§ 4.6.23 - L.R. 15 marzo 2002, n. 15.
Norme sulla tutela, il recupero e la promozione dell’artigianato artistico e tipico della Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 artigianato e industria
Data:15/03/2002
Numero:15


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Settori tutelati e individuazione delle lavorazioni artistiche.
Art. 4.  Bottega - scuola.
Art. 5.  Maestro artigiano.
Art. 6.  Caratteristiche del contrassegno di origine e qualità.
Art. 7.  Modalità per ottenere il contrassegno di origine e qualità - Vigilanza.
Art. 8.  Albo regionale delle imprese artigiane operanti nel settore dell’artigianato artistico.
Art. 9.  (Attività del dipartimento competente in materia di attività produttive)
Art. 10.  Obiettivi.
Art. 11.  Interventi.
Art. 12.  Finalità e tipologia degli interventi.
Art. 13.  Modalità di svolgimento dell’attività formativa.
Art. 14.  Incentivi per le attività formative.
Art. 15.  Incentivi per la costituzione e l’ampliamento di imprese artigiane. Incentivi all’occupazione.
Art. 16.  Agevolazioni finanziarie e spese ammissibili.
Art. 17.  Fondo per le agevolazioni finanziarie.
Art. 18.  Procedure.
Art. 19.  Fondo di garanzia.
Art. 20.  Interventi per l’innovazione.
Art. 21.  Norma finanziaria.
Art. 22.  Entrata in vigore.


§ 4.6.23 - L.R. 15 marzo 2002, n. 15. [1]

Norme sulla tutela, il recupero e la promozione dell’artigianato artistico e tipico della Calabria.

(B.U. n. 5 del 21 marzo 2002 - S.S. n. 3).

 

Art. 1.

     1. La Regione Calabria con la presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e dell’articolo 56 dello Statuto regionale, per il conseguimento dei fini di tutela e di sviluppo dell’artigianato e per la valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche, tradizionali e di servizio, disciplina:

     a) gli interventi nel settore dell’artigiano artistico e tradizionale;

     b) gli interventi diretti a favorire l’insediamento in aree attrezzate e nei centri storici;

     c) la formazione professionale e l’occupazione nel comparto.

 

TITOLO I

Interventi nel settore dell’artigianato artistico

 

     Art. 2. Finalità.

     1. La Regione, al fine di tutelare e valorizzare la vocazione artistica dell’artigianato calabrese e di salvaguardare il patrimonio tradizionale e culturale:

     a) istituisce il contrassegno delle produzioni artigiane ad alto contenuto artistico, indicante l’origine e la qualità del prodotto, sia per le lavorazioni artistiche frutto di affermata tradizione, di tecniche e di stili divenuti patrimonio storico della Calabria, sia alle nuove creazioni che dalle prime traggono ispirazione;

     b) promuove la creazione e il potenziamento di strutture integrate destinate alla valorizzazione della produzione artistica non di serie, ovvero della produzione di serie limitata e predeterminata;

     c) favorisce la concessione di agevolazioni finanziarie finalizzate alla permanenza delle imprese dell’artigianato artistico e tradizionale.

     2. Per l’attuazione dei fini di cui al primo comma del presente articolo, la Regione persegue:

     a) la qualificazione stilistica dei prodotti attraverso l’assegnazione del contrassegno di origine e qualità;

     b) l’acquisizione di una propria immagine sui mercati;

     c) la promozione di una moderna cultura tecnico-formale attraverso la ricerca contemporanea sull’oggetto d’arte e sul disegno industriale.

     3. La Regione Calabria sostiene, altresì, l’artigianato di “nicchia” mediante:

     a) l’istituzione di un elenco in cui vengono registrati e catalogati i processi produttivi di particolare interesse storico e culturale, minacciati dal rischio di cessazione o scomparsa;

     b) il ripristino e il mantenimento delle strutture e attrezzature utilizzate;

     c) il sostegno dei redditi degli addetti ai lavori;

     d) la promozione e la valorizzazione delle produzioni ottenute;

     e) la diffusione e la divulgazione didattica mediante apposite pubblicazioni.

