§ 4.1.41 - L.R. 14 febbraio 2000, n. 1.
Norme per la tutela e la valorizzazione del bergamotto.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:14/02/2000
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Natura del Consorzio.
Art. 2.  Finalità del Consorzio.
Art. 3.  Funzioni.
Art. 4.  Catasto del Bergamotto.
Art. 5.  Organi del Consorzio del Bergamotto.
Art. 6.  Assemblea dei Soci.
Art. 7.  Consiglio di Amministrazione.
Art. 8.  Presidente.
Art. 9.  Collegio Sindacale.
Art. 10.  Statuto.
Art. 11.  Vigilanza.
Art. 12.  Norme per il funzionamento del Consorzio.
Art. 13.  Regolamento dei Conferimenti.
Art. 14.  Laboratorio merceologico e Centro di ricerca applicata.
Art. 15.  Regolamento per la Trasformazione.
Art. 16.  Vigilanza e controlli.
Art. 17.  Ammasso.
Art. 18.  Controllo di qualità delle essenze.
Art. 19.  Conferimento Essenze.
Art. 20.  Essenze conformi.
Art. 21.  Essenze non conformi.
Art. 22.  Responsabilità del Consorzio.
Art. 23.  Prezzi di vendita.
Art. 24.  Norme per la vendita.
Art. 25.  Organizzazione commerciale.
Art. 26.  Gestione amministrativa.
Art. 27.  Gestione, lavorazione e ammasso.
Art. 28.  Contributo dei soci.
Art. 29.  Patrimonio.
Art. 30.  Risanamento.
Art. 31.  Norma finanziaria.
Art. 32.  Comitato di settore.
Art. 33.  Norme transitorie.
Art. 34.  Rendiconto patrimoniale.
Art. 35.  Statuto e Regolamenti.
Art. 36.  Fondo di rotazione.
Art. 37.  Pubblicazione.


§ 4.1.41 - L.R. 14 febbraio 2000, n. 1.

Norme per la tutela e la valorizzazione del bergamotto.

(B.U. n. 10 del 21 febbraio 2000).

 

Art. 1. Natura del Consorzio.

     1. Il Consorzio del Bergamotto è un ente di diritto pubblico che riunisce tutti i produttori di bergamotto. Sono considerati tali esclusivamente i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati a bergamotto.

     2. La regione disciplina l'attività del Consorzio del Bergamotto, istituito con D.M. 29 maggio 1946 e riordinato dalla legge 29 novembre 1973, n. 835.

     3. Le leggi regionali 5 febbraio 1977, n. 7 e 3 dicembre 1977, n. 31 sono abrogate.

 

     Art. 2. Finalità del Consorzio.

     1. Il Consorzio del Bergamotto, di seguito nominato Consorzio, ha come finalità la tutela e la valorizzazione della produzione dell'essenza e di ogni altro derivato del bergamotto.

     2. Tale finalità viene perseguita attraverso:

     - il conferimento dei frutti del bergamotto al Consorzio;

     - la concentrazione dell'offerta attraverso la gestione dell'ammasso dell'essenza e di ogni altro derivato;

     - l'attuazione del sistema di certificazione della qualità di filiera secondo le norme vigenti in materia;

     - l'emanazione di disciplinari di produzione finalizzati al miglioramento qualitativo ed alla razionalizzazione dei processi produttivi di ottenimento della materia prima (frutti di bergamotto) e dei prodotti di trasformazione;

     - la lavorazione collettiva dei frutti di bergamotto attraverso gli impianti consortili;

     - la collocazione del prodotto sui mercati di consumo anche attraverso accordi interprofessionali;

     - la promozione del consumo di essenza e derivati di bergamotto attraverso l'attuazione di adeguate politiche di marketing;

     - la riqualificazione del personale del Consorzio;

     - la formazione professionale per addetti al settore;

     - l'assistenza tecnica alle aziende di produzione;

     - la promozione di studi e ricerche finalizzate all'innovazione dei processi tecnologici di ottenimento dei prodotti tradizionali ed alternativi;

     - la realizzazione di progetti settoriali ed intersettoriali di sviluppo utilizzando i fondi all'uopo erogati per gli enti di diritto pubblico dallo Stato, dagli Enti Locali e tutti gli strumenti finanziari della CE;

     - il sostegno e la partecipazione ad iniziative mirate al recupero del valore aggiunto proveniente dall'impiego dell'essenza e di tutti gli altri derivati nell'industria di seconda trasformazione (profumeria, cosmesi, farmaceutica, agroalimentare, ecc.);

     - il Consorzio promuove ed assiste i consorziati nell'utilizzo di tutti gli strumenti finanziari messi a disposizione dalla CE.

