§ 1.7.1 - L.R. 26 gennaio 1972, n. 1.
Istituzione dei Tributi propri della Regione Campania.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.7 finanze e patrimonio
Data:26/01/1972
Numero:1


Sommario
Art. 1.  La Regione Campania istituisce, a mente degli articoli 1 e 14 della legge statale 16 maggio 1970, n. 281, i seguenti tributi propri:
Art. 2.  La decorrenza dei tributi regionali di cui alle lettere a), c) e d) del precedente articolo è fissata al 1° gennaio 1972.
Art. 3.  I tributi della Regione, per quanto non previsto dalla presente legge, sono disciplinati dalle disposizioni legislative relative ai corrispondenti tributi statali.
Art. 4.  Competenti a riscuotere i tributi propri della Regione sono gli uffici di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 5.  Per la riscossione coattiva dell'imposta regionale sulle concessioni statali si applicano le norme contenute nel T.U. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni, per la riscossione delle [...]
Art. 6.  Per la prescrizione dell'imposta sulle concessioni statali si applicano le norme contenute nel D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, che approva il T.U. delle disposizioni in materia di tasse sulle [...]
Art. 7.  L'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile si applica sulle concessioni aventi per oggetto l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio [...]
Art. 8. 
Art. 9.  All'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta regionale sulle concessioni statali provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti a riscuotere il relativo canone di [...]
Art. 10.  La tassa sulle concessioni regionali si applica agli atti e provvedimenti adottati dall'Amministrazione regionale nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli, già di competenza dello [...]
Art. 11.  Nella prima applicazione della tassa l'ammontare è determinato nella misura pari al 100% della corrispondente tassa erariale.
Art. 12.  Quando le leggi concernenti le concessioni governative non dispongano diversamente, la tassa regionale deve essere corrisposta prima o contestualmente al rilascio del provvedimento amministrativo.
Art. 13.  All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa sulle concessioni regionali provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per la tassa sulle [...]
Art. 14.  Gli atti e provvedimenti regionali hanno effetto dal giorno successivo al pagamento della relativa tassa.
Art. 15.  La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi, soggetti ad analoga tassa erariale, immatricolati nella circoscrizione della Regione Campania, nonché a quelli per i quali non [...]
Art. 16.  Per i veicoli ed autoscafi precedentemente iscritti nell'ambito di altra Regione, la rinnovazione della immatricolazione in una provincia compresa nel territorio della Regione Campania non dà luogo [...]
Art. 17.  La tassa regionale è determinata, fino al 31 dicembre 1973, in misura pari al 25% della tassa erariale di circolazione in vigore al 31 dicembre 1971, che viene corrispondentemente ridotta al 75%.
Art. 18.  La tassa regionale di circolazione è applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della tassa statale di circolazione.
Art. 19.  L'importo della tassa regionale è versato alla Tesoreria della Regione nei termini e nei modi previsti per il versamento della tassa erariale di circolazione.
Art. 20.  La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione in misura pari al 100% delle corrispondenti tasse provinciali [...]
Art. 21.  All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.
Art. 22.  Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge si applicano le sanzioni previste dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali.
Art. 23.  In sede di prima applicazione dell'imposta sulle concessioni statali, qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la [...]
Art. 24.  Fino all'entrata in vigore della legge regionale sul contenzioso tributario, vengono applicate le vigenti norme statali che disciplinano la materia.
Art. 25.  La presente legge regionale è dichiarata urgente a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della [...]


§ 1.7.1 - L.R. 26 gennaio 1972, n. 1.

Istituzione dei Tributi propri della Regione Campania.

(B.U. 28 gennaio 1972, n. 2)

 

TITOLO I

Norme di carattere generale

 

Art. 1. La Regione Campania istituisce, a mente degli articoli 1 e 14 della legge statale 16 maggio 1970, n. 281, i seguenti tributi propri:

     a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

     b) tasse sulle concessioni regionali;

     c) tassa di circolazione;

     d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

 

     Art. 2. La decorrenza dei tributi regionali di cui alle lettere a), c) e d) del precedente articolo è fissata al 1° gennaio 1972.

     Le di tasse cui alla lettera b, dell'articolo precedente decorrono, per i singoli atti e provvedimenti amministrativi per i quali sono dovute, dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati che regolano il passaggio alle Regioni delle funzioni concernenti le materie indicate nell'art. 117 della Costituzione.

     Le disposizioni del secondo comma si applicano anche agli atti e provvedimenti regionali adottati nell'esercizio delle funzioni delegate a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

 

     Art. 3. I tributi della Regione, per quanto non previsto dalla presente legge, sono disciplinati dalle disposizioni legislative relative ai corrispondenti tributi statali.

 

     Art. 4. Competenti a riscuotere i tributi propri della Regione sono gli uffici di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Le somme così riscosse sono versate alla tesoreria della Regione.

