§ 6.3.222 - L.R. 19 ottobre 2009, n. 33.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:19/10/2009
Numero:33


Sommario
Art. 1. 1. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 12 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 sono sostituiti dai seguenti


§ 6.3.222 - L.R. 19 ottobre 2009, n. 33.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.

(B.U. 16 ottobre 2009, n. 19 - S.S. 26 ottobre 2009, n. 4)

 

Art. 1.

1. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 12 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 sono sostituiti dai seguenti:

 

«1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento Lavori Pubblici definisce un programma di interventi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 «Norme per l’edilizia residenziale pubblica» in coerenza con le finalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 6982 del 21 ottobre 1996, ad oggetto: «Interventi per la soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali».

 

2. La copertura finanziaria è assicurata mediante l’utilizzo delle risorse di cui all’U.P.B. 3.2.02.01 (capitolo 2322224) del bilancio di previsione del 2009.

 

3. L’erogazione delle risorse per gli interventi di cui al comma 1 avviene sulla base degli stati di avanzamento e/o del rendiconto finale per i lavori già eseguiti, previa acquisizione e verifica della documentazione concernente ciascun intervento e tenendo conto di eventuali contributi già ottenuti dalla Regione per lo stesso fine».