§ 1.7.11 - LEGGE REGIONALE 3 APRILE 1991, N. 8.
Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale alla imposta erariale di trascrizione di cui alla Legge 23 dicembre 1977, n. 952, e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.7 finanze e patrimonio
Data:03/04/1991
Numero:8


Sommario
Art. 1.      A norma dell'articolo 2 del D.P.R. 21 dicembre 1990, n. 398, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive [...]
Art. 2.      Agli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'addizionale regionale, nonché l'accertamento e irrogazione delle sanzioni per l'omissione o il ritardato [...]
Art. 3.      La Regione corrisponderà all'Automobil Club d'Italia, per gli adempimenti ad esso affidati, i compensi nella misura e con le modalità previste dall'articolo 7 del D.P.R. 21 dicembre 1990, n. 398.
Art. 4.      Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, verranno destinate, a partire dal bilancio di previsione del 1992, a finanziare strumenti di politica attiva per il lavoro [...]
Art. 5.      La misura dell'addizionale, così come fissata dall'articolo 1, viene applicata alle formalità eseguite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.


§ 1.7.11 - LEGGE REGIONALE 3 APRILE 1991, N. 8.

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale alla imposta erariale di trascrizione di cui alla Legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni.

 

Art. 1.

     A norma dell'articolo 2 del D.P.R. 21 dicembre 1990, n. 398, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, eseguite nei pubblici registri automobilistici della Regione Campania, è determinata nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione su dette formalità.

 

     Art. 2.

     Agli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'addizionale regionale, nonché l'accertamento e irrogazione delle sanzioni per l'omissione o il ritardato pagamento della stessa, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del D.P.R. 21 dicembre 1990, n. 398.

 

     Art. 3.

     La Regione corrisponderà all'Automobil Club d'Italia, per gli adempimenti ad esso affidati, i compensi nella misura e con le modalità previste dall'articolo 7 del D.P.R. 21 dicembre 1990, n. 398.

 

     Art. 4.

     Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, verranno destinate, a partire dal bilancio di previsione del 1992, a finanziare strumenti di politica attiva per il lavoro giovanile e per lo sviluppo delle attività produttive con procedure e meccanismi che la Giunta Regionale è impegnata a presentare, previo confronto con le 00.SS., al Consiglio Regionale entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge.

 

     Art. 5.

     La misura dell'addizionale, così come fissata dall'articolo 1, viene applicata alle formalità eseguite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.