§ 5.5.6 - L.R. 19 dicembre 1980, n. 34.
Provvedimenti urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 calamità naturali
Data:19/12/1980
Numero:34


Sommario
Art. 1.      La Regione Calabria contribuisce con uno stanziamento di lire un miliardo per spese, contributi od interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 23 novembre 1980.
Art. 2.      Lo stanziamento indicato nel precedente articolo, con esclusione delle somme di cui al successivo articolo 4, sarà utilizzato con deliberazione della Giunta regionale, unitamente alle somme che [...]
Art. 3.      Per la individuazione degli indirizzi, delle priorità degli interventi e delle linee di coordinamento è istituito un Comitato così composto:
Art. 4.      E' istituito presso la presidenza della Giunta regionale un apposito Ufficio, la cui dotazione organica sarà determinata con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 5.      All'onere di lire un miliardo derivante dalla presente legge si provvede con la disponibilità esistente sul Capitolo 1002104, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1980, [...]
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.5.6 - L.R. 19 dicembre 1980, n. 34. [1]

Provvedimenti urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

(B.U. n. 65 del 22 dicembre 1980).

 

Art. 1.

     La Regione Calabria contribuisce con uno stanziamento di lire un miliardo per spese, contributi od interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 23 novembre 1980.

 

     Art. 2.

     Lo stanziamento indicato nel precedente articolo, con esclusione delle somme di cui al successivo articolo 4, sarà utilizzato con deliberazione della Giunta regionale, unitamente alle somme che risulteranno versate sul conto corrente postale n. 21/12568 intestato «Regione Calabria - offerta per terremotati 23-11-1980», per le finalità indicate nell'articolo 1, sulla base delle indicazioni del Comitato di cui al successivo articolo.

 

     Art. 3.

     Per la individuazione degli indirizzi, delle priorità degli interventi e delle linee di coordinamento è istituito un Comitato così composto:

     - Presidente della Giunta regionale che lo presiede;

     - Un componente dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale;

     - Il Presidente dei gruppi consiliari regionali;

     - Gli assessori regionali al bianco, ai lavori pubblici ed alla sanità;

     - Due sindaci, di cui uno designato dall'A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei comuni italiani) ed uno dall'U.N.C.E.M. (Unione Nazionale dei comuni ed enti montani);

     Un Presidente di amministrazione provinciale della Calabria designato dall'U.P.I. (Unione delle province d'Italia);

     - Tre rappresentanti della Confederazione unitaria CGIL, CISL, UIL, designati dall'organismo regionale;

     -  Un rappresentante della Cooperazione designato unitariamente dalla lega, dall'unione e dall'associazione;

     -  Tre rappresentanti delle categorie imprenditoriali designati, uno dall'associazione regionale degli industriali, uno dalla CONFAPI (Confederazione italiana della piccola e media industria) e uno dalle organizzazioni artigiane;

     - Un rappresentante dell'Università della Calabria;

     - Un rappresentante dell'Istituto Universitario statale di Architettura di Reggio Calabria.

     Il Comitato di cui al comma precedente, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, opera presso la Giunta regionale.

 

     Art. 4.

     E' istituito presso la presidenza della Giunta regionale un apposito Ufficio, la cui dotazione organica sarà determinata con deliberazione della Giunta regionale.

     Al responsabile dell'Ufficio di cui al precedente comma - nominato dalla Giunta regionale - sarà sottoposta un apertura di credito lino al massimo di lire cinque milioni, ripetibile, per le spese indifferibili ed urgenti connesse con gli interventi indicati nell'articolo 1 della presente legge, con obbligo del rendiconto ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

 

     Art. 5.

     All'onere di lire un miliardo derivante dalla presente legge si provvede con la disponibilità esistente sul Capitolo 1002104, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1980, che viene ridotto di pari importo, in termini di competenza di cassa.

     La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del Capitolo 2141102 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1980 con la denominazione «spese, contributi od interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 23 novembre 1980» e lo stanziamento, in termini di cassa, di un miliardo.

     Per gli esercizi 1981 e 1982 si provvederà con appositi stanziamenti da prevedere nei rispettivi bilanci annuali.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.