 

     Art. 3. Settori tutelati e individuazione delle lavorazioni artistiche. [2]

     1. I settori dell’artigianato artistico individuati e da tutelare sono quelli della ceramica, del legno, del ferro, della tessitura, del ricamo a mano, dell’oreficeria e tutte le altre lavorazioni dell’artigianato artistico e tradizionale che vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, con l’ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie. Sono altresì oggetto della presente legge i settori artistici, tradizionali e dell’abbigliamento su misura come elencati dal D.P.R. 8 giugno 1964, n. 537 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

     2. La Giunta regionale, su proposta e previo parere del Dipartimento Attività Produttive, di cui al successivo articolo 9, individua, entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione sul BUR della presente legge, nell’ambito dei settori di cui al 1° comma del presente articolo, le lavorazioni artistiche meritevoli di ottenere il contrassegno d’origine, definendo altresì le caratteristiche estetiche, merceologiche e di lavorazione alle quali devono attenersi le aziende singole e associate che intendono commercializzare i loro prodotti corredati dal contrassegno di origine previsto dall’articolo 2.

     3. Possono, altresì, essere individuati dal Consiglio regionale, previa proposta del Dipartimento Attività Produttive di cui al successivo articolo 9, altri settori rispetto a quelli previsti dal 1° comma del presente articolo.

 

     Art. 4. Bottega - scuola.

     1. Sono denominate bottega-scuola le imprese del settore artigianato artistico e tradizionale dirette da un maestro artigiano.

     2. Le botteghe-scuola sono riconosciute dal Dipartimento Attività Produttive di cui all’articolo 9 e svolgono attività formative nell’ambito dello specifico settore dell’artigianato artistico e tradizionale di cui sono espressione [3].

 

     Art. 5. Maestro artigiano.

     1. L’attestato di Maestro artigiano è attribuito dal Dipartimento Attività Produttive di cui all’articolo 9 al titolare dell’impresa artigiana del settore dell’artigianato artistico o tradizionale, ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente all’attività [4].

     2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di Maestro artigiano sono i seguenti:

     a) anzianità professionale di almeno dieci anni maturata in qualità di titolare o di socio dell’impresa artigiana;

     b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall’esecuzione di saggi di lavoro o, anche da specifica e notoria perizia e competenza o dallo svolgimento di attività formative, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all’insegnamento professionale;

     c) elevata attitudine all’insegnamento del mestiere, desumibile dall’aver avuto alle dipendenze apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato.

     3. [Le Commissioni provinciali per l’artigianato nell’ambito dei propri programmi promozionali, definiscono specifiche iniziative atte a valorizzare l’attività dei Maestri artigiani] [5].

 

     Art. 6. Caratteristiche del contrassegno di origine e qualità. [6]

     1. Il contrassegno di origine e qualità, di cui all’articolo 2, lettera a) della presente legge, porta la dicitura “Regione Calabria” seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, qualificata come “artistica” e completata con la denominazione della zona di produzione e dall’individuazione delle caratteristiche tecnico-tradizionali di produzione.

     2. La forma e le caratteristiche tecniche ed estetiche del contrassegno sono stabilite dalla Giunta regionale, previa proposta del Dipartimento Attività Produttive di cui al successivo articolo 9.

 

     Art. 7. Modalità per ottenere il contrassegno di origine e qualità - Vigilanza.

     1. Le aziende artigiane interessate, singole o associate, inoltrano domanda al Dipartimento Attività Produttive di cui al successivo articolo 9 allegando alla stessa [7]:

     a) certificato di iscrizione all’albo delle imprese artigiane;

     b) relazione dettagliata, corredata di congrua documentazione che possa confermare quanto contenuto nella relazione stessa, riguardante: 1) le caratteristiche tecniche e merceologiche degli oggetti prodotti; 2) le tecniche e gli stili tradizionali, nonché il tipo di lavorazione, il relativo processo produttivo e i materiali utilizzati.

     2. I richiedenti sono inoltre tenuti, a fornire, alla Regione ogni altro documento ritenuto necessario ai fini dell’istruttoria delle domande, che deve essere fatta entro 60 giorni dalla richiesta.