     3. Nel perseguimento delle elencate finalità il Consorzio potrà avvalersi dei servizi di assistenza tecnica, divulgazione e sperimentazione della Regione, della collaborazione tecnico scientifica delle strutture di ricerca (Università, Stazione Sperimentale per le Essenze e i Derivati agrumari, Stazione Sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale Sez. di RC, Centri regionali di Ricerca, CNR, ecc.) e di esperti del settore.

 

     Art. 3. Funzioni.

     1. Il Consorzio collabora alla programmazione agricola di settore sia a livello nazionale che regionale attraverso l'elaborazione di piani di sviluppo che trasmette agli organi competenti per l'elaborazione dei programmi regionali.

     2. La Regione affida al Consorzio la funzione di coordinamento e controllo in materia di attuazione dei provvedimenti riguardanti il settore del bergamotto.

     3. Pertanto, qualunque nuova iniziativa riguardante il settore in parola deve essere corredata del nullaosta rilasciato dal Consorzio.

 

     Art. 4. Catasto del Bergamotto.

     1. Allo scopo di costituire il Catasto del Bergamotto, tutti i produttori di bergamotto hanno l'obbligo, entro il termine perentorio di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di denunciare al Consorzio le superfici coltivate a bergamotto e, per ciascuna particella, il numero di piante, la data della messa a dimora, la cultivar, i sesti di impianto, il tipo di impianto di irrigazione e le fonti di

approvvigionamento idrico.

     2. I produttori di bergamotto aderiscono al Consorzio e ne divengono soci previa istanza e con la denuncia delle superfici coltivate.

     3. L'omissione dell'obbligo enunciato al precedente comma, oltre che soggetto alle sanzioni previste dall'art. 18 della Legge 29 febbraio 1973, n. 835, costituirà, di per sé, motivo di esclusione dalle incentivazioni previste dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria.

     4. Inoltre, l'iscrizione nel Catasto obbliga i soci produttori alla denuncia tempestiva al Consorzio di qualsiasi successiva modificazione della consistenza aziendale.

 

     Art. 5. Organi del Consorzio del Bergamotto.

     1. Sono organi del Consorzio del Bergamotto:

     1) l'Assemblea dei soci;

     2) il Consiglio di Amministrazione;

     3) il Presidente;

     4) il Collegio Sindacale.

 

     Art. 6. Assemblea dei Soci.

     1. L'Assemblea dei soci è costituita dai soggetti di cui al precedente art. 1, inseriti nel Catasto del Bergamotto.

     2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con gli adempimenti previsti all'art. 4 che abbiano compiuto 18 anni e godano dei diritti civili.

     3. Per le persone giuridiche, il diritto di voto è esercitato dal rispettivo rappresentante legale, da un suo delegato o dal soggetto a ciò appositamente disposto dall'organo competente, per i minori e gli interdetti dal tutore, per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria dal curatore o dall'amministrazione.

     4. L'Assemblea elegge i componenti il Consiglio di Amministrazione, delibera i programmi di attività del Consorzio, approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

     5. Le modalità di funzionamento saranno fissate dallo Statuto.

 

     Art. 7. Consiglio di Amministrazione.

     1. Il Consiglio di Amministrazione è preposto alla gestione del Consorzio ed è composto da:

     a) sei componenti individuati tra i soci del Consorzio;

     b) un componente nominato dal Consiglio regionale in rappresentanza della Regione Calabria;

     c) quattro rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole più rappresentative.

