§ 4.7.40 - L.R. 14 agosto 2008, n. 28.
Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ivi compresi i trattamenti in deroga.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 lavoro e formazione professionale
Data:14/08/2008
Numero:28


Sommario
Art. 1. 1. Il Dipartimento regionale del Lavoro approva progetti di sviluppo di politiche attive del lavoro suscettibili di offrire impiego a lavoratori già dipendenti di Enti o altri organismi pubblici o [...]


§ 4.7.40 - L.R. 14 agosto 2008, n. 28.

Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ivi compresi i trattamenti in deroga.

(B.U. 16 agosto 2008, n. 16 - S.S. 18 agosto 2008, n. 1)

 

Art. 1.

1. Il Dipartimento regionale del Lavoro approva progetti di sviluppo di politiche attive del lavoro suscettibili di offrire impiego a lavoratori già dipendenti di Enti o altri organismi pubblici o pubblico-privati al cui capitale sociale partecipa direttamente la Regione Calabria, collocati nelle diverse forme di trattamento degli ammortizzatori sociali di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, compresi i trattamenti in deroga, ovvero dipendenti, alla data del 31 dicembre 2007, di imprese fornitrici di servizi in regime di esternalizzazione, resi in favore della Regione Calabria.

2. L’elaborazione dei progetti avviene avvalendosi degli Enti strumentali del Dipartimento medesimo ed in sinergia con il partenariato economico-sociale ed istituzionale. L’individuazione delle professionalità necessarie, da assumere anche con modelli negoziali flessibili, avviene previo l’esperimento di idonee procedure selettive.

3. La realizzazione dei progetti è affidata prioritariamente a soggetti privati, selezionati sulla base di procedure comparative, nel rispetto delle vigenti normative e, in subordine, ad Enti dipendenti della Regione, in ragione dell’affinità con i servizi svolti, ovvero ad altri Enti pubblici, anche locali.

4. Alla realizzazione dei progetti di cui al presente articolo, da approvarsi, per l’anno 2008, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si provvede nei limiti delle risorse iscritte e disponibili nel bilancio regionale per le medesime finalità. A decorrere dall’anno 2009, le risorse da destinare allo scopo sono individuate in sede di bilancio regionale.

5. Le norme di cui alla presente legge saranno applicate altresì ai lavoratori che pur non usufruendo di ammortizzatori sociali, abbiano svolto, alla data del 31.12.2007, almeno due anni di attività alle dipendenze di Enti o Organismi pubblici o pubblico-privati, al cui capitale sociale, a maggioranza pubblica, partecipa direttamente o indirettamente, la Regione Calabria, ovvero di imprese fornitrici di servizi in regime di esternalizzazione resi in favore della Regione Calabria, ivi comprese le imprese fornitrici di servizi informatici attualmente in stato fallimentare, nonché di Enti strumentali della stessa Regione Calabria, che abbiano partecipato alla manifestazione di interesse espletata in forza del DDG Dipartimento "Formazione Professionale, Lavoro e Politiche Sociali" n. 17910 del 14.11.2008 [1].

5 bis. Le norme della presente legge si applicano al personale dipendente di società, che erogano servizi di interesse generale, controllate e/o partecipate da Enti locali, anche se poste in liquidazione, purché sia avviata la procedura di ricollocazione dello stesso presso altre società a capitale interamente pubblico, controllate e/o partecipate dai medesimi Enti locali, per i servizi già curati dalle suddette società [2].

5 ter. A tal fine il personale che sia stato alle dipendenze delle società controllate da Enti locali sciolte per cause indipendenti dalla programmazione dell’Ente, può essere assorbito previo esperimento di apposite procedure selettive da altre società a capitale interamente pubblico controllate dallo stesso o da altri Enti locali e ciò nei limiti della copertura finanziaria già assicurata dall’Ente alla società sciolta [3].


[1] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 9 luglio 2013, n. 32.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 15 luglio 2013, n. 35.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 15 luglio 2013, n. 35.