§ 5.1.91 - L.R. 5 gennaio 2010, n. 1.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35 «Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:05/01/2010
Numero:1


Sommario
Art. 1. 1. Il comma 3, dell’articolo 3, della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, è soppresso
Art. 2. 1. All’articolo 6, comma 2, della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, dopo le parole «La predetta certificazione» aggiungere la parola «non»
Art. 3. 1. All’articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, dopo le parole «con specifico riferimento» aggiungere le parole «al D.M. 14 gennaio 2008,»
Art. 4. 1. All’articolo 9, comma 2, della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, dopo le parole «relativi DD.MM.» sono aggiunte le parole «, in particolare al D.M. 14 gennaio 2008,»
Art. 5. 1. All’articolo 10, comma 1, della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, dopo le parole «edilizia sismica» sono aggiunte le parole «, in particolare al D.M. 14 gennaio 2008»
Art. 6.  [1]
Art. 7.  [2]


§ 5.1.91 - L.R. 5 gennaio 2010, n. 1.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35 «Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica».

(B.U. 31 dicembre 2009, n. 24 - S.S. 11 gennaio 2010, n. 2)

 

Art. 1.

1. Il comma 3, dell’articolo 3, della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, è soppresso.

 

     Art. 2.

1. All’articolo 6, comma 2, della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, dopo le parole «La predetta certificazione» aggiungere la parola «non».

 

     Art. 3.

1. All’articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, dopo le parole «con specifico riferimento» aggiungere le parole «al D.M. 14 gennaio 2008,».

 

2. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, è sostituito dal seguente: «Le verifiche sono eseguite secondo quanto specificato dal Regolamento regionale, anche con il supporto della procedura informatizzata SI-ERC (Sistema Informatico - Edilizia Regione Calabria). L’utilizzo di tale procedura garantisce l’uniformità dei dati che i progettisti trasmettono agli Uffici Tecnici Regionali e, di conseguenza, l’uniformità della valutazione. I dati trasferiti dai progettisti mediante il SI-ERC consentono inoltre, ai fini della verifica, elaborazioni indipendenti secondo quanto stabilito dal paragrafo 10.1 delle NTC08 da parte di soggetti diversi dal redattore del progetto. La procedura SI-ERC esegue tali elaborazioni in modo automatico a garanzia della univocità del processo.».

 

3. All’articolo 7, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, dopo le parole «attraverso i dati» aggiungere la parola «progettuali».

 

4. All’articolo 7, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, le parole «con la procedura definita» sono sostituite dalle parole «SI-ERC così come stabilito».

 

5. All’articolo 7, comma 6, della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, le parole «di cui al precedente comma 3» sono sostituite dalle parole «di cui ai precedenti commi 2 e 3».

 

6. All’articolo 7, comma 6, dopo la parola «Regolamento» è aggiunto il seguente periodo: «Tali verifiche corrispondono ad una serie di controlli ai sensi delle NTC08 che consentono di identificare le strutture sicuramente adeguate, quelle sicuramente inadeguate e quelle che richiedono un controllo sostanziale più approfondito.».

 

     Art. 4.

1. All’articolo 9, comma 2, della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, dopo le parole «relativi DD.MM.» sono aggiunte le parole «, in particolare al D.M. 14 gennaio 2008,».

 

     Art. 5.

1. All’articolo 10, comma 1, della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, dopo le parole «edilizia sismica» sono aggiunte le parole «, in particolare al D.M. 14 gennaio 2008».

 

     Art. 6. [1]

1. Il termine previsto dall’articolo 20 (Entrata in vigore) della legge regionale del 19 ottobre 2009, n. 35 è prorogato alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. [2]

1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Per la sostituzione del presente articolo, vedi l'art. 1 della L.R. 28 maggio 2010, n. 13.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8. Per un'ulteriore sostituzione del presente articolo, vedi l'art. 1 della L.R. 28 maggio 2010, n. 13.