§ 1.6.42 – L.R. 15 aprile 1998, n. 6.
Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità Montane.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.6 enti locali
Data:15/04/1998
Numero:6


Sommario
Art. 1.      1. A norma dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono costituite le seguenti Comunità Montane tra Comuni Montani e parzialmente montani, appartenenti alla stessa provincia, al fine [...]
Art. 2.      1. L'attività delle Comunità Montane quali Enti Locali ai sensi del 1° comma dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni - e con personalità [...]
Art. 3.      1. Le Comunità Montane adottano il proprio Statuto entro e non oltre 180 giorni dalla loro costituzione con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza [...]
Art. 4.      1. Lo Statuto della Comunità contiene tra l'altro
Art. 5.      1. Gli organi della Comunità Montana sono
Art. 6.      1. Il Consiglio Generale delle Comunità Montane è composto dai rappresentanti dei Comuni membri, eletti dai rispettivi Consigli Comunali nel proprio seno
Art. 7.      1. Il Consiglio generale della Comunità elegge nel proprio seno il Presidente con le modalità stabilite dallo Statuto
Art. 8.      1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità, convoca e presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva
Art. 9.      1. La Comunità Montana per il raggiungimento delle sue finalità adotta il piano pluriennale di cui all'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni ed i [...]
Art. 10.      1. La Comunità Montana approva annualmente i programmi operativi previsti dall'articolo 29 terzo comma della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, e li trasmette [...]
Art. 11.      1. Per l'esecuzione del piano le Comunità Montane promuovono la stipula, con gli enti interessati, di accordi di programma che dovranno provvedere tempi e modi di realizzazione delle opere e [...]
Art. 12.      1. La Regione, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, può, in applicazione dell'articolo 3 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, delegare alle Comunità [...]
Art. 13.      1. Si applicano alle Comunità Montane le disposizioni della Legge Regionale, concernente la nuova disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti Locali, nonché le norme sul [...]
Art. 14.      1. In materia di ordinamento degli uffici e del personale e di responsabilità dei funzionari, le Comunità Montane attuano i principi e le norme contenuti nella Legge 8 giugno 1990, n. 142 e [...]
Art. 15.      1. I Consigli generali delle Comunità Montane, prive dello Statuto di cui all'articolo 3, procedono, nella prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti, ad emettere i seguenti atti che [...]
Art. 16.      1. Il Presidente della Giunta Regionale provvede con propri decreti, avvalendosi, eventualmente, di Commissari ad Acta, a disciplinare i rapporti finanziari, patrimoniali, relativi al personale [...]
Art. 17.      1. Le Giunte delle attuali Comunità Montane, ove intervengono modifiche territoriali, o del numero degli Assessori assegnati, decadono alla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 18.      1. Entro 180 giorni le Comunità Montane adeguano i propri Statuti, a norma della presente legge, abrogano le parti in contrasto
Art. 19.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 1.6.42 – L.R. 15 aprile 1998, n. 6. [1]

Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità Montane.

(B.U. n. 22 del 27 aprile 1998).

 

Art. 1.

     1. A norma dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono costituite le seguenti Comunità Montane tra Comuni Montani e parzialmente montani, appartenenti alla stessa provincia, al fine di promuovere, oltre che la valorizzazione delle zone montane, anche l'esercizio associato delle funzioni comunali:

 

     A) PROVINCIA DI AVELLINO

     1) Comunità Montana Zona Alta Irpinia:

     Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza della Campania, Guardia dei Lombardi, Lacedonia, Lioni, Monteverde, Morra de Sanctis, Rocca San Felice, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Teora, Torella dei Lombardi, Villamaina.

     2) Comunità Montana Zona del Partenio:

     Altavilla Irpinia, Capriglia, Cervinara, Grottolella, Mercogliano, Montefalcione, Montefredane, Monte fusco, Montemiletto, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietrastornina, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Sant'Angelo a Scala, Santa Paolina, Summonte, Torrioni, Chianche, Petruro, Tufo.