     2. I poteri gli sono conferiti dall'Assemblea dei soci.

     3. Ogni socio ha diritto ad un voto col quale può esprimere un massimo di sei preferenze libere.

     4. L'elezione dei rappresentanti dei soci dovrà avvenire a scrutinio segreto su candidati in regola con i conferimenti.

     5. Saranno eletti i sei candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

     6. Non possono essere eletti quali Consiglieri:

     - i funzionari dello Stato o della Regione cui spettano funzioni di vigilanza, tutela e controllo sull'amministrazione del Consorzio;

     - i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;

     - coloro che siano interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione;

     - coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dalla cessazione degli effetti del provvedimento;

     - i dipendenti del Consorzio;

     - coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;

     - coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;

     - tutti i soci produttori titolari di impianti di trasformazione.

     7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore del Consorzio che svolge anche le funzioni di segretario, ed, eventualmente, anche esperti su espresso invito del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo.

     8. Il Consiglio di Amministrazione è convalidato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.

     9. Al Consiglio di Amministrazione è affidata la cura dell'esecuzione della presente legge.

     10. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri.

     11. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono fissate dallo Statuto.

 

     Art. 8. Presidente.

     1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento che deve essere convocata dal Presidente uscente o, in mancanza, dal rappresentante legale pro-tempore del Consorzio stesso, a mezzo raccomandata entro quindici giorni dalla costituzione dell'organo.

     2. La prima riunione del Consiglio di Amministrazione viene presieduta dal Consigliere anziano.

     3. Nella stessa seduta viene eletto un Vice-Presidente, che sostituirà il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

     4. Il Presidente ed il Vice-Presidente vengono eletti, separatamente, in prima convocazione a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri; in seconda convocazione, sempre a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

     5. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed attua le decisioni del Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 9. Collegio Sindacale.

     1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Due dei membri effettivi sono eletti dal Consiglio regionale ed uno di essi ha la funzione di Presidente, gli altri sono designati dal Consiglio di Amministrazione fra le persone estranee al Consorzio.

     2. Tutti i componenti devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili.

     3. Il Collegio Sindacale esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Ente e redige la relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico, che dopo l'approvazione dell'Assemblea dei consorziati, è trasmesso all'Assessorato all'Agricoltura per la ratifica da parte della Giunta regionale.

 

     Art. 10. Statuto.

     1. I compiti e le attribuzioni degli Organi, ove non contemplati dalla presente legge, sono fissati dallo Statuto del Consorzio.

 

     Art. 11. Vigilanza.

     1. Il Consorzio del Bergamotto è sottoposto alla vigilanza della Regione, Assessorato all'Agricoltura Caccia e Pesca che, pertanto, ha facoltà di effettuare ispezioni.

     2. Quando dalle ispezioni risultino irregolarità nell'amministrazione o si riscontrino violazioni alla legge e allo Statuto, la Giunta regionale provvederà allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione ed alla nomina di un Commissario, previa comunicazione dell'Assessorato all'Agricoltura Caccia e Pesca.

     3. Il Commissario nel termine di tre mesi deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 12. Norme per il funzionamento del Consorzio.

     1. Tutti i produttori iscritti nel Catasto del Bergamotto con la qualifica di soci del Consorzio, devono osservare le disposizioni seguenti:

     - conferire tutta la produzione di frutti di bergamotto al Consorzio;

     - applicare i disciplinari di produzione emanati dal Consorzio per il miglioramento della qualità del prodotto e per adattare il volume dell'offerta alle esigenze del mercato;

     - fornire tutte le informazioni richieste dal Consorzio in materia di raccolti e disponibilità.

     2. I soci produttori, al fine di consentire al Consorzio l'elaborazione dei programmi annuali di lavoro, devono comunicare, almeno un mese prima dell'inizio della raccolta, la presumibile quantità di frutti che potranno raccogliere salvo i casi in cui la produzione stimata non si discosti sostanzialmente dalle medie annuali previste dal Consorzio.

     3. Il conduttore di bergamotto che denunci il falso è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 18 della legge 29 novembre 1973, n. 835 che il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di applicare.

 

     Art. 13. Regolamento dei Conferimenti.

     1. Entro il termine di quindici giorni prima della data di inizio della lavorazione, il Consiglio di Amministrazione deve stabilire le norme relative ai conferimenti dei frutti di bergamotto attraverso l'emanazione di un "Regolamento dei Conferimenti" contenente l'indicazione delle diverse categorie merceologiche.