     3. L’uso del contrassegno è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta del Dipartimento Attività Produttive di cui all’articolo 9, il relativo decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria [8].

     4. L’attività di verifica e di vigilanza sull’osservanza dei disciplinari di produzione e della rispondenza delle produzioni cui è attribuito il contrassegno di origine e qualità, compete al Dipartimento Attività Produttive, che adotta i provvedimenti consistenti in prescrizioni, diffide, sospensioni e propone, nei casi più gravi, alla Giunta regionale, la revoca del decreto di utilizzo del contrassegno di cui all’articolo 7, comma 3 [9].

     5. [Ogni sei mesi la Commissione regionale per l’artigianato relaziona su dette attività al Dipartimento Attività Produttive, di cui all’articolo 9] [10].

     6. Le procedure relative agli eventuali ricorsi vengono disciplinati dalle normative vigenti in materia di ricorsi amministrativi.

 

     Art. 8. Albo regionale delle imprese artigiane operanti nel settore dell’artigianato artistico. [11]

     1. Successivamente al decreto di cui al 3° comma dell’articolo precedente, l’impresa artigiana viene iscritta nell’albo regionale speciale delle imprese artigiane, tenuto dal Dipartimento Attività Produttive regionale di cui al successivo articolo 9, operanti nel settore dell’artigianato artistico, l’iscrizione viene deliberata dal Dipartimento Attività Produttive di cui al successivo articolo 9 e solo le imprese iscritte all’Albo possono avvalersi del contrassegno di origine e qualità.

     2. Qualora all’impresa, venisse revocato l’utilizzo del contrassegno di origine e qualità dalla Giunta regionale, previa proposta del Dipartimento Attività Produttive, per decadenza dei requisiti di ammissibilità, automaticamente l’impresa viene cancellata dall’albo speciale di cui al 1° comma del presente articolo.

 

     Art. 9. (Attività del dipartimento competente in materia di attività produttive) [12]

1. Le attività per la tutela, il recupero e la promozione dell'artigianato artistico e tipico della Calabria, sono demandate al Dipartimento Attività Produttive della Giunta regionale.

2. Il Dipartimento Attività Produttive, previa concertazione con gli Enti e le Associazioni di Categoria presenti sul territorio regionale maggiormente rappresentative, per quanto previsto al comma 1, svolge le seguenti funzioni:

a) propone alla Giunta regionale, nell'ambito dei settori individuati nella presente legge all'articolo 3, le lavorazioni artistiche e le aziende meritevoli di ottenere il contrassegno di origine, corredando la proposta stessa delle motivazioni derivanti dall'analisi dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 7;

b) iscrive, aggiorna e tiene l'Albo regionale speciale delle imprese artigiane operanti nel settore dell'artigianato artistico;

c) propone ai competenti organi regionali l'adozione di iniziative volte ad una migliore produzione ed a una più estesa divulgazione delle lavorazioni artistiche;

d) svolge ogni altra funzione che gli sia affidata dalla Giunta regionale per una più efficace attuazione della presente legge;

e) propone al Consiglio regionale le integrazioni o le modifiche dei settori di cui al 3° comma del precedente articolo 3;

f) vigila sull'uso appropriato del contrassegno e propone alla Giunta regionale l'entità della sanzione pecuniaria per l'uso illegittimo del contrassegno di origine e qualità che va da un minimo di Euro 1.032,91 a un massimo di Euro 10.329,14, fatte salve in materia le norme del codice penale;

g) elabora i disciplinari di produzione, dei marchi collettivi di origine e qualità e dei connessi regolamenti d'uso; la predisposizione del disciplinare di produzione per ciascuno dei settori dell'artigianato artistico e tradizionale nonché per ognuna delle specificità settoriali e geografiche riconosciute o riconoscibili ai sensi della presente legge che devono contenere:

I. la descrizione delle caratteristiche fondamentali dei prodotti, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori;