     3) Comunità Montana Zona Serinese - Solofrana:

     Contrada, Forino, Monteforte Irpino, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Santa Lucia di Serino, San Michele di Serino, Santo Stefano del Sole, Serino, Solofra, Cesinali, Aiello del Sabato.

     4) Comunità Montana Zona del Termino Cervialto:

     Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Chiusano San Domenico, Luogosano, Montella, Montemarano, Nusco, Paternopoli, Salza Irpina, San Mango sul Calore, Senerchia, Sorbo Serpico, Taurasi, Volturara Irpinia, Fontanarosa, Sant'Angelo all'Esca, Lapio.

     5) Comunità Montana Zona dell'Ufita:

     Ariano Irpino, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Greci, Montaguto, Montecalvo Irpino, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Savignano Irpino, Scampitella, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Villanova del Battista, Zungoli, Flumeri, Frigento, Gesualdo, Melito Irpino, Sturno.

     6) Comunità Montana Zona Vallo di Lauro e Baianese:

     Avella, Baiano, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Pago del Vallo di Lauro, Quadrelle, Quindici, Sirignano, Sperone, Taurano.

 

     B) PROVINCIA DI BENEVENTO

     1) Comunità Montana Zona Alto Tammaro:

     Campolattaro, Castelpagano, Circello, Colle Sannita, Morcone, Reino, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Casalduni, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte.

     2) Comunità Montana Zona del Fortore:

     Apice, Baselice, Buonalbergo, Castelfranco in Miscano, Castelvetere in Val Fortore, Foiano di Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone di Val Foltore, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio La Molara, San Marco dei Cavoti, Sant'Arcangelo Trimonte, Paduli, Pesco Sannita, Pago Veiano [2].

     3) Comunità Montana Zona del Taburrio:

     Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, Cautano, Forchia, Frasso Telesino, Moiano, Pannarano, Paolisi, Sant'Agata dei Goti, Solopaca, Tocco Caudio, Vitulano, Melizzano, Montesarchio, Apollosa, Foglianise, Paupisi, Torrecuso, Limatola [3].

     4) Comunità Montana Zona del Titerno:

     Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Guardia Sanframondi, Pietraroja, Pontelandolfo, San Lorenzello, San Lupo, San Salvatore Telesino, Ponte, Castelvenere, San Lorenzo Maggiore, Puglianiello [4].

 

     C) PROVINCIA DI CASERTA:

     1) Comunità Montana Zona del Matese:

     Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello del Matese, Ciorlano, Fontegreca, Gallo, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Sant'Angelo d'Alife, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Valle Agricola.

     2) Comunità Montana Zona Monte Maggiore:

     Alvignano, Dragoni, Formicola, Giano Vetusto, Liberi, Piana di Monteverna, Pietramelara, Pontelatone, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Baia e Latina, Castel di Sasso, Calvi Risorta, Caiazzo, Camigliano, Riardo.

     3) Comunità Montana Zona Monte Santa Croce:

     Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Montelungo, Presenzano, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine, Teano, Tora e Picilli [5].

 

     D) PROVINCIA DI NAPOLI:

     1) Comunità Montana Zona Montedonico-Tribucco:

     Carbonara di Nola, Casamarciano, Liveri, Palma Campania, Roccarainola, San Paolo Belsito, Tufino, Visciano.

     2) Comunità Montana Zona Penisola Sorrentina:

     Agerola, Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Massalubrense, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense, Meta di Sorrento [6].

 

     E) PROVINCIA DI SALERNO:

     1) Comunità Montana Zona degli Alburni:

     Aquara, Bellosguardo, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Petina, Postiglione, Roscigno, Sant'Angelo a Fasanella, Serre, Sicignano degli Alburni.

     2) Comunità Montana Zona Alento Monte Stella:

     Castellabate, Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Montecorice, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Pollica, Prignano Cilento,-Rutino, San Mauro Cilento, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Torchiara, Casalvelino.