     2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, inoltre, le date di inizio e di termine dei conferimenti e l'eventuale ammontare degli acconti da corrispondere ai conferenti in base a un prezzo minimo da assegnare a ciascuna categoria merceologica individuata.

 

     Art. 14. Laboratorio merceologico e Centro di ricerca applicata.

     1. Per il conseguimento delle finalità generali della presente legge, presso il Consorzio è attrezzato un laboratorio per le analisi di base a servizio delle aziende agricole, per effettuare il controllo della materia prima all'atto del conferimento, del prodotto trasformato e dei sottoprodotti.

     2. A tal fine il Consorzio procederà al recupero di tutte le attrezzature di sua proprietà, cedute in comodato d'uso ad Enti diversi.

     3. Per il funzionamento di detto laboratorio, il Consorzio procederà alla stipula di contratti di consulenza con esperti della materia.

     4. Inoltre il Consorzio potrà promuovere e sostenere l'istituzione di un Centro di studi e ricerche applicate sul bergamotto.

     5. Le spese relative all'attivazione ed al funzionamento del laboratorio ed, eventualmente, del centro di studi e ricerche, saranno coperte dal contributo finanziario di cui all'art. 31.

 

     Art. 15. Regolamento per la Trasformazione.

     1. Nel caso in cui il Consorzio non possa provvedere alla lavorazione di tutta la produzione dei frutti di bergamotto dell'annata o per particolari motivi legati alla gestione economica, può autorizzare la lavorazione di parte dei frutti presso altri opifici. Le modalità di cessione dei frutti verranno stabiliti attraverso la stipula di precisi accordi.

     2. Il Consorzio stabilirà i requisiti minimi che uno stabilimento di trasformazione deve possedere, attraverso l'emanazione di un "Regolamento per la Trasformazione" al quale ogni trasformatore dovrà uniformarsi.

     3. Potranno svolgere l'attività di trasformazione e fruire della valutazione di qualità del Consorzio soltanto gli imprenditori che, previa presentazione di una scheda contenente tutte le caratteristiche relative ai locali, agli impianti utilizzati per la produzione di essenza e derivati ed ai depuratori per il trattamento delle acque di scarico, seguita dalla verifica da parte degli addetti del Consorzio, hanno ottenuto l'autorizzazione da parte dell'ente stesso.

     4. L'industriale trasformatore deve inviare al Consorzio tutte le notizie necessarie alla valutazione delle strutture impiegate ed accettare il controllo dello stesso.

     5. Il socio produttore titolare di propri impianti di trasformazione, può, se regolarmente autorizzato secondo il comma precedente, trasformare in proprio i suoi frutti previa comunicazione al Consorzio.

 

     Art. 16. Vigilanza e controlli.

     1. Oltre alla Regione, anche il Consorzio ha il diritto-dovere di vigilanza e controllo. Ad esso è, pertanto, demandato il compito di effettuare verifiche casuali e periodiche presso i produttori e le imprese di trasformazione autorizzate anche con l'intervento di altre istituzioni a ciò preposte.

     2. Tali controlli sono orientati sulla verifica della corretta applicazione dei disciplinari di produzione, per le aziende agricole, sulla verifica del rispetto dei contratti, dei regolamenti di trasformazione, sulla qualità, commercializzazione del prodotto finito, rispettivamente per i trasformatori autorizzati e gli agenti di commercio.

 

     Art. 17. Ammasso.

     1. Tutta l'essenza di bergamotto prodotta da quanti aderiscono va ammassata al Consorzio.

     2. L'inadempimento dell'obbligo di conferire l'essenza di bergamotto all'ammasso è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 18 della legge 29 novembre 1973, n. 835.

     3. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione provvede alla revoca dell'autorizzazione alle imprese di trasformazione inadempienti.

 

     Art. 18. Controllo di qualità delle essenze.

     1. Il controllo di qualità dell'essenza di bergamotto ammassata è effettuato dalla Stazione Sperimentale per le Essenze ed i Derivati Agrumari di Reggio Calabria, di seguito denominata Stazione Sperimentale, che attesta la conformità delle stesse ai parametri definiti dalle Norme ISO sia per ciò che attiene le caratteristiche organolettiche che quelle chimico-fisiche.

