§ 5.1.50 - L.R. 18 novembre 1996, n. 30.
Concessione di un contributo in conto capitale a favore di cooperative di abitazione in difficoltà economica.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:18/11/1996
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Concessione dei contributi.
Art. 3.  Requisiti per accedere ai contributi.
Art. 4.  Norma transitoria.


§ 5.1.50 - L.R. 18 novembre 1996, n. 30.

Concessione di un contributo in conto capitale a favore di cooperative di abitazione in difficoltà economica.

(B.U. 22 novembre 1996, n. 131).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Al fine di provvedere a situazioni di rilievo sociale conseguenti a problemi finanziari di cooperative di abitazione in particolari difficoltà economiche, secondo quanto previsto dall'articolo 4, terzo comma, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 «Norme per l'edilizia residenziale pubblica», la Regione, nei limiti dell'apposito stanziamento presuntivamente indicato nella deliberazione del Consiglio regionale 8.11.1994 n. 437 per la tipologia di interventi di cui al punto 3.3.3. della deliberazione CIPE 16.3.1994 concernente il programma quadriennale di edilizia residenziale pubblica, può assegnare contributi a favore di cooperative di abitazione il cui programma costruttivo o la conservazione del patrimonio rischia di essere compromesso per particolari situazioni sopravvenute non ascrivibili a colpe o negligenze gravi degli amministratori.

 

     Art. 2. Concessione dei contributi.

     1. La Giunta regionale, qualora ravvisi la sussistenza di circostanze che rendono necessari gli interventi per le finalità di cui all'articolo 1, provvede ad assegnare contributi in conto capitale alle cooperative, in cui sia effettivamente e comprovatamente a rischio l'acquisto o il godimento della prima casa da parte di soci prenotatari o assegnatari.

     2. La liquidazione dei contributi concessi ad ogni soggetto avviene previa verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dal successivo articolo 3, e con le modalità che la Giunta regionale in sede di deliberazione di concessione del contributo stabilirà caso per caso in relazione alla peculiarità della situazione.

 

     Art. 3. Requisiti per accedere ai contributi.

     1. I contributi di cui agli articoli precedenti sono concessi per alloggi in proprietà individuale o indivisa aventi le caratteristiche di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 «Norme per l'edilizia residenziale» e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Possono beneficiare le cooperative di abitazione in difficoltà economiche il cui programma è stato realizzato o è in corso di realizzazione con finanziamenti di edilizia residenziale pubblica e che si trovano almeno in una delle seguenti situazioni:

     a) abbiano dovuto riappaltare i lavori per fallimento o rinuncia da parte dell'impresa costruttrice per effetto del quale hanno subito un aumento dei costi del programma e/o uno slittamento sui tempi di consegna dello stesso anche con conseguente aggravio degli interessi di preammortamento;

     b) abbiano a rischio la perdita del proprio patrimonio per azioni da parte dei creditori conseguenti a passività contratte nell'espletamento di attività consentite dallo statuto, debitamente omologato.

     3. Per gli interventi in corso di realizzazione deve essere comprovato l'effettivo avanzamento dei lavori per almeno il 60 per cento e l'ammontare del contributo non potrà essere superiore al 15 per cento del costo previsto dal piano finanziario originario allegato agli atti di prenotazione degli alloggi.

     4. Per gli interventi già realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge il contributo potrà essere determinato in proporzione alle passività contratte da estinguere nella misura necessaria a garantire che gli alloggi assegnati non siano soggetti alle azioni dei creditori precedenti.

 

     Art. 4. Norma transitoria.

     1. In via prioritaria i contributi di cui alla presente legge sono concessi per provvedere a quelle situazioni che richiedano interventi urgenti in relazione alla particolarità delle cause che le hanno determinate, all'incidenza sociale ed ai tempi necessari perché gli interventi siano efficaci. A tal fine saranno prese in considerazione le domande già presentate o che perverranno entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa redazione di apposita graduatoria qualora le richieste comportino un onere superiore al finanziamento disponibile.

     2. I contributi saranno concessi fino ad esaurimento dei finanziamenti di cui all'articolo 1 che saranno iscritti su apposito capitolo del bilancio regionale successivamente all'effettiva messa a disposizione alla Regione Calabria da parte del Segretariato Generale del C.E.R..