§ 1.1.1 – L.R. 29 gennaio 1972, n. 2.
Istituzione del Servizio di Tesoreria della Regione Campania.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:29/01/1972
Numero:2


Sommario
Art. 1.      E' istituito, a norma dello Statuto, il Servizio di Tesoreria della Regione
Art. 2.      Il Servizio di Tesoreria è affidato dalla Giunta Regionale, a seguito di licitazione privata, ad Istituto di Credito di diritto pubblico o a Banca d'interesse nazionale
Art. 3.  [1]
Art. 4.      La Tesoreria Regionale è tenuta ad effettuare i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si verifichi insufficienza o mancanza di disponibilità del fondo cassa regionale, con anticipazioni [...]
Art. 5.      La presente legge, dichiarata urgente a norma del secondo comma dell'Art. 127 della Costituzione, entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della [...]


§ 1.1.1 – L.R. 29 gennaio 1972, n. 2.

Istituzione del Servizio di Tesoreria della Regione Campania.

(B.U. 1 febbraio 1972, n. 2).

 

Art. 1.

     E' istituito, a norma dello Statuto, il Servizio di Tesoreria della Regione.

 

     Art. 2.

     Il Servizio di Tesoreria è affidato dalla Giunta Regionale, a seguito di licitazione privata, ad Istituto di Credito di diritto pubblico o a Banca d'interesse nazionale.

 

     Art. 3. [1]

     La Giunta Regionale provvede ad approvare il capitolato speciale nel quale dovranno essere indicate le modalità e le condizioni di resa del servizio, gli interessi da corrispondere alla Regione sulle somme giacenti in Tesoreria, le modalità secondo le quali dovrà essere esercitata la vigilanza della Regione sul servizio.

 

     Art. 4.

     La Tesoreria Regionale è tenuta ad effettuare i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si verifichi insufficienza o mancanza di disponibilità del fondo cassa regionale, con anticipazioni aventi carattere eccezionale e temporale, sino al limite di importo da determinarsi nel capitolato speciale.

 

     Art. 5.

     La presente legge, dichiarata urgente a norma del secondo comma dell'Art. 127 della Costituzione, entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo così modificato dall'art. 34 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.