     3) Comunità Montana Zona Alto e Medio Sele:

     Campagna, Castelnuovo di Conza, Colliano, Contursi Terme, Laviano, Oliveto Citra, Santomenna, Valva.

     4) Comunità Montana Zona Bussento:

     Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Ispani, Morigerati, Santa Marina, Sapri, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vibonati.

     5) Comunità Montana Zona del Calore Salernitana:

     Albanella, Altavilla Silentina, Campora, Capaccio, Castel San Lorenzo, Felitto, Giungano, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Piaggine, Roccadaspide, Sacco, Stio, Trentinara, Valle dell'Angelo.

     6) Comunità Montana Zona del Gelbison e del Cervati:

     Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Gioi, Moio della Civitella, Novi Velia, Orria, Perito, Salento, Vallo della Lucania.

     7) Comunità Montana Zona Monti Picentini:

     Acerno, Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte.

     8) Comunità Montana Zona dell'Irno:

     Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Mercato San Severino, Pellezzano, Siano.

     9) Comunità Montana Zona Lambro e Mingardo:

     Alfano, Ascea, Camerota, Celle di Bulgheria, Centola, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Pisciotta, Roccagloriosa, Rofrano, San Giovanni a Piro, San Mauro la Bruca.

     10) Comunità Montana Zona Penisola Amalfitana:

     Amalfi, Atrani, Cetrara, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Sant'Egidio del Monte Albino, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare.

     11) Comunità Montana Zona del Tanagro:

     Auletta, Buccino, Caggiano, Palomonte, Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvitelle, San Gregorio Magno.

     12) Comunità Montana Zona Vallo di Diano:

     Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano.

 

     Art. 2.

     1. L'attività delle Comunità Montane quali Enti Locali ai sensi del 1° comma dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni - e con personalità giuridica di diritto pubblico

- ai sensi del 1° comma dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1972, n.

1102 - è disciplinata dalla presente legge regionale.

 

     Art. 3.

     1. Le Comunità Montane adottano il proprio Statuto entro e non oltre 180 giorni dalla loro costituzione con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

     2. Lo Statuto, soggetto al solo controllo di legittimità del Comitato Regionale di Controllo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

 

     Art. 4.

     1. Lo Statuto della Comunità contiene tra l'altro:

     a) la determinazione delle funzioni della Comunità in relazione alla vigente legislazione;

     b) la sede e la denominazione della Comunità;

     c) la ripartizione delle attribuzioni fra il Consiglio, la Giunta Esecutiva e il Presidente quali organi della Comunità;

     d) il numero dei componenti la Giunta, oltre il Presidente;

     e) le modalità di elezione del Presidente e della Giunta esecutiva;

     f) i casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e i modi di sostituzione dei componenti gli organi della Comunità;

     g) le modalità di sostituzione del Presidente nei casi di assenza e di impedimento dello stesso;

     h) l'indicazione e la provenienza delle risorse finanziarie necessarie per il funzionamento della Comunità nonché le norme per la disciplina dell'uso dei beni di cui all'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le altre norme di carattere finanziario e la nomina del Tesoriere;

     i) le modalità di elezione del Revisore dei Conti;

     l) le norme generali da osservare nella redazione e approvazione dei regolamenti di competenza della Comunità;

     m) la possibilità di attivarsi come gestore di servizi comunali secondo le forme più opportunamente indicate dagli articoli 22 e 23 della legge 142 dell'8 giugno 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

     n) le forme di collaborazione con Comuni, Province ed Enti Parco.

 

     Art. 5.

     1. Gli organi della Comunità Montana sono:

     a) il Consiglio Generale;

     b) la Giunta esecutiva;

     c) il Presidente.

 

     Art. 6.

     1. Il Consiglio Generale delle Comunità Montane è composto dai rappresentanti dei Comuni membri, eletti dai rispettivi Consigli Comunali nel proprio seno.

     2. I Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono rappresentati da 5 Consiglieri comunali. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono rappresentati da 3 Consiglieri comunali.

