§ 1.1.107 - L.R. 25 ottobre 2010, n. 11.
Modifica alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:25/10/2010
Numero:11


Sommario
Art. 1. 1. Il comma 13 dell’articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria anno 2010), è [...]
Art. 2. 1. Le norme relative al rinnovo delle concessioni previste dalla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse [...]
Art. 3. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania


§ 1.1.107 - L.R. 25 ottobre 2010, n. 11.

Modifica alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010)”.

(B.U. 2 novembre 2010, n. 72)

 

Art. 1.

1. Il comma 13 dell’articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria anno 2010), è così riformulato: “13. Gli stabilimenti balneari del litorale Domitio/Flegreo usufruiscono in regime de minimis degli sgravi contributivi per gli oneri previdenziali sostenuti per ciascun dipendente nel periodo compreso dall’1 maggio 2009 al 31 agosto 2009. A tali oneri finanziari si provvede mediante apposito prelevamento sull’UPB 2.9.26. Le strutture turistiche ricettive e balneari, in deroga alla normativa primaria e speciale e agli strumenti urbanistici paesistici, sovracomunali e comunali vigenti, possono realizzare piscine, previo parere della competente Sovrintendenza ai beni ambientali e culturali e della competente autorità demaniale. In attesa dell’approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali (Puad) e della legge regionale sul turismo, è consentita a tutti gli stabilimenti balneari del litorale regionale campano la permanenza delle istallazioni e delle strutture, realizzate per l’uso balneare, per l’intero anno solare. E’ fatto obbligo ai Comuni di rilasciare apposite autonome autorizzazioni per le attività che, in alta stagione, si presentano collegate e connesse alla prevalente attività di stabilimento balneare. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, in connessione con la legge sul turismo e con il Piano di utilizzo delle aree demaniali, o anche in forma anticipata rispetto ai predetti atti, le “Linee guida per la destagionalizzazione degli stabilimenti balneari e per la progettazione delle strutture balneari ecocompatibili”, con i seguenti indirizzi:

a) gli stabilimenti balneari ed elioterapici sono ritenuti imprese di rilevanza turistica;

b) la concessione demaniale degli stabilimenti balneari ed elioterapici ha una disciplina diversificata rispetto a quella generale della concessione in uso dei beni demaniali in quanto trattasi di imprese di particolare rilievo per il sistema turistico ricettivo della Campania;

c) le strutture degli stabilimenti balneari ed elioterapici realizzate prima del 31 dicembre 2009 sono di competenza della regione Campania dal punto di vista della valutazione paesaggistico ambientale, tutte le strutture da realizzare ex novo o in ampliamento sono soggette al regime dell’autorizzazione paesaggistica semplificata;

d) la destagionalizzazione dei predetti stabilimenti comporta il rilascio di autorizzazioni specifiche per le attività che durante l’alta stagione sono connesse e collegate all’autorizzazione all’esercizio dello stabilimento balneare.

Non è possibile prevedere biglietti di ingresso per l’accesso alla battigia ove l’unico accesso alla stessa è quello dell’uso in concessione ai privati.” [1].

2. Dopo il comma 13 della legge regionale n. 2/2010 è aggiunto il seguente:

“13-bis. Nelle aree comprese in proposti siti di interesse comunitario (pSIC), in siti di interesse comunitario (SIC) e in zone di protezione speciale (ZPS) la concessione demaniale è rilasciata all’esito favorevole della preventiva valutazione d’incidenza prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale.” [2].

 

     Art. 2.

1. Le norme relative al rinnovo delle concessioni previste dalla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), e nel successivo regolamento attuativo n. 10/2010 emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 2010, n. 95 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente), si interpretano nel senso che, alle stesse, non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 (Attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), in quanto afferenti ad attività sanitarie sottratte alla disciplina comunitaria sui Servizi ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo.

 

     Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 2011, n. 235, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui riformula il comma 13 dell’art. 1 della L.R. 2/2010, periodi terzo, quarto e quinto, lettera c) e ultimo capoverso.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 2011, n. 235, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.