§ 6.3.207 - L.R. 11 novembre 2008, n. 38.
Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53, Legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:11/11/2008
Numero:38


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 6.3.207 - L.R. 11 novembre 2008, n. 38. [1]

Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53, Legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008.

(B.U. 15 novembre 2008, n. 22 - S.S. 18 novembre 2008, n. 1)

 

Art. 1. [2]

1. Il termine di 120 (centoventi) giorni di cui al comma 3, articolo 53, Legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008 è prorogato di giorni 60 (sessanta).

 

     Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile 2010, n. 124, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.