     2. Inoltre, al fine di giungere ad un giudizio completo sulla qualità dell'essenza si effettuano alcune determinazioni strumentali per eseguire l'esame compositivo dell'essenza e svelare eventuali adulterazioni e contaminazioni.

     3. La Stazione Sperimentale di Reggio Calabria, in collaborazione con il Consorzio, procederà all'emanazione di precise norme di riferimento che, in base ai dati analitici ed organolettici, permettano di effettuare la classificazione delle essenze e conseguentemente gli usi consentiti.

 

     Art. 19. Conferimento Essenze.

     1. Le partite di essenza di bergamotto prodotte presso gli impianti di trasformazione autorizzati, consegnate all'ammasso, saranno classificate secondo le norme di cui all'articolo precedente.

     2. All'atto del conferimento, il Consorzio procede al prelevamento di cinque campioni per ogni conferente. Di questi, due campioni vengono chiusi col sigillo del Consorzio e consegnati al conferente, tre campioni chiusi col sigillo del conferente sono trattenuti dal Consorzio.

     3. Uno dei tre campioni trattenuti dal Consorzio è sottoposto dalla Stazione Sperimentale a tutte le analisi chimiche necessarie a stabilire la conformità dell'essenza naturale di bergamotto ai parametri di cui al precedente articolo.

     4. Il risultato dell'indagine analitica sarà notificato, a cura del Consorzio, al conferente, il quale provvederà a versare la somma per le spese delle analisi.

 

     Art. 20. Essenze conformi.

     1. Tutte le essenze conformi ai requisiti di qualità sono commercializzate con il marchio del Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria.

 

     Art. 21. Essenze non conformi.

     1. Le essenze non conformi ai requisiti di qualità dichiarate manifestamente non genuine sono confiscate e distrutte a cura del Consorzio che provvederà alla revoca dell'autorizzazione alla trasformazione al titolare della partita.

     2. Il costo dell'operazione, che sarà quantificato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sarà a carico del trasformatore.

     3. Le essenze che presentino alterazioni attribuibili alla tecnologia di lavorazione e conservazione e/o difetti attribuibili all'andamento stagionale, possono essere ammassate solo se le anormalità non sono di entità tale da escludere l'utilizzazione.

     4. In tal caso il Consorzio ha l'obbligo di revocare l'autorizzazione alla trasformazione al fine di giungere all'esatta determinazione delle cause della cattiva qualità dell'essenza prodotta.

     5. Allo scopo di evitare adulterazioni delle essenze, eventuali partite di miscele di olio essenziale, i miscugli per profumeria ed il nero di bergamotto, corredate di certificazione rilasciata dalla Stazione Sperimentale sono ammassate al Consorzio, che ne decide, a seguito di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il più opportuno impiego ed il valore.

 

     Art. 22. Responsabilità del Consorzio.

     1. Il Consorzio risponde del prodotto ammassato, della sua conservazione e a tal fine ricorre a forme assicurative che prevedano anche casi di forza maggiore.

 

     Art. 23. Prezzi di vendita.

     1. Gli acconti da corrispondere ai soci conferitori sono determinati all'inizio dell'annata dal Consiglio di Amministrazione.

     2. I prezzi e le variazioni dei prezzi di vendita dell'essenza nel corso dell'annata, stabiliti sulla base dei costi di produzione e dell'andamento del mercato, vanno deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 24. Norme per la vendita.

     1. Tutta l'essenza posta in vendita con il marchio del Consorzio del Bergamotto deve essere confezionata secondo le norme del D.M. 18/11/1970 e del D.M. 13/11/1974.

     2. Per ogni partita posta in vendita si provvederà a sigillare i recipienti e, quindi, ad apporre il marchio.

     3. E' vietato ai rivenditori rimuovere o alterare il sigillo o il marchio.

     4. Il commerciante che acquista essenza di bergamotto non confezionata a norma del precedente comma 1 del presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 29 novembre 1973, n. 835.

     5. Tutta l'essenza destinata all'esportazione deve rispondere ai requisiti richiesti dalla Legge 4 maggio 1982, n. 170, dalla presente legge e dalla normativa comunitaria.

