§ 6.3.183 - L.R. 11 dicembre 2006, n. 16.
Disposizioni di carattere finanziario − Variazione al bilancio di previsione 2006.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:11/12/2006
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. Nelle unità previsionali di base del bilancio per l’esercizio f
Art. 2.      1. Al fine di garantire, a seguito del venir meno delle risorse statali destinate allo scopo, la continuità dei finanziamenti occorrenti per soddisfare le obbligazioni giuridicamente vincolanti [...]
Art. 3.      1. Al fine di garantire la copertura finanziaria delle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte sulla base del piano triennale 2003-2005 di edilizia scolastica approvato con deliberazione [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.183 - L.R. 11 dicembre 2006, n. 16. [1]

Disposizioni di carattere finanziario − Variazione al bilancio di previsione 2006.

(B.U. 15 dicembre 2006, n. 22 - S.S. n. 2).

 

Art. 1.

     1. Nelle unità previsionali di base del bilancio per l’esercizio finanziario 2006, approvato con legge regionale 11 gennaio 2006, n. 2 sono introdotte, in termini di competenza e di cassa, le variazioni di cui alle annesse tabelle «A» e «B». 2. Nel bilancio pluriennale 2006-2008, approvato con legge regionale 11 gennaio 2006, n. 2, sono introdotte, per il triennio 2006-2008, le variazioni di cui alle annesse tabelle «A» e «B».

 

     Art. 2.

     1. Al fine di garantire, a seguito del venir meno delle risorse statali destinate allo scopo, la continuità dei finanziamenti occorrenti per soddisfare le obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte nel periodo 2001-2005 dai Comuni compresi nel programma urbano dei parcheggi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 1995, n. 4498, predisposto ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, la Giunta Regionale è autorizzata a contrarre mutui o ad emettere prestiti obbligazionari, con oneri a carico della Regione, per l’importo di euro 9.871.077,44.

     2. Gli oneri di ammortamento, valutati in euro 750.000,00 annui, troveranno copertura nell’ambito degli stanziamenti previsti all’UPB 3.2.02.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2007 e successivi.

     3. L’articolo 8, comma 7, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 è abrogato.

 

     Art. 3.

     1. Al fine di garantire la copertura finanziaria delle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte sulla base del piano triennale 2003-2005 di edilizia scolastica approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 480 del 13 luglio 2004, predisposto ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui o ad emettere prestiti obbligazionari, con oneri a carico della Regione, per l’importo di euro 8.829.553,39.

     2. Gli oneri di ammortamento, valutati in euro 680.000,00 annui, troveranno copertura nell’ambito degli stanziamenti previsti all’UPB 4.2.01.01 dello stato di previsione della spesa per l’anno 2007 e successivi.

     3. All’articolo 1, comma 5, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 dopo le parole «... negli anni...» sono inserite le parole «... 2003, ...».

     4. Le somme stanziate dall’articolo 3, comma 11, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 per un importo di euro 517.317,59 si intendono destinate al finanziamento delle attività aggiuntive rispetto al programma approvato con delibera della Giunta regionale n. 909 del 3 dicembre 2004, svolte e regolarmente rendicontate dalle Associazioni di prodotto per il Piano Qualità Carni 2002-2004 e non finanziate negli esercizi di competenza per insufficienza di fondi.

     5. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare il diritto di opzione ed a sottoscrivere, in proporzione alle azioni possedute, l’aumento di capitale sociale della Società Aeroporto Sant’Anna S.p.A. per complessivi euro 58.404,00 ed a esercitare il diritto di prelazione sulle eventuali quote rimaste inoptate fino ad un importo massimo di euro 115.809,00.

     6. La somma complessiva di euro 174.213,00 è allocata all’UPB 2.3.05.01 (capitolo 23050107) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

     7. Alla copertura degli oneri pari ad euro 174.213,00, si provvede con le somme allocate all’UPB 8.2.01.01 (Capitolo 7002101) dello stato di previsione della spesa del bilancio, che viene contestualmente ridotta dello stesso importo.

     8. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare tutte le operazioni relative all’attuazione di quanto disposto dal precedente comma 5, nonché ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.