§ 5.1.6 - L.R. 28 febbraio 1977, n. 9.
Norme per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica da realizzare con gli speciali interventi previsti dalla legge 5 agosto 1975, n. 412. - [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:28/02/1977
Numero:9


Sommario
Art. 1.      Per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica previste nei programmi regionali di intervento approvati ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 41 si applica la normativa di cui alla [...]
Art. 2.      Gli enti obbligati alla realizzazione delle opere di edilizia scolastica provvedono, anche riuniti in consorzio, alla progettazione ed all'esecuzione dei relativi lavori.
Art. 3.      Gli atti approvativi dei progetti, adottati dai competenti organi degli enti obbligati, debbono contenere espressa attestazione circa il rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 9 della [...]
Art. 4.      Per la realizzazione delle opere di cui alla presente legge, gli organi previsti nel primo comma dell'art. 27 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 3 adottano senza preventiva richiesta [...]
Art. 5.      La redazione e l'approvazione dei progetti da parte degli enti obbligati dovrà avere luogo, entro il termine massimo di centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione ufficiale, da [...]
Art. 6.      All'appalto delle opere gli enti obbligati dovranno dare luogo entro quarantacinque giorni dall'approvazione del progetto.
Art. 7.      Gli enti obbligati devono trasmettere alla Regione - assessorato regionale ai lavori pubblici - copia dei provvedimenti adottati in attuazione degli artt. 4, 5 e 6 della presente legge, entro [...]
Art. 8.      Le opere, oltre che ad imprese singole, possono essere appaltate a gruppi di imprese, purché almeno l'impresa capogruppo risulti iscritta all'albo nazionale dei costruttori per la categoria e [...]
Art. 9.      La Regione, nei limiti della disponibilità dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'art. 6 della legge 5 agosto 1975, n. 412 può disporre anticipazioni di spese agli enti obbligati.
Art. 10.      Le spese relative alle attività professionali di cui all'ultima parte del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 ove dette attività siano svolte da organi [...]
Art. 11.      Qualora da parte degli enti obbligati vi sia inadempienza rispetto alle incombenze poste a carico di essi dalla legge 5 agosto 1975, n. 412 e dalla presente legge regionale. ovvero vi sia [...]
Art. 12.      Tutte le opere realizzate ai sensi della presente legge dagli enti obbligati od, in via surrogatoria, dalla Regione, entreranno di diritto a far parte del patrimonio indisponibile degli enti [...]
Art. 13.      Le disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 9 e di cui all'art. 10 della presente legge si applicano a tutte le opere pubbliche ed ai lavori di interesse regionale, a modificazione di quanto [...]


§ 5.1.6 - L.R. 28 febbraio 1977, n. 9.

Norme per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica da realizzare con gli speciali interventi previsti dalla legge 5 agosto 1975, n. 412. - Modificazione degli articoli 2 e 19 della legge regionale n. 31/1975.

(B.U. n. 14 del 5 marzo 1977).

 

Art. 1.

     Per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica previste nei programmi regionali di intervento approvati ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 41 si applica la normativa di cui alla legge regionale 10 novembre 1975, n. 3, salve le speciali disposizioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 2.

     Gli enti obbligati alla realizzazione delle opere di edilizia scolastica provvedono, anche riuniti in consorzio, alla progettazione ed all'esecuzione dei relativi lavori.

     Gli stessi enti di cui al precedente comma possono all'uopo avvalersi dell'istituto della concessione di cui all'art. 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412, sulla base di apposita convenzione, che dovrà - a loro cura - essere sottoposta al preventivo parere vincolante del comitato regionale tecnico amministrativo.

     Ciascuna convenzione è stipulata secondo le modalità previste nella norma statale richiamata dal precedente comma.

 

     Art. 3.

     Gli atti approvativi dei progetti, adottati dai competenti organi degli enti obbligati, debbono contenere espressa attestazione circa il rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

     Nel caso di opere affidate in concessione, gli enti obbligati debbono curare che i progetti esecutivi siano redatti in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 9 della citata legge 1 agosto 1975, n. 412.

 

     Art. 4.

     Per la realizzazione delle opere di cui alla presente legge, gli organi previsti nel primo comma dell'art. 27 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 3 adottano senza preventiva richiesta alla Regione  né preventivo assenso da parte di questa, i provvedimenti di cui al 2° comma del succitato articolo 27, entro 30 giorni dalla data in cui è diventato esecutivo l'atto di approvazione del progetto dell'opera.

 

     Art. 5.

     La redazione e l'approvazione dei progetti da parte degli enti obbligati dovrà avere luogo, entro il termine massimo di centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione ufficiale, da parte

dell'amministrazione regionale dell'inclusione della relativa opera nei programmi regionali di edilizia scolastica.

     Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato, dai competenti organi regionali, per una sola volta e per un tempo non superiore a novanta giorni e nei soli casi di giustificati motivi addotti dall'ente interessato.