     3. I rappresentanti, di cui al comma 1°, sono scelti come segue:

     a) tre dalla maggioranza e due dalla minoranza, nei Comuni cui spettano cinque delegati;

     b) due dalla maggioranza e uno dalla minoranza, nei Comuni cui spettano tre delegati.

     4. Al fin di evitare reciproche interferenze nel voto si procede con votazione separata tra i Consiglieri, eletti nelle liste che sono risultate maggioranza nelle consultazioni comunali, e tra quelli, eletti nelle liste che sono risultate minoranza.

     5. Per l'elezione dei rappresentanti in seno alle Comunità montane, ciascun componente il Consiglio comunale scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

     6. Gli atti dei Consigli comunali, relativi alla elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio generale, una volta divenuti esecutivi, sono inviati ai Presidenti uscenti delle Comunità Montane o al Presidente della Giunta Regionale, se trattasi di Comunità Montane prive di organi costituiti.

     7. I Consigli generali delle Comunità Montane sono convocati, come segue:

     a) dal Presidente uscente della Comunità Montana, entro 10 giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 6;

     b) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, entro 10 giorni dal ricevimento degli atti, di cui al comma 6, se trattasi di Comunità Montane prive di organi costituiti.

     8. I Consigli generali delle Comunità Montane nella prima riunione sono presieduti dal Consigliere più anziano di età.

     9. I Consigli generali delle Comunità Montane nella prima riunione procedono alla convalida degli eletti ed alle nomine statutarie.

     10. Il Consiglio generale dura in carica quattro anni con decorrenza dalla data di insediamento. Entro trenta giorni dalla scadenza i Comuni membri provvedono alla sua integrale rinnovazione.

     11. Ciascun Consiglio comunale, ogni qualvolta viene rinnovato, provvede alla nomina dei propri rappresentanti in seno al Consiglio generale, entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio stesso.

     12. I rappresentanti di ogni Comune, nominati in coincidenza con il rinnovo del Consiglio comunale. restano in carica fino alla scadenza del Consiglio generale.

     13. I rappresentanti, di cui al comma 1, sono sostituiti anche in seguito a dimissioni, perdita della qualità di Consigliere comunale, morte o altre cause.

     14. Ogni qualvolta, per i motivi di cui all'articolo 39 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni un Comune è retto da un Commissario straordinario, è quest'ultimo a fare parte del Consiglio generale in rappresentanza del Comune.

     15. Il Consiglio generale esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio generale. Il Presidente e la Giunta esecutiva, decaduti per effetto della scadenza del Consiglio generale, restano in carica fino alla nomina dei successori.

     16. Se la delimitazione territoriale delle Comunità Montane è modificata con l'aggiunta e l'eliminazione di uno o più Comuni, il Consiglio generale è conseguentemente integrato o diminuito dai rappresentanti dei Comuni aggiunti o eliminati.

 

     Art. 7.

     1. Il Consiglio generale della Comunità elegge nel proprio seno il Presidente con le modalità stabilite dallo Statuto.

     2. Il Consiglio generale delle Comunità elegge la Giunta esecutiva con le modalità stabilite dallo Statuto.

     3. La Giunta esecutiva è composta dal Presidente e da un numero massimo di Assessori pari a quattro nelle Comunità Montane i cui Consigli generali comprendono fino a quaranta Consiglieri, pari a sei nelle Comunità Montane fino a cinquanta Consiglieri e fino ad otto Assessori per le Comunità Montane i cui Consiglieri superano cinquanta unità.

     4. Alla carica di Assessori delle Comunità Montane possono essere eletti cittadini anche non consiglieri, purché in regola con i requisiti di eleggibilità.

 

     Art. 8.

     1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità, convoca e presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva.

     2. Il voto del Consiglio, contrario ad una proposta del Presidente o della Giunta, non comporta la dimissione degli stessi.

