§ 1.1.99 - L.R. 22 luglio 2009, n. 7.
Modifica dell’articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernente la inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:22/07/2009
Numero:7


Sommario
Art. 1. 1. L’articolo 55 della L R. 30 gennaio 2008, n. 1 è così sostituito
Art. 2.  Dichiarazione d’urgenza


§ 1.1.99 - L.R. 22 luglio 2009, n. 7.

Modifica dell’articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernente la inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati da assegnatari o da loro aventi diritto.

(B.U. 3 agosto 2009, n. 48)

 

Art. 1.

1. L’articolo 55 della L R. 30 gennaio 2008, n. 1 è così sostituito:

“Art. 55

1. Gli alloggi e le unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica, acquistati dagli assegnatari o dai loro familiari conviventi, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e della legge 8 agosto 1977, n. 513, non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la destinazione d’uso, né su di essi può essere costituito alcun diritto reale di godimento, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. È fatta salva la riduzione dei termini nei casi previsti dall’articolo 4, comma 5, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24, e successive modifiche.

2. Decorso il termine indicato al comma 1, l’assegnatario, ovvero i suoi eredi o legatari, possono alienare l’alloggio. In tal caso, l’alienante è tenuto a darne comunicazione all’ente già proprietario, il quale può esercitare, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all’acquisto, per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato nella misura del tre per cento per ogni anno trascorso dalla stipula dell’atto di cessione, fino ad un massimo del settanta per cento.

3. Il diritto di prelazione dell’ente già proprietario si estingue se il proprietario dell’alloggio versa all’ente cedente un importo pari alla somma della quota del venti per cento del valore dell’alloggio calcolato, sulla base degli estimi catastali, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, primo periodo, della legge n. 560/93 e della quota variabile decrescente dal quindici per cento all’uno per cento sullo stesso valore, da individuare secondo l’anno di distanza rispetto alla scadenza del vincolo di cui al comma 1 del presente articolo, per gli ulteriori quindici anni. 4. Il diritto di prelazione non opera se la cessione avviene fra eredi legittimi.”

 

     Art. 2. Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.