     6. In base al tipo di domanda espressa dagli acquirenti nazionali, europei ed extra-europei, il Consorzio provvederà a diversificare l'offerta di essenza attraverso l'ottenimento di prodotti derivati quali: essenza di bergamotto deterpenata, essenza di bergamotto desesquiterpenata, essenza di bergamotto defurocumarinizzata, essenza di bergamotto distillata, distillato di feccia, succhi e ogni altro derivato. Ogni tipologia può essere posta in commercio solo se corredata da attestazione di conformità rilasciata dalla Stazione Sperimentale e secondo quanto specificato dalla presente legge.

     7. La Regione prenderà tutte le iniziative necessarie per assicurare l'intervento delle autorità dello Stato al fine di impedire l'immissione sul mercato e l'esportazione clandestina dell'essenza di bergamotto in attuazione delle sanzioni amministrative già previste dalla legge 29 novembre 1973, n. 835, dalle norme del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, modificata con la legge 2 gennaio 1951, n. 27 e dalle altre leggi nazionali e comunitarie vigenti.

 

     Art. 25. Organizzazione commerciale.

     1. Per la collocazione dell'essenza sul mercato di consumo, il Consorzio utilizza l'esistente organizzazione commerciale, altre agenzie di commercio e stipula accordi commerciali con gli esportatori ed i trasformatori iscritti all'albo degli esportatori.

     2. Utilizza, attraverso accordi di filiera mirati a rafforzare la capacità commerciale, gli strumenti finanziari regionali, statali e comunitari previsti per aumentare la capacità di penetrazione sui mercati.

 

     Art. 26. Gestione amministrativa.

     1. Il ricavato delle vendite dell'essenza di bergamotto effettuate dal Consorzio, al netto delle spese di gestione non coperte dalle quote del contributo regionale, sarà distribuito dal Consorzio ai conferenti.

     2. Le spese di lavorazione, al netto del ricavo della vendita dei sottoprodotti e di una quota del contributo regionale deliberato ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, saranno attribuite ai soci che utilizzano gli impianti consortili per la trasformazione e trattenute in fase di liquidazione.

     3. Il riparto finale dell'essenza venduta in ciascuna annata si effettua mediante rendiconto generale approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

     4. Alla fine di ciascuna annata l'essenza rimasta eventualmente invenduta sarà considerata come conferita nell'annata successiva.

     5. Il Consiglio di Amministrazione, a chiusura dell'esercizio di competenza e dopo la vendita dell'essenza ammassata, provvederà alla determinazione della somma da liquidare ai soci conferenti della campagna precedente in base ai prezzi di vendita.

 

     Art. 27. Gestione, lavorazione e ammasso.

     1. Per la lavorazione dei frutti di bergamotto presso gli impianti consortili, il Consorzio mantiene gestione separata da quella dell'ammasso.

     2. Il Consiglio di Amministrazione fissa anno per anno le norme per la lavorazione dei frutti.

     3. La spesa di lavorazione dei frutti, comprensiva della quota di ammortamento degli impianti di estrazione, sarà coperta dalla vendita dei sottoprodotti della lavorazione, da una quota del contributo regionale deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dalle quote a carico dei soci, in misura proporzionale alla quantità di frutti conferita.

 

     Art. 28. Contributo dei soci.

     1. Il Consorzio, su delibera del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea, può imporre ai soci produttori un prelevamento sul ricavato della vendita, non superiore al 5%, ad integrazione dei fondi da utilizzarsi ai fini istituzionali di cui all'art. 2.

 

     Art. 29. Patrimonio.

     1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dal netto risultante dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 1999.

 

     Art. 30. Risanamento.

     1. La Regione Calabria, sulla base delle conclusioni e dei piani predisposti annualmente dal Consorzio, stabilirà gli interventi di natura sia strutturale che finanziaria per consentire il superamento di situazioni di crisi e l'eliminazione di eventuali passività onerose attraverso tutti gli strumenti previsti per gli enti di diritto pubblico.

 

     Art. 31. Norma finanziaria.