 

     Art. 6.

     All'appalto delle opere gli enti obbligati dovranno dare luogo entro quarantacinque giorni dall'approvazione del progetto.

     In caso di gara deserta l'ente interessato, nei trenta giorni successivi, può affidare i lavori mediante trattativa privata, al ribasso o alla pari dei prezzi di capitolato, senza bisogno di preventivi pareri o autorizzazioni da parte di organi regionali.

     Nel caso di ripetizione di gara con accettazione anche di offerte in aumento, il termine di cui al 1° comma del presente articolo decorre dalla data di autorizzazione regionale ed accettare anche offerte in aumento.

     Alla consegna dei lavori dovrà in ogni caso farsi luogo entro quindici giorni dalla data di approvazione dell'aggiudicazione da parte dei competenti organi della stazione appaltante.

     Ove si abbia aggiudicazione con aumento, detta aggiudicazione non è soggetta ad approvazioni o convalide da parte degli organi tecnici regionali, purché l'offerta sia contenuta entro il limite massimo preventivamente fissato con scheda segreta.

     Tutti i lavori dovranno essere portati a compimento con la rigorosa osservanza dei termini contrattuali.

     Le sospensioni e le proroghe non potranno essere concesse che per le cause di forza maggiore o per un tempo che, complessivamente, non potrà superare i centottanta giorni.

 

     Art. 7.

     Gli enti obbligati devono trasmettere alla Regione - assessorato regionale ai lavori pubblici - copia dei provvedimenti adottati in attuazione degli artt. 4, 5 e 6 della presente legge, entro quindici giorni dalla esecutività degli stessi.

 

     Art. 8.

     Le opere, oltre che ad imprese singole, possono essere appaltate a gruppi di imprese, purché almeno l'impresa capogruppo risulti iscritta all'albo nazionale dei costruttori per la categoria e l'importo corrispondente ai lavori da eseguire.

     Le imprese del gruppo, per concorrere all'appalto. unitamente all'offerta debbono presentare alla stazione appaltante i seguenti atti:

     a) elenco dei componenti il gruppo, con indicazione del procuratore o mandatario, sottoscritta da ciascun associato;

     b) l'impegno sottoscritto da ciascun associato, concernente il riconoscimento che il procuratore rappresenta ciascuna impresa verso il committente allo scopo di presentare l'offerta e di procedere a tutte le operazioni susseguenti alla eventuale aggiudicazione fino al collaudo compreso;

     c) l'autorizzazione a riscuotere con effetto illimitato per ciascuno dei componenti il gruppo;

     d) l'assunzione della responsabilità solidale dell'impresa capogruppo per l'intera opera e della responsabilità di ciascuna impresa del gruppo per la esecuzione della parte dei lavori che nella presentazione dell'offerta risulta di sua pertinenza.

 

     Art. 9.

     La Regione, nei limiti della disponibilità dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'art. 6 della legge 5 agosto 1975, n. 412 può disporre anticipazioni di spese agli enti obbligati.

     Le anticipazioni possono essere assentite nella misura e nei limiti previsti dal primo comma dell'articolo 19 della legge regionale n. 31/1975 e successive disposizioni, previa semplice comunicazione con lettera da parte dell'ente interessato, dell'avvenuto appalto dei lavori, o dell'avvenuto raggiungimento del 40 per cento dei lavori stessi [1].

 

     Art. 10.

     Le spese relative alle attività professionali di cui all'ultima parte del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 ove dette attività siano svolte da organi tecnici degli enti interessati e da professionisti che abbiano rapporto di impiego con gli stessi, possono essere ammesse a finanziamento da parte della Regione prescindendo dalle tariffe professionali e tenendo conto dei soli maggiori oneri presuntivamente affrontati dagli enti predetti.

 

     Art. 11.

     Qualora da parte degli enti obbligati vi sia inadempienza rispetto alle incombenze poste a carico di essi dalla legge 5 agosto 1975, n. 412 e dalla presente legge regionale. ovvero vi sia inosservanza dei termini fissati con gli artt. 4, 5 e 7 della presente legge, la Giunta regionale dovrà deliberare la sostituzione della Regione con gli enti stessi, adottando i necessari conseguenti provvedimenti.

 

     Art. 12.

     Tutte le opere realizzate ai sensi della presente legge dagli enti obbligati od, in via surrogatoria, dalla Regione, entreranno di diritto a far parte del patrimonio indisponibile degli enti obbligati predetti, con destinazione perpetua ad uso scolastico e con onere di manutenzione a carico dell'ente proprietario.

 

     Art. 13.

     Le disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 9 e di cui all'art. 10 della presente legge si applicano a tutte le opere pubbliche ed ai lavori di interesse regionale, a modificazione di quanto disposto al riguardo dalla legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, agli articoli 2, ultimo comma, e 19, primo comma.

 

 

 


[1] Comma così sostituito con art. 11 L.R. 31 luglio 1987, n. 24.