II. l'illustrazione delle tecniche di lavorazione adottate;

III. l'elencazione dei materiali impegnati;

IV. la documentata illustrazione, anche di natura storico geografica, dell'origine e delle caratteristiche della produzione e degli eventuali elementi di novità introdotti, nel rispetto della tradizione artistica, delle tecniche di lavorazione e/o dell'uso dei materiali;

V. il marchio collettivo di origine e qualità indica il tipo di lavorazione, se «artistica» o «tradizionale», l'origine geografica e il materiale utilizzato per lo specifico prodotto;

VI. il regolamento d'uso del marchio, definisce le condizioni per la concessione in uso alle singole imprese artigiane e/o ai loro consorzi, secondo le norme contenute nel RD. 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le sanzioni applicabili nei casi di violazione.

3. Per l'attuazione del punto a) del presente articolo il Dipartimento Attività Produttive può sentire direttamente i rappresentanti dell'azienda interessata, far eseguire perizie, sopralluoghi ed indagini ed esperire ogni prova che ritenga opportuna.

 

TITOLO II

Interventi diretti a favorire l’insediamento in aree attrezzate e nei centri storici

 

     Art. 10. Obiettivi.

     1. Nell’ambito degli obiettivi prefissati dall’articolo 1 della presente legge 1° comma, lettera b), l’Assessorato all’urbanistica, nel quadro delle politiche di riequilibrio e di razionalizzazione dell’uso del territorio, definite nel piano urbanistico territoriale regionale e da attuare da parte dei Comuni con i piani regolatori generali, sono favoriti gli insediamenti dell’artigianato artistico e tradizionale all’interno di aree attrezzate e il reinserimento di attività dell’artigianato artistico e di servizio nei centri storici.

     2. Gli incentivi, di cui al presente titolo, vengono disposti tenuto conto delle corrispondenti misure eventualmente previste dalle norme regionali in materia di assetto del territorio.

 

     Art. 11. Interventi.

     1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 10 della presente legge, la Regione istituisce un fondo la cui gestione è delegata alle Amministrazioni provinciali, con il quale sono finanziati annualmente programmi, presentati alle Amministrazioni provinciali, dai soggetti individuati al successivo comma 2, entro il 31 marzo di ogni anno, per:

     a) la realizzazione di centri integrati per l’artigianato produttivo e di servizio;

     b) il mantenimento o il reinserimento di attività dell’artigianato artistico e di servizio nei centri storici, con particolare riferimento a progetti di recupero, anche integrati, di contenitori dismessi, pubblici o privati;

     c) la qualificazione, la razionalizzazione e il completamento delle aree per gli insediamenti artigiani previsti dagli strumenti urbanistici generali comunali vigenti, con particolare riferimento alla realizzazione primaria e secondaria e di opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi ed alla sistemazione dei luoghi secondo la normativa nazionale vigente in materia.

     2. I programmi di cui al 1° comma della presente legge vengono realizzati:

     a) direttamente dai Comuni, singoli o associati o consorziati;

     b) dai Comuni con il concorso delle imprese singole, associate o consorziate;

     c) direttamente da imprese singole, associate o consorziate.

     3. I soggetti di cui al 2° comma, lettera c) sono tenuti a rendicontare ai Comuni interessati della corretta attuazione delle opere ammesse a finanziamento.

     4. Il fondo è utilizzato:

     a) quale fondo di rotazione per finanziamenti a tasso zero della durata massima di tre anni;

     b) per l’azzeramento degli interessi sui mutui accesi dai Comuni o dagli altri soggetti indicati dal comma 2, fino ad un massimo di cinque anni.

     5. Il fondo è alimentato, oltre che dalle dotazioni annuali della Regione, dagli interessi moratori sulle somme restituite in ritardo dai beneficiari e dai rientri delle rate relative al suo utilizzo quale fondo di rotazione.

     6. Il fondo è ripartito nelle cinque province proporzionalmente al numero degli iscritti alla categoria artigiani, salvo variazioni adottate con delibere di Giunta regionale sulla base di motivate esigenze poste dalle Amministrazioni provinciali, qualora i soggetti, di cui al comma 2, non presentino, in una o più Province, i programmi entro il termine fissato dal 1° comma.