     1. Al fine di conseguire le finalità generali previste dalla presente legge è autorizzata a carico dello stato di previsione della spesa della Regione la concessione di un contributo ordinario annuale a favore del Consorzio, di lire due miliardi da inserire nella legge finanziaria, da iscriversi nel capitolo 5122202 denominato: "Contributo al Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria a sostegno e sviluppo della produzione del bergamotto e dei suoi derivati".

     2. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere al Consorzio, per l'anno di competenza, il contributo in tre rate uguali.

     3. L'erogazione della terza rata del contributo medesimo è subordinata alla presentazione del conto economico relativo all'esercizio precedente.

 

     Art. 32. Comitato di settore.

     1. E' istituito un Comitato di settore che ha come scopo principale quello di stabilire criteri e condizioni per procedere alla stipula di accordi interprofessionali tra tutti gli attori della filiera del bergamotto e di orientamento per la contrattazione di settore per la trasformazione e la commercializzazione dell'essenza.

     2. Esso è costituito:

     - da un esperto nominato dal Consiglio regionale;

     - dal Capo dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura;

     - dal Presidente e/o Direttore del Consorzio del Bergamotto;

     - dal Presidente e/o Direttore della Stazione Sperimentale;

     - dal Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria;

     - da un rappresentante dell'ICE;

     - da un rappresentante degli industriali;

     - da un rappresentante dei commercianti esportatori;

     - da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali.

     3. Il suddetto Comitato potrà, inoltre, esprimere pareri ed avanzare proposte in materia di:

     1) programmazione economica del settore e fungere in tal modo da supporto agli organi preposti per ciò che attiene i programmi regionali e nazionali di sviluppo;

     2) produzione agricola ed agro-industriale in rapporto all'evoluzione del mercato legato ai prodotti e sottoprodotti della trasformazione del bergamotto;

     3) iniziative da intraprendere per migliorare, valorizzare e tutelare il bergamotto ed i suoi derivati.

 

     Art. 33. Norme transitorie.

     1. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e comunque dopo la redazione del Catasto del Bergamotto, si dovrà procedere all'insediamento del Consiglio di Amministrazione secondo le norme previste dalla presente legge.

     2. Il Presidente della Giunta regionale convocherà le elezioni per le nomine dei rappresentanti dei produttori di bergamotto e fisserà la data di insediamento del Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 34. Rendiconto patrimoniale.

     1. Alla prima riunione successiva all'elezione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, sulla base di una relazione del Presidente dell'Ente, predisporrà il rendiconto patrimoniale ed amministrativo, una relazione sulla situazione del Consorzio, un piano di riorganizzazione e ristrutturazione del settore alla luce dei nuovi obiettivi posti.

     2. Tali atti dovranno essere presentati alla Regione per l'esame e l'approvazione.

     3. Sulla base degli stessi la Regione stabilirà, di concerto con il Consorzio, gli interventi, di qualsivoglia natura, finalizzati all'eventuale risanamento con l'eliminazione delle passività pregresse, affinché il Consorzio possa assolvere ai compiti istituzionali previsti dall'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 35. Statuto e Regolamenti.

     1. Entro il termine perentorio di sei mesi dall'insediamento, il nuovo Consiglio di Amministrazione procederà alla stesura dello Statuto, del Regolamento dei conferimenti e del Regolamento della trasformazione.

     2. Lo Statuto ed i Regolamenti dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ed alla ratifica della Regione Calabria.

     3. Fino all'approvazione del nuovo Statuto varranno le norme dello Statuto vigente purché non in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 36. Fondo di rotazione.

     1. E' costituito a favore del Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria un Fondo di Rotazione finalizzato alle anticipazioni ai soci conferenti dei frutti di bergamotto ed alle spese di gestione del Consorzio stesso.

     2. L'ammontare iniziale del suddetto fondo di rotazione denominato "Contributo speciale al Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria a sostegno e sviluppo della produzione del bergamotto e dei suoi derivati", sarà determinato per ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria di accompagno.

     3. Il Fondo di Rotazione sarà ricostituito annualmente per un verso dalla vendita di essenza e dei sottoprodotti, per altro verso, dal contributo annuale regionale di cui al precedente art. 31.

 

     Art. 37. Pubblicazione.

     1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.