§ 6.3.241 - L.R. 6 aprile 2011, n. 10.
Modificazioni all’articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:06/04/2011
Numero:10


Sommario
Art. 1. 1. La Giunta regionale è autorizzata all’acquisto delle azioni della Sial Servizi Spa, società partecipata dalla Regione Calabria per la gestione del Servizio di anagrafe zootecnica, detenute dal [...]
Art. 2. 1. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge, pari ad € 25.000, si provvede con le risorse allocate alla medesima UPB 2.2.04.04 – Capitolo 22040414
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 6.3.241 - L.R. 6 aprile 2011, n. 10.

Modificazioni all’articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34.

(B.U. 1 aprile 2011, n. 6 - S.S. 13 aprile 2011, n. 2)

 

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata all’acquisto delle azioni della Sial Servizi Spa, società partecipata dalla Regione Calabria per la gestione del Servizio di anagrafe zootecnica, detenute dal socio Italia Lavoro Spa, fino all’acquisizione della totalità del capitale sociale.

2. Per garantire la copertura delle somme occorrenti al riconoscimento nei confronti di Italia Lavoro Spa del valore di mercato delle azioni dismesse, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2011 la spesa stimata di € 90.000,00, con allocazione all’UPB 2.2.04.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

3. Al fine di concorrere al ripianamento della perdita di esercizio connessa alla sospensione delle attività della Sial Servizi Spa è autorizzata per l’esercizio finanziario 2011 la spesa di € 345.000,00 connessa ai costi di gestione sostenuti dalla stessa, con allocazione all’UPB 2.2.04.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

 

     Art. 2.

1. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge, pari ad € 25.000, si provvede con le risorse allocate alla medesima UPB 2.2.04.04 – Capitolo 22040414.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

     Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.