§ 5.3.15 - L.R. 2 giugno 1980, n. 24.
Interventi straordinari per garantire la copertura finanziaria del maggiore onere derivante dall'applicazione del contratto unico nazionale 4 giugno [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:02/06/1980
Numero:24


Sommario
Art. 1.      Dopo l'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1977, n. 30 integrata dalla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 25, è aggiunto il seguente:
Art. 2.      Dopo l'art. 2 della legge regionale di cui all'articolo precedente è aggiunto il seguente:
Art. 3.      All'onere di lire 380.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con la disponibilità esistente nel Capitolo 2222102 dello stato di previsione della spesa del bilancio [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.3.15 - L.R. 2 giugno 1980, n. 24. [1]

Interventi straordinari per garantire la copertura finanziaria del maggiore onere derivante dall'applicazione del contratto unico nazionale 4 giugno 1976 ai lavoratori delle autolinee concesse alle imprese private. Integrazione alla legge regionale n. 30/1977.

(B.U. n. 31 del 4 giugno 1980).

 

Art. 1.

     Dopo l'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1977, n. 30 integrata dalla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 25, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Dopo l'art. 2 della legge regionale di cui all'articolo precedente è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     All'onere di lire 380.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con la disponibilità esistente nel Capitolo 2222102 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1980.

     Per gli anni successivi la corrispondente spesa cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8, 16 maggio 1970, n. 281 sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e dell'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.