     3. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica e dalle funzioni in presenza di una mozione di sfiducia costruttiva, presentata alla Segreteria Generale, sottoscritta e votata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

     4. La mozione di sfiducia costruttiva, oltre alle dichiarazioni programmatiche deve indicare il nuovo Presidente e la nuova Giunta e va discussa e messa in votazione entro 10 giorni dalla data di presentazione.

 

     Art. 9.

     1. La Comunità Montana per il raggiungimento delle sue finalità adotta il piano pluriennale di cui all'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni ed i relativi programmi annuali di attuazione da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni triennio e di ogni anno.

     2. Il piano ricomprende tutte le opere e gli interventi che la Comunità Montana intende realizzare nell'esercizio dei compiti istituzionali, delle funzioni attribuite e di quelle delegate, costituendo l'unitario strumento di programmazione della sua attività.

     3. A detto piano devono essere raccordati gli interventi speciali che la Comunità Montana intende realizzare in base a leggi statali, regionali o a normative della CEE.

     4. Il piano deve essere adottato contestualmente alla approvazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione finanziaria prevista dalle vigenti norme e viene aggiornato in raccordo ad essi.

     5. Appena divenuta esecutiva la deliberazione di adozione e di aggiornamento del piano, la Comunità Montana lo trasmette alla Provincia per l'approvazione, che dovrà avvenire entro il termine di 120 giorni. Il Piano si intende approvato decorso il termine suindicato.

     6. Nel caso di osservazioni la Comunità Montana provvederà nel termine di 30 giorni dalla ricezione ad adottare gli eventuali provvedimenti.

     7. La Comunità Montana, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale, concorre alla formazione del Piano territoriale di coordinamento e ad esso i Comuni dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici ai sensi del 6° comma, articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

     8. La Comunità Montana adotta i piani pluriennali tenuto conto della normativa vigente per le aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

     Art. 10.

     1. La Comunità Montana approva annualmente i programmi operativi previsti dall'articolo 29 terzo comma della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, e li trasmette alla Regione per gli adempimenti di cui ai successivi commi.

     2. Il piano pluriennale ed i relativi programmi di esecuzione vengono finanziati con i fondi previsti dalla Legge 23 marzo 1981, n. 93, con il fondo per la montagna di cui alla Legge 31 gennaio 1994, n. 97, e da Leggi speciali, nonché con mutui appositamente contratti in base alla vigente legislazione, e con il concorso della C.E.E., della Regione, della Provincia, dei Comuni membri o da altre fonti di finanziamento.

     3. La Regione determina nei propri bilanci pluriennali le autorizzazioni di spesa da impegnare nei rispettivi territori integrando e coordinando i finanziamenti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, con quelli determinati ad altro titolo da Leggi statali, regionali e normative della C.E.E. e destinati allo sviluppo delle zone montane.

     4. I fondi assegnati alla Regione ai sensi della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni ed integrazioni e quelli allo stesso fine destinati dal bilancio regionale sono ripartiti tra le Comunità Montane, ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 93, in base ai seguenti parametri:

     a) 60% in rapporto diretto alla superficie del territorio;

     b) 40% in rapporto diretto alla popolazione censita.

     5. Alla determinazione della ripartizione, in conformità dei parametri precedenti, provvede annualmente con propria deliberazione la Giunta regionale.

 

     Art. 11.

     1. Per l'esecuzione del piano le Comunità Montane promuovono la stipula, con gli enti interessati, di accordi di programma che dovranno provvedere tempi e modi di realizzazione delle opere e degli interventi, definendo altresì le forme di partecipazione finanziaria.

     2. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Le Comunità Montane possono stipulare tra loro, con le Province, con i Comuni membri, con altri Enti, nonché con gli Enti Parco, apposite convenzioni, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 24 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

     Art. 12.

     1. La Regione, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, può, in applicazione dell'articolo 3 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, delegare alle Comunità Montane funzioni amministrative di competenza propria e sub-delegare quelle attribuite con Legge statale.

