§ 4.5.8 - L.R. 24 luglio 1991, n. 11.
Disciplina delle manifestazioni fieristiche e delle attività di promozione commerciale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 fiere, mercati, commercio
Data:24/07/1991
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione delle manifestazioni.
Art. 3.  Classificazione delle manifestazioni.
Art. 4.  Enti fieristici riconosciuti ed altri soggetti autorizzati.
Art. 5.  Statuto degli Enti riconosciuti.
Art. 6.  Vigilanza.
Art. 7.  Domande di autorizzazione.
Art. 8.  Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche.
Art. 9.  Sanzioni amministrative.
Art. 10.  Programma di attività promozionale.
Art. 11.  Concessione di contributi per iniziative ed azioni promozionali.
Art. 12.  Commissione regionale delle attività promozionali.
Art. 13.  Competenze per i componenti della commissione regionale.
Art. 14.  Disposizioni finanziarie.


§ 4.5.8 - L.R. 24 luglio 1991, n. 11.

Disciplina delle manifestazioni fieristiche e delle attività di promozione commerciale.

 

Art. 1. Finalità.

     1. Per il sostegno delle produzioni regionali e per la intensificazione e la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche la Regione Calabria determina, nell'ambito delle proprie attribuzioni, le modalità di organizzazione e regolamentazione in ordine a fiere, mostre ed esposizioni.

     2. Favorisce ed assume altresì idonee iniziative per incrementare la commercializzazione delle produzioni regionali.

 

     Art. 2. Definizione delle manifestazioni.

     1. Per la presente legge si considerano manifestazioni fieristiche le fiere, le mostre e le esposizioni.

     2. Per «fiere» si intendono le manifestazioni periodiche aperte al pubblico che riguardano tutti i settori merceologici.

     3. E' consentito ai partecipanti svolgere, nell'ambito delle manifestazioni, attività promozionali a favore della produzione esposta al fine di incrementarne la vendita.

     4. Per «mostre» si intendono le rassegne limitate a uno o più settori fra di loro omogenei con possibilità di accesso al pubblico e vendita dei prodotti esposti (mostra-mercato) o con accesso consentito ai soli operatori del settore o dei settori con esclusione della vendita con consegna «immediata» (mostre specializzate).

     5. Per «esposizioni» si intendono quelle manifestazioni occasionali con evidenti scopi tecnici, culturali e scientifici e senza immediate finalità commerciali.

 

     Art. 3. Classificazione delle manifestazioni.

     1. Le manifestazioni di cui all'articolo 2 sono classificate in comunali, comprensoriali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali.

     2. Salvo il riconoscimento di «internazionale», di competenza statale, ai sensi dell'articolo 53 del D.P.R. n. 616/77, l'attribuzione delle altre qualifiche viene conferita dalla Giunta regionale con lo stesso provvedimento con il quale autorizza la manifestazione.

     3. Le qualifiche vengono attribuite tenuto conto dell'area di influenza economica che le manifestazioni esercitano, delle produzioni interessate e dei risultati economici ottenuti nelle eventuali precedenti edizioni.

     4. La Giunta regionale può, per motivate inosservanze, revocare le autorizzazioni concesse e le qualifiche conferite.

 

     Art. 4. Enti fieristici riconosciuti ed altri soggetti autorizzati.

     1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 51 e dell'articolo 53 del D.P.R. n. 616/77, le manifestazioni fieristiche a carattere internazionale, nazionale e regionale possono essere organizzate dagli Enti fieristici con personalità giuridica pubblica riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

     2. Le altre manifestazioni indicate nel precedente articolo possono altresì essere organizzate dai seguenti soggetti purché non perseguano fini di lucro:

     a) Enti pubblici ed Associazioni di Enti pubblici;

     b) Associazioni di categoria aderenti ad organizzazioni nazionali o loro dirette emanazioni;

     c) Consorzi e Cooperative di imprese;

     d) Comitati comprendenti rappresentanti degli Enti locali territoriali.

 

     Art. 5. Statuto degli Enti riconosciuti.

     1. Lo statuto degli Enti costituiti per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche a carattere internazionale, nazionale e regionale deve prevedere:

     a) i fini che si intendono perseguire;

     b) il capitale in dotazione;

     c) gli organi dell'Ente;

     d) la sede dell'Ente.

     2. Lo statuto deve prevedere altresì che il Presidente dell'Ente sia nominato dalla Giunta regionale, sentiti gli Enti fondatori, e che sia assicurata la presenza di un rappresentante della Giunta regionale nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Revisori dei Conti, con le funzioni, quest'ultimo, di Presidente.

     3. La nomina di Segretario Generale avverrà, sentito il Presidente dell'Ente, dalla Giunta regionale.

     4. L'adeguamento degli statuti alla presente normativa per gli Enti già esistenti ai sensi del R.D.L. 29 gennaio 1934, n. 454, dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. Vengono derogati dagli obblighi scaturenti dalla presente legge, salvo quanto disposto in materia di vigilanza e di sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli 6 e 9, gli enti, che alla data di entrata in vigore della presente legge, siano istituiti in forza di legge regionale.

