§ 5.1.35 - L.R. 5 maggio 1990, n. 45.
Programma di alienazione degli alloggi di proprietà degli Istituti Autonomi per le Case Popolari e dei Comuni.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:05/05/1990
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Limiti di cessione.
Art. 3.  Programma di alienazione.
Art. 4.  Programma di utilizzo.
Art. 5.  Modalità di cessione degli alloggi.
Art. 6.  Prezzo di cessione.
Art. 7.  Modalità di pagamento.
Art. 8.  Contabilizzazioni rientri.


§ 5.1.35 - L.R. 5 maggio 1990, n. 45. [1]

Programma di alienazione degli alloggi di proprietà degli Istituti Autonomi per le Case Popolari e dei Comuni.

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina l'alienazione degli alloggi di proprietà degli Istituti Autonomi per le Case Popolari (I.A.C.P.) e dei Comuni della Regione, realizzati senza il contributo o il concorso dello Stato o di altri enti pubblici, compresi gli alloggi costruiti a seguito del terremoto dell'11 maggio 1947.

     2. La vendita degli alloggi effettuata ai sensi della presente legge è diretta a consentire il reperimento di risorse finanziarie per:

     a) l'esecuzione di programmi di manutenzione straordinaria sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli I.A.C.P. e dei Comuni;

     b) l'acquisto di immobili da recuperare per finalità abitative;

     c) l'esecuzione di interventi abitativi di nuova costruzione o recupero inseriti in programmi integrati;

     d) l'eventuale ripiano dei disavanzi degli Istituti.

 

     Art. 2. Limiti di cessione.

     1. Gli alloggi ceduti in proprietà, in attuazione del programma di cessioni di cui al successivo articolo 3, non possono nel complesso superare il 25 per cento di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ogni singolo Istituto o Comune al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Programma di alienazione.

     1. Gli istituti e i Comuni trasmettono alla Giunta regionale il programma di alienazione degli alloggi.

     2. Il programma di alienazione, prevalentemente finalizzato alla cessione di interi edifici, indica:

     a) il numero, l'ubicazione e le condizioni manutentive degli alloggi che l'Istituto o il Comune intende cedere;

     b) i tempi e le fasi degli adempimenti di competenza dell'Istituto o del Comune, al fine di perfezionare le cessioni entro due anni dall'approvazione regionale del programma;

     c) il prezzo di vendita degli alloggi stimato secondo i contenuti di cui all'articolo 6 della presente legge.

     3. Il programma di alienazione è approvato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 4. Programma di utilizzo.

     1. Unitamente al programma di alienazione, l'Istituto o il Comune trasmette alla Regione il programma di utilizzo delle somme derivanti dalla vendita degli alloggi.

     2. Il programma di utilizzo indica:

     a) l'ammontare complessivo e la ripartizione tra i vari settori di intervento di cui ai punti a), b), c), d) del precedente articolo 1;

     b) i tempi di realizzazione degli interventi.

     3. Il programma di utilizzo è approvato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 5. Modalità di cessione degli alloggi.

     1. Gli alloggi compresi nel programma di alienazione possono essere ceduti:

     a) all'assegnatario dell'alloggio;

     b) ai componenti del nucleo familiare, purché vi sia l'assenso scritto dell'assegnatario con dichiarazione autenticata e purché, contestualmente alla vendita, venga costituito, a favore dello stesso, diritto di uso dell'alloggio ceduto, ai sensi dell'articolo 1022 del codice civile;

     c) ai componenti il nucleo familiare dell'assegnatario deceduto, ovvero al coniuge superstite, ai discendenti collaterali entro il quarto grado e agli ascendenti degli assegnatari purché conduttori.

 

     Art. 6. Prezzo di cessione.

     1. Il prezzo di cessione degli alloggi è determinato dallo I.A.C.P. o dal Comune in relazione al loro valore venale, previa valutazione dell'Ufficio tecnico erariale, al momento della proposta di acquisto, tenendo anche canto dello stato di conservazione dell'immobile, della sua ubicazione, nonché di eventuali migliorie realizzate dal conduttore acquirente.

 

     Art. 7. Modalità di pagamento.

     1. Il pagamento del prezzo di vendita dell'alloggio può venire effettuato per contanti con la riduzione del 30 per cento o ratealmente con la riduzione del 15 per cento.

     2. Qualora venga scelta la forma rateale, l'acquirente dovrà versare non meno del 20 per cento del prezzo ed il residuo importo con rate semestrali dilazionabili sino a 15 anni, al tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto in vigore al momento della proposta di acquisto.

     3. A garanzia del pagamento delle rate del prezzo di cessione l'Istituto o il Comune iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto.

     4. La cessione in proprietà degli alloggi comporta agli acquirenti le limitazioni ed i divieti circa le disponibilità degli alloggi stessi, previsti dall'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

 

     Art. 8. Contabilizzazioni rientri.

     1. Gli Istituti a i Comuni contabilizzano le somme ricavate a norma della presente legge in apposita gestione speciale e destinano direttamente le stesse, detratto quanto necessario all'estinzione di eventuali gravami passivi sugli stabili ceduti, alle finalità di cui al secondo comma del precedente articolo 1.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.