§ 1.9.8 - LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1982, N. 39.
Determinazione della indennità di presenza e del trattamento di missione spettante ai componenti il Comitato Tecnico regionale di cui [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.9 normativa istituzionale
Data:02/08/1982
Numero:39


Sommario
Art. 1.  La Presidenza del Comitato Tecnico Regionale come previsto dall'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è assunta dall'Assessore preposto al Servizio Industria e Artigianato della Regione Campania.
Art. 2.  L'indennità di presenza, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di missione, ad eccezione del Presidente, per i componenti ed il Segretario del Comitato Tecnico Regionale, [...]
Art. 3.  Ai componenti del Comitato Tecnico Regionale, di cui al precedente articolo, ed al Segretario dello stesso, è attribuito un gettone di presenza per ogni giornata di seduta e per un massimo di cinque [...]
Art. 4.  Ai componenti ed al Segretario del Comitato Tecnico regionale che per ragioni del loro ufficio si recano fuori dalla sede presso la quale sono nominati, compete il rimborso delle spese di viaggio [...]
Art. 5.  Alla liquidazione del gettone di presenza, del rimborso delle spese di viaggio e dell'indennità di trasferta, si provvede periodicamente con Decreto del Presidente della Giunta Regionale o [...]
Art. 6.  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto per l'anno 1982 in L. 6.000.000, si provvede con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 56 dello [...]
Art. 7.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione [...]


§ 1.9.8 - LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1982, N. 39.

Determinazione della indennità di presenza e del trattamento di missione spettante ai componenti il Comitato Tecnico regionale di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685.

 

Art. 1. La Presidenza del Comitato Tecnico Regionale come previsto dall'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è assunta dall'Assessore preposto al Servizio Industria e Artigianato della Regione Campania.

 

     Art. 2. L'indennità di presenza, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di missione, ad eccezione del Presidente, per i componenti ed il Segretario del Comitato Tecnico Regionale, previsto dall'art. 1) della Legge 7 agosto 1971, n. 685, sono disciplinate dalla presente legge.

 

     Art. 3. Ai componenti del Comitato Tecnico Regionale, di cui al precedente articolo, ed al Segretario dello stesso, è attribuito un gettone di presenza per ogni giornata di seduta e per un massimo di cinque sedute mensili.

     L'importo è stabilito nella misura di L. 100.000 lorde per tutti i componenti il Comitato ad esclusione del Presidente se nella persona dell'Assessore [1].

     L'onere relativo graverà per il 1987 sullo stanziamento di cui al capitolo 66 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987, che presenta sufficiente disponibilità, e per gli anni successivi sui corrispondenti capitoli di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della Legge 16 maggio 1970, n. 281 [2].

     Ai componenti che risiedono in Comune diverso da quello in cui ha sede il Comitato, vengono rimborsate le spese di viaggio, secondo le norme vigenti per i dipendenti della Regione Campania.

     Ai componenti che non risiedono nella Regione Campania viene inoltre corrisposta un'indennità di trasferta, secondo le norme vigenti per i dipendenti dello Stato.

     Le indennità indicate nei precedenti commi, si intendono al lordo delle ritenute erariali.

 

     Art. 4. Ai componenti ed al Segretario del Comitato Tecnico regionale che per ragioni del loro ufficio si recano fuori dalla sede presso la quale sono nominati, compete il rimborso delle spese di viaggio nonché l'indennità di trasferta nei limiti indicati nell'art. 3.

     La missione dev'essere autorizzata dal Presidente del Comitato.

 

     Art. 5. Alla liquidazione del gettone di presenza, del rimborso delle spese di viaggio e dell'indennità di trasferta, si provvede periodicamente con Decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore all'Industria ed Artigianato, se delegato, sulla base di prospetti riepilogativi sottoscritti dal Presidente e dal Segretario del Comitato.

 

     Art. 6. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto per l'anno 1982 in L. 6.000.000, si provvede con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 56 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982, che presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 7. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 


[1] I commi 2 e 3 sono stati inseriti dall'art. 26, L.R. n. 28 del 4-5- 1987.

[2] I commi 2 e 3 sono stati inseriti dall'art. 26, L.R. n. 28 del 4-5- 1987.