§ 1.1.53 - L.R. 21 febbraio 2002, n. 2.
“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2002”


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:21/02/2002
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto Regionale e dell’articolo 33 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente dall’1 gennaio [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 1.1.53 - L.R. 21 febbraio 2002, n. 2. [1]

“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2002”

(B.U. n. 13 del 25 febbraio 2002).

 

Art. 1.

     Ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto Regionale e dell’articolo 33 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente dall’1 gennaio 2002 fino al 31 marzo 2002 il Bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2002, secondo gli stati di previsione del Bilancio annuale 2001, approvato con legge regionale 11 agosto 2001, n. 11, e del primo provvedimento di variazione 2001 approvato con legge regionale 24 novembre 2001, n. 18, ed in ragione delle ulteriori variazioni intervenute, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni ex articolo 35, ultimo comma, della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, come modificato dall’articolo 12 della legge regionale 16 giugno 1992, n. 3.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

     La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.