§ 5.2.1 - L.R. 29 agosto 1974, n. 11.
Programma triennale per opere pubbliche di interesse degli enti locali da ammettere a contributo regionale. Provvidenze per i maggiori oneri connessi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:29/08/1974
Numero:11


Sommario
Art. 1.      In conformità alle tabelle allegate alla presente legge e contraddistinte con lettere A, B, C, D, E, F,
Art. 2.      Entro i limiti della spesa complessiva programmata per ciascun esercizio, l'amministrazione regionale, a richiesta dell'ente interessato, è facultata ad assentire contributi per opere anche [...]
Art. 3.      Agli oneri derivanti dall'articolo 1 della presente legge, determinati in lire 2.370.000.000 per il 1973, lire 3.670.000.000 per il 1974 e L. 3.000.000.000 per il 1975, si farà fronte con le [...]
Art. 4.      Per fare fronte alle eventuali spese occorrenti per gare in aumento, revisione prezzi ed altri maggiori oneri connessi con l'esecuzione di opere pubbliche, sono istituiti nello stato di [...]


§ 5.2.1 - L.R. 29 agosto 1974, n. 11. [1]

Programma triennale per opere pubbliche di interesse degli enti locali da ammettere a contributo regionale. Provvidenze per i maggiori oneri connessi all'esecuzione di opere pubbliche.

(B.U. n. 33 del 4 settembre 1974).

 

Art. 1.

     In conformità alle tabelle allegate alla presente legge e contraddistinte con lettere A, B, C, D, E, F, [2] è approvato, per gli anni 1973, 1974 e 1975, il programma triennale delle opere pubbliche di interesse degli Enti locali della Calabria da ammettere a contributo o concorso finanziario della Regione sugli importi indicati nelle tabelle stesse, ai sensi degli articoli 2 e 7 - 2° comma - del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 nonché ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 13 e 15 del D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090 e dalle leggi 3 agosto 1949, n. 589; 21 aprile 1962, n. 181; 9 aprile 1971, n. 167; 15 febbraio 1953, n. 84, 9 agosto 1954, n. 649, 19 luglio 1959, n. 550 e successive modificazioni.

 

     Art. 2.

     Entro i limiti della spesa complessiva programmata per ciascun esercizio, l'amministrazione regionale, a richiesta dell'ente interessato, è facultata ad assentire contributi per opere anche diverse, semprechè l'accoglimento della richiesta non comporti necessità di operare storni.

 

     Art. 3.

     Agli oneri derivanti dall'articolo 1 della presente legge, determinati in lire 2.370.000.000 per il 1973, lire 3.670.000.000 per il 1974 e L. 3.000.000.000 per il 1975, si farà fronte con le somme iscritte nei Capitoli 6907, 6908, 6909, 6911, 6918, 6920 dello stato di previsione della stessa del bilancio 1973 già impegnate e per gli esercizi successivi con la quota parte spettante alla Regione sul fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1970, n. 281 ed imputazione ai corrispondenti capitoli.

     Le somme che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate negli esercizi cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

 

     Art. 4.

     Per fare fronte alle eventuali spese occorrenti per gare in aumento, revisione prezzi ed altri maggiori oneri connessi con l'esecuzione di opere pubbliche, sono istituiti nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1974, sotto il Titolo Il, Sezione Il Rubrica VI (Lavori pubblici) i seguenti nuovi capitoli:

 

     Cap. 367

     Contributi poliennali su spese per gare in aumento, revisione prezzi ed altri maggiori oneri connessi con l'esecuzione di opere pubbliche degli enti locali ammesse a finanziamento della Regione - L. 3.500.000.000

 

     Cap. 368

     Spese per gare in aumento, revisione prezzi ed altri maggiori oneri connessi con l'esecuzione di opere pubbliche finanziate dalla Regione - L. 1.500.000.000

     All'onere derivante dall'istituzione dei suddetti capitoli si farà fronte mediante utilizzo di quota parte dei fondi di sviluppo assegnati alla Regione per l'esercizio 1974 ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[2] Lettere omesse.