     7. La ripartizione e l’assegnazione dei fondi viene deliberata entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

 

TITOLO III

Formazione professionale e occupazione del comparto

 

     Art. 12. Finalità e tipologia degli interventi.

     1. La Regione programma interventi di formazione nel settore dell’artigianato con particolare riferimento all’artigianato artistico e tradizionale.

     2. Il Consiglio regionale definisce, nell’ambito dei piani pluriennali e nei programmi annuali delle attività formative predisposte, ai sensi della normativa regionale vigente nel settore della formazione, le iniziative da assumere nel comparto, sulla base delle richieste effettuate e sulla base degli elementi forniti dal Dipartimento Attività Produttive [13].

     3. La tipologia degli interventi formativi è definita dai piani e dai programmi di cui al 2° comma del presente articolo.

     4. In tale ambito, particolare rilievo è dato alla formazione imprenditoriale, attraverso l’individuazione di specifiche iniziative da realizzare anche con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici e/o privati.

     5. Nello stesso piano sono previste, altresì attività formative in materia di esportazioni e interventi speciali a sostegno dell’artigianato tradizionale e artistico.

 

     Art. 13. Modalità di svolgimento dell’attività formativa.

     1. La Regione favorisce la formazione nel settore, anche attraverso il metodo dell’alternanza scuola-lavoro, utilizzando, con apposite convenzioni, aziende o botteghe-scuola in possesso dei necessari requisiti preventivamente accertati e riconosciuti dagli enti delegatari in materia di formazione professionale.

     2. Nei piani pluriennali e nei programmi annuali, di cui all’articolo 12, comma 2, sono individuate apposite forme di incentivo dirette a favorire l’occupazione nel settore dell’artigianato, anche attraverso il ricorso ai contratti di apprendistato e di formazione-lavoro ed alla bottega-scuola.

     3. Con apposito regolamento regionale, saranno disciplinate le modalità di attuazione della formazione professionale nelle botteghe-scuola, il regolamento viene approvato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge su proposta congiunta degli Assessori alla formazione professionale e all’artigianato, scaduto tale termine il Presidente della Giunta regionale, nomina un Commissario ad acta, che deve provvedere entro 30 giorni dalla nomina.

     4. La Regione favorisce l’inserimento nelle aziende artigiane, attraverso l’attività formativa, di cui al 2° comma del presente articolo, di soggetti appartenenti alle categorie protette.

 

     Art. 14. Incentivi per le attività formative.

     1. La misura dei corrispettivi dovuti alle imprese artigiane per le attività formative svolte presso le stesse è determinata dal piano pluriennale e dal programma annuale di formazione professionale.

     2. L’entità dell’onere relativo alle attività formative riguardanti il settore dell’artigianato è definito nell’ambito dei piani pluriennali di cui all’articolo 12 della presente legge e del piano annuale della Regione.

 

     Art. 15. Incentivi per la costituzione e l’ampliamento di imprese artigiane. Incentivi all’occupazione.

     1. La Regione Calabria al fine di creare nuove opportunità di sviluppo imprenditoriale nel campo della tutela e della valorizzazione dell’artigianato calabrese concede agevolazioni per la realizzazione di progetti imprenditoriali a coloro che hanno svolto attività formativa ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 della presente legge.

     2. I destinatari degli interventi, di cui al comma precedente sono:

     a) le imprese costituite sia sotto forma individuale che sotto forma societaria;

     b) le imprese familiari e le cessioni di aziende, nel cui ambito uno o più soggetti hanno svolto l’attività formativa così come previsto dal 1° comma del presente articolo.

     3. Possono, altresì, ampliare l’attività produttiva e usufruire dei benefici del presente articolo le imprese artigiane che hanno come obiettivo l’ampliamento della base occupazionale attraverso l’assunzione di soggetti che hanno svolto l’attività formativa così come indicato dal 1° comma del presente articolo.

     4. La Regione Calabria, inoltre, per favorire l’occupazione nell’artigianato artistico e tradizionale, può concedere, un contributo pari al 40 per cento del costo della prima annualità per i contratti di apprendistato trasformati in contratti a tempo indeterminato, nonché per il riallineamento contributivo di contratti in essere anche in forma atipica.

