§ 4.6.27 – L.R. 14 aprile 2004, n. 12.
Fondo di garanzia per favorire l’accesso ai crediti delle imprese artigiane.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 artigianato e industria
Data:14/04/2004
Numero:12

§ 4.6.27 – L.R. 14 aprile 2004, n. 12.

Fondo di garanzia per favorire l’accesso ai crediti delle imprese artigiane.

(B.U. 17 aprile 2004, n. 7 – S.S. n. 1).

 

Art. 1.

     La Regione promuove l’agevolazione dell’accesso al credito da parte delle imprese artigiane operanti in Calabria mediante l’attuazione di interventi in garanzia.

 

Art. 2.

     Gli interventi di garanzia si attuano attraverso la costituzione del Fondo regionale di garanzia per le imprese artigiane e le piccole imprese. Tale fondo potrà agire in complementarietà e compartecipazione con analoghi fondi di carattere nazionale ed europeo.

 

Art. 3.

     La gestione del fondo regionale di garanzia viene affidata a Fidart Calabria, Consorzio regionale unitario dell’artigianato calabrese, già soggetto concessionario della Regione Calabria ex art. 32 legge 12/97.

 

Art. 4.

     La Giunta regionale è autorizzata ad integrare annualmente il Fondo di garanzia sulla base di specifici programmi annuali di intervento, per l’esercizio 2004 la Giunta regionale integra il Fondo di garanzia per l’importo di 2.500.000,00 Euro, quale compartecipazione alla facility europea del F.E.I. - European Investment Fund - di cui Fidart Calabria è beneficiario, gravandone il conseguente onere sul capitolo 6125201 del bilancio regionale.