 

     Art. 5. Per la riscossione coattiva dell'imposta regionale sulle concessioni statali si applicano le norme contenute nel T.U. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

     Per la riscossione coattiva dei rimanenti tributi regionali si applicano le norme relative ai corrispondenti tributi erariali.

 

     Art. 6. Per la prescrizione dell'imposta sulle concessioni statali si applicano le norme contenute nel D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, che approva il T.U. delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative.

     Per la prescrizione dei restanti tributi regionali si applicano le norme relative ai corrispondenti tributi erariali.

 

TITOLO II

Imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile

 

     Art. 7. L'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile si applica sulle concessioni aventi per oggetto l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

 

     Art. 8. [1]

     1. L’imposta sulle concessioni di cui all’articolo 7, ad eccezione di quelle sul demanio marittimo, è dovuta dal concessionario in misura pari al 10 per cento del canone di concessione statale.

 

     Art. 9. All'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta regionale sulle concessioni statali provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti a riscuotere il relativo canone di concessione.

     L'imposta è dovuta dal concessionario contestualmente e con le medesime modalità del canone di cui al precedente comma.

     Gli uffici che hanno in carico la riscossione del canone comunicano ai singoli interessati le somme da versare a titolo di imposta regionale, con le istruzioni relative alle modalità di pagamento.

 

TITOLO III

Tassa sulle concessioni regionali

 

     Art. 10. La tassa sulle concessioni regionali si applica agli atti e provvedimenti adottati dall'Amministrazione regionale nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli, già di competenza dello Stato, assoggettati a tasse di concessione governativa ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

     L'atto amministrativo emanato da una diversa Regione, per il quale sia stata già pagata la tassa di concessione regionale, non è soggetto all'analoga tassa stabilita dalla Regione Campania, anche se l'atto medesimo spieghi i suoi effetti sul territorio di questo ultimo Ente territoriale.

 

     Art. 11. Nella prima applicazione della tassa l'ammontare è determinato nella misura pari al 100% della corrispondente tassa erariale.

 

     Art. 12. Quando le leggi concernenti le concessioni governative non dispongano diversamente, la tassa regionale deve essere corrisposta prima o contestualmente al rilascio del provvedimento amministrativo.

 

     Art. 13. All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa sulle concessioni regionali provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per la tassa sulle concessioni governative.

     A tale uopo gli atti e provvedimenti amministrativi regionali soggetti alla tassa in parola sono trasmessi, in copia, all'ufficio competente dello Stato entro dieci giorni dalla loro approvazione.

 

     Art. 14. Gli atti e provvedimenti regionali hanno effetto dal giorno successivo al pagamento della relativa tassa.

 

TITOLO IV

Tassa regionale di circolazione

 

     Art. 15. La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi, soggetti ad analoga tassa erariale, immatricolati nella circoscrizione della Regione Campania, nonché a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione, ma che comunque sono soggetti alla tassa ed appartengono a persone, fisiche o giuridiche, residenti ed aventi sede nel territorio della Regione stessa.

     Dalla tassa regionale sono esclusi i veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione, i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che li regolano.

 

     Art. 16. Per i veicoli ed autoscafi precedentemente iscritti nell'ambito di altra Regione, la rinnovazione della immatricolazione in una provincia compresa nel territorio della Regione Campania non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa di circolazione sia stata già riscossa dalla Regione di provenienza.

     Tale disposizione si applica anche ai veicoli ed autoscafi non soggetti all'obbligo del documento di circolazione, appartenenti a persone, fisiche o giuridiche, che, già residenti o aventi sede nell'ambito di altra Regione, trasferiscano la propria residenza o sede in un Comune situato nel territorio della Regione Campania.

 

     Art. 17. La tassa regionale è determinata, fino al 31 dicembre 1973, in misura pari al 25% della tassa erariale di circolazione in vigore al 31 dicembre 1971, che viene corrispondentemente ridotta al 75%.

 

     Art. 18. La tassa regionale di circolazione è applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della tassa statale di circolazione.

 

     Art. 19. L'importo della tassa regionale è versato alla Tesoreria della Regione nei termini e nei modi previsti per il versamento della tassa erariale di circolazione.

 

TITOLO V

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione

 

     Art. 20. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione in misura pari al 100% delle corrispondenti tasse provinciali in vigore.

 

     Art. 21. All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.

 

TITOLO VI

Norme finali e transitorie

 

     Art. 22. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge si applicano le sanzioni previste dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali.

 

     Art. 23. In sede di prima applicazione dell'imposta sulle concessioni statali, qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere successivamente a tale data, l'imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata residua della concessione.

 

     Art. 24. Fino all'entrata in vigore della legge regionale sul contenzioso tributario, vengono applicate le vigenti norme statali che disciplinano la materia.

 

     Art. 25. La presente legge regionale è dichiarata urgente a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.