     5. La Regione Calabria concede, altresì, un contributo in conto capitale, ai soggetti di cui alla presente legge, per l’azzeramento degli interessi su mutui contratti, da non più di due anni, per lo svolgimento dell’attività artigiana.

 

     Art. 16. Agevolazioni finanziarie e spese ammissibili.

     1. Ai soggetti indicati all’articolo 15 per la realizzazione di progetti d’impresa, sono concedibili agevolazioni finanziarie erogate sotto forma di contributi a fondo perduto o di mutui agevolati, in termini di ESN (equivalente sovvenzione netta) o di ESL (equivalente sovvenzione lorda) secondo i limiti fissati dall’Unione Europea in base al livello di sviluppo della Regione Calabria. La Giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni, nel rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento (CE)» n. 70/2001 ed in conformità all’art. 31 quater della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 [14].

     2. Sono ritenute spese ammissibili, le spese di investimento relative a:

     a) acquisto di terreni o del diritto di superficie;

     b) acquisto, ristrutturazione e costruzione di fabbricati ammissibili nella misura massima del 40% della spesa complessiva per la realizzazione del progetto;

     c) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature;

     d) acquisto di brevetti, marchi, software;

     e) marketing operativo e strategico, studi di fattibilità e progettazioni, in misura non superiore al 2 per cento delle spese di investimento.

     3. Alla concessione delle agevolazioni provvede il competente Dipartimento in attuazione delle disposizioni previste dai precedenti commi, anche avvalendosi degli organismi di cui ai successivi articoli 19 e 20 [15].

     4. Le garanzie sussidiarie sulle operazioni di finanziamento a medio termine e di leasing previste dal presente articolo, vengono concesse dal Consorzio Fidi di cui al successivo articolo 19.

 

     Art. 17. Fondo per le agevolazioni finanziarie. [16]

 

     Art. 18. Procedure. [17]

 

     Art. 19. Fondo di garanzia.

     1. Al fine di favorire l’accesso al credito delle imprese artigiane dei settori precedentemente definiti, la Regione interviene costituendo o potenziando i fondi di garanzia presso il Consorzio Fidi promosso e proposto unitamente dalle Associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale. Tale soggetto provvede alla gestione dei fondi di garanzia secondo i criteri e le modalità fissate in apposite convenzioni coerenti con le normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.

 

     Art. 20. Interventi per l’innovazione.

     1. La Regione Calabria si avvale, quale strumento funzionale per la tutela e lo sviluppo dell’artigianato artistico e tradizionale, di una società consortile costituita dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale, al fine di attuare interventi innovativi, sperimentali, di sostegno e di coordinamento delle funzioni di sviluppo dell’artigianato artistico e tradizionale previste dalla presente legge.

     2. La Giunta regionale approva specifiche direttive relative alle modalità operative. Entro il mese di aprile di ogni anno, la società consortile fornisce alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta e un programma sull’attività da svolgere nell’anno successivo.

     3. La Regione Calabria, concede, per le attività di cui ai commi precedenti del presente articolo, un contributo da determinarsi annualmente in base alle disponibilità di bilancio [18].

     4. La Giunta regionale esercita i poteri di vigilanza e di controllo sull’attuazione dei programmi e dei progetti esecutivi e ne determina annualmente l’impegno finanziario.

 

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 21. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà con successivo atto normativo.

 

     Art. 22. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.


[1] Abrogata dall'art. 29 della L.R. 8 febbraio 2018, n. 5.

[2] Articolo così modificato dall'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[3] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[4] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[5] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[6] Articolo così modificato dall'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[7] Alinea così modificato dall'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[8] Comma già modificato dall’art. 28 ter della L.R. 26 giugno 2003, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[9] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[10] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[11] Articolo così modificato dall'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[13] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[14] Comma così modificato dall’art. 28 ter della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

[15] Comma così sostituito dall’art. 28 ter della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

[16] Comma abrogato dall’art. 28 ter della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

[17] Comma abrogato dall’art. 28 ter della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

[18] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.