§ 3.7.4 - L.R. 24 febbraio 1998, n. 5.
Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.7 sport e tempo libero
Data:24/02/1998
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi.
Art. 3.  Domande.
Art. 4.  Concessione ed erogazione.
Art. 5.  Interventi di adeguamenti.
Art. 6.  Domande.
Art. 7.  Concessione dei contributi.
Art. 8.  Disposizioni finanziarie.


§ 3.7.4 - L.R. 24 febbraio 1998, n. 5.

Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili.

(B.U. n. 22 del 27 febbraio 1998).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive, in favore delle persone disabili, considerando la pratica delle stesse un servizio sociale ed un elemento basilare di formazione psicofisica.

     2. Alle società, associazioni, federazioni sportive è riconosciuta primaria importanza nel raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge.

     3. In attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 2, la Regione concede, ai soggetti ivi indicati, i contributi previsti negli articoli 2 e 5 della presente legge.

 

     Art. 2. Interventi.

     1. I contributi sono concessi alle società sportive e alle associazioni operanti nelle varie attività riconosciute dal CONI, che promuovono la partecipazione di persone disabili alla pratica sportiva, esclusivamente per le seguenti finalità:

     a) spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive;

     b) spese inerenti le manifestazioni sportive aperte anche ai disabili;

     c) spese per istruttori, tecnici e medici specifici agli atleti disabili;

     d) spese per interventi per corsi specifici a favore di istruttori di atleti disabili.

     2. Sono ammessi ai contributi di cui al comma 1 anche le società e associazioni composte prevalentemente di disabili che partecipano o programmano attività e iniziative sportive riconosciute dal CONI.

     3. Sono esclusi dai contributi interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa.

 

     Art. 3. Domande.

     1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, debbono essere inoltrate alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

     2. Ai fini della concessione di contributi i richiedenti debbono produrre la seguente documentazione:

     a) istanza della società o associazioni con la quale si richiede il contributo;

     b) atto costitutivo della società o associazione;

     c) elenco nominativo dei tesserati con evidenziazione dell'handicap;

     d) parere favorevole dell'organo federale competente;

     e) documentazione giustificativa delle spese sostenute.

     3. Le società e le associazioni possono presentare, per le finalità della presente legge, più domande di contributo riferite allo stesso anno finanziario.

     4. Nella prima applicazione della legge le domande vanno presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Concessione ed erogazione.

     1. I contributi di cui al precedente articolo 3 sono concessi con deliberazione della Giunta regionale che, sentita la Commissione consiliare competente, individua i criteri per l'ammissione delle domande, l'assegnazione e l'erogazione dei medesimi contributi.

 

     Art. 5. Interventi di adeguamenti.

     1. Ai comuni singoli o associati sono concessi contributi pluriennali nelle spese necessarie per l'adeguamento delle strutture sportive alla necessità della pratica sportiva da parte dei disabili.

     2. Gli impianti sportivi per la cui realizzazione sono richiesti i contributi regionali, devono essere adeguati alle finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.

     3. Le provvidenze di cui al presente articolo possono essere concesse, tramite i comuni, anche per l'adeguamento di strutture sportive private, purché gestite da società affiliate alla competente federazione del CONI, e con attività finalizzata esclusivamente per gli atleti disabili.

     4. Gli interventi di adeguamento delle strutture sportive private sono realizzati, anche in deroga alle prescrizioni dei regolamenti edilizi comunali, tenuto conto delle prescrizioni tecniche fissate con D.M. 14 giugno 1989, n. 236.

     5. Le provvidenze di cui al comma 3 si cumulano con quelle derivanti dal riparto del fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13.

 

     Art. 6. Domande.

     1. Entro l'1 marzo di ogni anno il sindaco del comune interessato presenta alla Giunta regionale, anche per le strutture private, domanda tesa alla concessione dei contributi di cui all'articolo 5.

     2. Alla domanda deve essere allegata, anche in fase di istruttoria, la seguente documentazione:

     a) progetto degli adeguamenti con la relativa relazione tecnica;

     b) preventivo delle spese da sostenere e piano finanziario con il contributo regionale.

 

     Art. 7. Concessione dei contributi.

     1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera entro il 31 maggio di ogni anno la concessione dei finanziamenti tenendo conto dell'ammontare delle spese riconosciute ammissibili e delle disponibilità di bilancio.

     2. Qualora lo stanziamento sopra indicato non risultasse interamente utilizzato alla scadenza dei termini fissati, la Giunta regionale potrà disporre la riapertura dei termini per la richiesta dei finanziamenti.

     3. La mancata corrispondenza delle opere a quelle risultanti nella documentazione acquisita nella domanda comporta la revoca della concessione del finanziamento e il recupero del contributo eventualmente erogato.

 

     Art. 8. Disposizioni finanziarie.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1997 in lire 150.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997.

     2. La predetta disponibilità di bilancio è autorizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 3314103 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1998 con la denominazione «Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili» e lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 150.000.000.

     3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1998 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie della Regione, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria collegata.