 

     Art. 6. Vigilanza.

     1. L'attività di vigilanza sugli Enti di cui all'articolo 5, viene esercitata dalla Giunta regionale per il tramite dei propri rappresentanti e delle proprie strutture amministrative.

     2. La Giunta regionale approva i bilanci consuntivi e preventivi e le delibere che impegnino il bilancio dell'Ente per oltre un esercizio.

     3. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme proposta della Giunta, per accertate violazioni di legge o per mancato raggiungimento dei fini statutari da parte degli Enti di cui all'articolo 5, decreta lo scioglimento degli organi statutari e la nomina di un «commissario» per un periodo non superiore a mesi sei.

 

     Art. 7. Domande di autorizzazione.

     1. Le domande di autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche devono essere presentate dai soggetti indicati all'articolo 4, primo comma, alla Giunta regionale settore «Attività Commerciali, Fiere e Mercati» entro il 30 gennaio dell'anno precedente a quello della manifestazione.

     2. Le domande devono indicare:

     a) la denominazione ufficiale della manifestazione;

     b) la data di inizio e di chiusura;

     c) la qualifica già rivestita e quella di cui si fa richiesta;

     d) il luogo, le dimensioni e le attrezzature dell'area;

     e) il settore o i settori merceologici interessati;

     f) l'eventuale riserva di accesso ai soli operatori;

     g) la possibilità di «vendita diretta» o meno dei prodotti esposti.

     3. Alla domanda devono essere allegati:

     1) il regolamento della manifestazione;

     2) il piano finanziario riferito all'edizione di cui si fa richiesta;

     3) il consuntivo economico-finanziario dell'eventuale edizione precedente.

 

     Art. 8. Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche.

     1. Ferme restando le competenze dello Stato, «ai sensi dell'articolo 53 del D.P.R. 616/77», la Giunta regionale approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche riferite all'anno successivo.

     2. Il calendario approvato dalla Giunta ed emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale deve riportare, rispettando l'ordine cronologico della data di svolgimento delle singole manifestazioni, i seguenti dati:

     a) denominazione ufficiale della manifestazione;

     b) luogo e data di svolgimento della manifestazione;

     c) settore o settori interessati;

     d) tipo e qualifica della manifestazione;

     e) disciplina della vendita dei prodotti esposti;

     f) accesso al pubblico o riserva ai soli operatori;

     g) estremi del provvedimento di autorizzazione.

     3. La Giunta regionale, ove lo ritenga necessario e sentiti gli Enti organizzatori, modifica la data per lo svolgimento delle manifestazioni.

     4. Modifiche od integrazioni per le sole manifestazioni a carattere regionale, provinciale, comprensoriale e comunale possono essere determinate con provvedimento analogo a quello previsto per l'approvazione del calendario regionale se le richieste modifiche od integrazioni siano state avanzate almeno quattro [4] mesi prima della data del presunto svolgimento della manifestazione.

 

     Art. 9. Sanzioni amministrative.

     1. Chiunque organizzi manifestazioni non autorizzate con denominazione o modalità diverse da quelle indicate nel calendario regionale, o comunque in contrasto con la presente legge, è punito con sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 (duemilioni) e sino ad un massimo di lire 20.000.000 (ventimilioni).

     2. Le manifestazioni non autorizzate saranno sospese con effetto immediato del Sindaco sul cui territorio ricade la manifestazione stessa e per i criteri di applicazione delle sanzioni si applicano le norme richiamate nella legge statale 689/81.

     3. L'accertamento è demandato al sindaco del Comune nel quale si svolge la manifestazione e le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale.

     4. L'importo è devoluto per il 50 per cento alla Regione e per la rimanenza al Comune interessato.

 

     Art. 10. Programma di attività promozionale.

     1. La Regione, per concorrere alla valorizzazione delle produzioni regionali, promuove e sostiene iniziative tese a favorire la commercializzazione delle produzioni stesse.

     2. I programmi annuali o pluriennali di promozione, acquisito il parere della «Commissione regionale delle attività promozionali» di cui al successivo articolo 12, sono sottoposti all'esame della Giunta regionale entro il 30 ottobre di ciascun anno.

     3. Possono fra l'altro essere previste:

     a) l'organizzazione diretta o per il tramite di Enti di manifestazioni fieristiche;

     b) la partecipazione diretta dall'Ente a manifestazioni fieristiche in Italia ed all'estero;

     c) la concessione di contributi ai soggetti indicati nel precedente articolo 4 che organizzino manifestazioni fieristiche di particolare importanza economica;

     d) la realizzazione diretta o in collaborazione con organismi ritenuti idonei (I.C.E., I.A.S.M., Associazioni di categoria, ecc.) di:

     - indagini, ricerche e prospezioni di mercato in Calabria, in Italia ed all'estero;

     - iniziative promozionali a favore della produzione regionale;

     - iniziative specifiche in favore dei vini, dei prodotti alimentari ed ortofrutticoli;

     - iniziative specifiche in favore di settori omogenei;

     - propaganda e pubblicità attraverso stampa, cinema, radio e televisione;

     - azioni coordinate di «promozione» sul territorio nazionale ed all'estero;

     - missioni di operatori economici, esperti e giornalisti in Italia e all'estero;

     - missioni in Calabria di operatori economici, esperti e giornalisti italiani e stranieri;

     - seminari, convegni e mostre settoriali.