     2. La Regione, inoltre, favorisce, in base a parametri di efficacia, efficienza ed economicità, l'attribuzione o la delega di funzioni alle Comunità Montane da parte della Provincia e dei Comuni singoli o associati, attraverso idonei meccanismi di incentivazione, garantendo il finanziamento integrale della spesa necessaria, ai sensi dell'articolo 54, 12° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. I Comuni possono delegare alle Comunità Montane le funzioni concernenti:

     a) elaborazione di progetti di sviluppo sovracomunali;

     b) gestione di servizi sovracomunali o comunali associati

     c) pianificazione urbanistica.

     4. I Comuni montani della medesima zona omogenea possono organizzare l'esercizio associato di funzioni proprie e la gestione associata di servizi comunali, nei diversi settori di competenza, a livello della rispettiva Comunità Montana.

     5. A tal fine, i Consigli Comunali approvano un disciplinare tipo, definito dalla Comunità Montana, d'intesa con gli stessi Comuni, il quale dovrà stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie fra i Comuni e la Comunità Montana.

 

     Art. 13.

     1. Si applicano alle Comunità Montane le disposizioni della Legge Regionale, concernente la nuova disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti Locali, nonché le norme sul controllo degli Organi e degli atti previsti dagli articoli 39 e seguenti della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 14.

     1. In materia di ordinamento degli uffici e del personale e di responsabilità dei funzionari, le Comunità Montane attuano i principi e le norme contenuti nella Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, nel D.P.R. n. 347 del 25 giugno 1983 e nel Decreto Legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 15.

     1. I Consigli generali delle Comunità Montane, prive dello Statuto di cui all'articolo 3, procedono, nella prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti, ad emettere i seguenti atti che hanno validità ed efficacia fino all'entrata in vigore dello Statuto:

     a) convalida degli eletti;

     b) determinazione del numero dei membri della Giunta esecutiva, entro i limiti di cui al comma 3 dell'articolo 7 della presente legge;

     c) nomina del Presidente della Giunta esecutiva;

     d) nomina del Revisore dei Conti scelto tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

     2. Le nomine di cui alle lettere c) e d) del comma 1, avvengono con votazioni distinte e segrete; se non è raggiunta la maggioranza assoluta, di cui al comma 1, è indetta una ulteriore votazione, da tenersi in una successiva seduta, alla quale partecipa la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio generale e risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero dei voti; in caso di parità è eletto il più anziano di età.

     3. Gli organi così eletti assicurano solo funzioni di ordinaria amministrazione.

 

     Art. 16.

     1. Il Presidente della Giunta Regionale provvede con propri decreti, avvalendosi, eventualmente, di Commissari ad Acta, a disciplinare i rapporti finanziari, patrimoniali, relativi al personale e alle funzioni proprie e delegate delle Comunità Montane interessate da modificazioni territoriali.

 

     Art. 17.

     1. Le Giunte delle attuali Comunità Montane, ove intervengono modifiche territoriali, o del numero degli Assessori assegnati, decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Nel periodo compreso tra la decadenza, di cui al comma 1, e la costituzione dei nuovi Organi esecutivi, il Presidente e la Giunta esecutiva in carica assicurano l'ordinaria amministrazione in regime di prorogatio.

 

     Art. 18.

     1. Entro 180 giorni le Comunità Montane adeguano i propri Statuti, a norma della presente legge, abrogano le parti in contrasto.

     2. La Legge Regionale 14 gennaio 1974, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, e la Legge Regionale 1 settembre 1994, n. 31, sono abrogate, così come ogni altra disposizione legislativa regionale incompatibile con le norme della presente legge.

 

     Art. 19.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 19 della L.R. 30 settembre 2008, n. 12, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Punto così modificato dall’art. 37 della L.R. 26 luglio 2002, n. 15.

[3] Punto così modificato dall’art. 37 della L.R. 26 luglio 2002, n. 15.

[4] Punto così modificato dall’art. 37 della L.R. 26 luglio 2002, n. 15.

[5] Punto così modificato dall'art. 31 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.

[6] Punto così modificato dall’art. 2 della L.R. 12 novembre 2004, n. 8.