§ 6.3.24 - L.R. 6 febbraio 1985, n. 7.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:06/02/1985
Numero:7


Sommario
Art. 1.      La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1985 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1985, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.24 - L.R. 6 febbraio 1985, n. 7. [1]

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985.

(B.U. n. 11 del 12 febbraio 1985).

 

Art. 1.

     La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1985 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1985, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 1985 in corso di esame.

     Nel corso dell'esercizio provvisorio medesimo è autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 2233202 - 3222104 - 5132204.

     Nei limiti dei tre dodicesimi è altresì autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Azienda foreste demaniali per l'anno 1985, annesso al bilancio regionale.

     L'ESAC (Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria) è autorizzato - fino a quando il relativo bilancio di previsione per l'anno 1985, da annettere a quello regionale, non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1985 - all'esercizio provvisorio sulla base del proprio bilancio di previsione 1984 ed entro il limite mensile di un dodicesimo dei singoli stanziamenti del medesimo bilancio 1984 con esclusione delle spese che non trovano corrispondente entrata regionale o statale nell'anno 1985.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.