     4. Per garantire la corretta finalizzazione dell'intervento promozionale l'Amministrazione regionale provvederà, per il tramite di propri funzionari, ad assicurare l'interesse pubblico dell'intervento.

     5. La Regione, inoltre, a tutela della produzione regionale ritenuta meritevole, istituisce e regolamenta il marchio di provenienza e di qualità, riferito alla produzione in genere ed a quella settoriale in particolare.

 

     Art. 11. Concessione di contributi per iniziative ed azioni promozionali.

     1. A favore di imprenditori singoli o associati operanti nel campo dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura e della commercializzazione possono essere concessi contributi per iniziative o programmi promozionali che presentino contemporaneamente caratteristiche di validità intrinseca e di beneficio generale per l'economia regionale.

     2. Le iniziative ed i programmi possono, tra l'altro, prevedere:

     - studi e ricerche di mercato;

     - programmi di pubblicità e di promozione per incrementare la domanda all'interno del mercato regionale;

     - programmi inerenti al contenimento dei costi riferiti alla voce «trasporto» ed alla razionalizzazione degli imballaggi;

     - progetti intesi comunque a migliorare l'immagine del prodotto;

     - iniziative tese alla formazione ed alla qualificazione dell'imprenditore o del personale operante nei settori della commercializzazione;

     - partecipazione dell'imprenditore o del personale a seminari e corsi riferiti al settore di appartenenza.

     3. A favore dei soggetti di cui al terzo comma sono altresì concessi contributi per la loro diretta partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni nazionali ed internazionali.

     4. L'ammontare del contributo può determinarsi nella misura del 70 per cento se i programmi e/o interventi, sono attuati da soggetti comunque associati e del 50 per cento se attuati da singoli imprenditori.

     5. Gli interventi per la partecipazione a mostre, fiere etc. saranno accordati sulle spese sostenute e documentate ed inerenti allo spazio espositivo, all'allestimento degli stands ed ai costi riferiti alla voce «trasporti».

     6. La presenza della Regione alle manifestazioni esclude il ricorso alle agevolazioni.

     7. Le domande per gli interventi di cui al presente articolo vanno presentate alla Giunta regionale - Servizio attività commerciali - entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ciascun anno e sottoposte all'esame della Commissione di cui all'articolo 12.

     8. La Giunta regionale su conforme proposta della Commissione determina l'ammontare dei contributi concessi.

 

     Art. 12. Commissione regionale delle attività promozionali.

     1. La Commissione regionale delle attività promozionali, nominata con deliberazione della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

     2. Le riunioni della Commissione sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

     3. La Commissione esprime parere consultivo e non vincolante sui programmi e sulle richieste sottoposte al suo esame.

     4. La Commissione adotta un proprio regolamento interno e sulla conoscenza delle disponibilità finanziarie riferite all'esercizio o agli esercizi, propone un piano di ripartizione sulle principali attività di promozione.

     5. Essa è composta:

     - Assessore regionale competente in materia di attività commerciali o suo delegato;

     - Assessore regionale all'artigianato o suo delegato;

     - Assessore regionale preposto all'agricoltura o suo delegato;

     - Presidente della Commissione regionale per l'artigianato o suo delegato;

     - tre membri designati dalle Associazioni regionali degli artigiani più rappresentative;

     - tre membri designati dalle Associazioni regionali dei commercianti più rappresentative;

     - tre membri designati dalle Associazioni regionali dei produttori agricoli più rappresentative;

     - tre membri designati dalle Associazioni regionali degli industriali più rappresentative;

     - un rappresentante dell'I.C.E.;

     - due membri designati dall'Unione delle Camere di Commercio;

     - due membri designati dal Centro regionale per il commercio estero;

     - tre membri designati dalle Associazioni regionali dei commercianti, più rappresentative;

     - un membro designato dall'E.S.A.C.;

     - due componenti da scegliere fra esperti in materia di marketing, ricerche di mercato e pubblicità.

     6. E' presieduta dall'Assessore alle attività commerciali.

     7. Le funzioni di segretario sono svolte dal dirigente del settore attività commerciali.

 

     Art. 13. Competenze per i componenti della commissione regionale.

     1. Ai componenti della Commissione è attribuita una indennità nella misura lorda di lire 50.000 per ogni giornata di seduta, nonché il rimborso delle spese di viaggio determinato ai sensi della normativa statale vigente in materia, se spettante.

     2. Viene altresì corrisposto, nei termini di legge, se spettante, il relativo trattamento di missione.

 

     Art. 14. Disposizioni finanziarie.

     1. Agli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge si farà fronte con l'istituzione di appositi capitoli di spesa sul bilancio regionale dell'esercizio corrente per la somma di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) da gravare sul capitolo 6132102.