§ 6.3.119 - L.R. 26 novembre 2001, n. 33.
Assunzione mutuo e provvedimenti urgenti in materia di governo della spesa sanitaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:26/11/2001
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla contrazione di mutuo.
Art. 2.  Gestione liquidatorie.


§ 6.3.119 - L.R. 26 novembre 2001, n. 33.

Assunzione mutuo e provvedimenti urgenti in materia di governo della spesa sanitaria.

(B.U. n. 104 del 5 dicembre 2001 - S.S. n. 3).

 

Art. 1. Autorizzazione alla contrazione di mutuo.

     1. La Giunta regionale è autorizzata alla contrazione di un mutuo per l’importo di L. 350 miliardi con oneri a carico del bilancio regionale per la copertura dei debiti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere maturati a tutto il 31/12/1999 con estinzione al 31/12/2003.

     2. L’assunzione del mutuo di cui al comma 1 resta comunque compensato con le rimesse da parte dello Stato sulle assegnazioni derivanti dal riparto delle somme di cui D.L. n. 17 del 19/2/2001 convertito in Legge.

     3. Le Aziende sanitarie ed ospedaliere possono richiedere, direttamente all’istituto tesoriere, anticipazioni di tesoreria per numero tre dodicesimi dei trasferimenti di parte corrente del F.S.R [1].

     4. Le Aziende medesime contrattano, direttamente con i predetti istituti il tasso debitore e le modalità di estinzione.

     5. Nel caso in cui l’istituto tesoriere non intenda concedere anticipazioni di cassa per due dodicesimi dei trasferimenti di parte corrente, l’Azienda può contattare direttamente altri istituti e negoziare il relativo tasso d’interesse.

 

     Art. 2. Gestione liquidatorie.

     1. Le momentanee disponibilità di cassa delle gestioni liquidatorie possono essere utilizzate per il pagamento dei debiti maturati a tutto il 31/12/1999 fermo restando la separazione delle due contabilità.


[1] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22.