla qualifica posseduta al momento del collocamento in aspettativa.

 

     Art. 8. Istituzione registro incarichi.

1. Ai fini curriculari viene istituito il registro degli incarichi di funzioni dirigenziali ex art. 19 comma 6 D.Lgs. 165/2001, aggiornato periodicamente a cura dell’A.G.C. 07, contenente tutte le informazioni relative ai soggetti interessati ed alle attività dagli stessi svolte, inclusi i dati sulla valutazione e sulla durata del rapporto.

 

2. L’inserimento nel registro, per l’esercizio di funzioni dirigenziali svolte da almeno un anno, da luogo all’attribuzione di un punteggio per la partecipazione ai concorsi indetti dalla Giunta Regionale per la copertura di posti di qualifica dirigenziale, che sarà definito nei singoli bandi di concorso.

 

3. In sede di prima attuazione, in tale registro sono inseriti tutti coloro che alla data di emanazione del presente regolamento ricoprono incarichi di funzioni dirigenziali.

 

     Art. 9. Norme Finali e Transitorie.

1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, tutti gli incarichi di funzioni dirigenziali conferiti dalla Giunta regionale antecedentemente all'approvazione del presente regolamento possono essere rinnovati, anche prima delle scadenze stabilite nei relativi contratti di lavoro a tempo determinato.

 

2. Il rinnovo degli incarichi può essere disposto per un periodo massimo che non vada oltre la data di scadenza prevista per gli incarichi dei dirigenti di ruolo della Giunta regionale; per gli incarichi di staff e per quelli la cui durata complessiva sia inferiore ad un anno il rinnovo non può superare i dodici mesi.

 

3. Qualora la pianta organica sia ridotta per effetto di legge, si procederà alla rideterminazione del numero degli incarichi attribuibili. I contratti in corso restano in ogni caso in vigore fino alla scadenza fissata.

 

4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente provvedimento, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal CCNL dell'area dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie locali.


[1] Abrogato dall'art. 23 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.