§ 3.6.4 - L.R. 5 dicembre 2003, n. 25.
Istituzione della giornata regionale contro ogni forma di terrorismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.6 celebrazioni e ricorrenze
Data:05/12/2003
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Giornata regionale contro ogni forma di terrorismo
Art. 2.  Modalità di realizzazione
Art. 3.  Disposizione finanziaria


§ 3.6.4 - L.R. 5 dicembre 2003, n. 25.

Istituzione della giornata regionale contro ogni forma di terrorismo.

(B.U. 9 dicembre 2003, n. 22 - S.S. n. 4).

 

     Art. 1. Giornata regionale contro ogni forma di terrorismo

     1. In memoria delle vittime del terrorismo, la Regione Calabria istituisce la «Giornata Regionale contro ogni forma di terrorismo», da celebrarsi ogni anno il dodici di novembre, al fine di promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione contro il fenomeno del terrorismo, nazionale ed internazionale, su tutto il territorio calabrese.

 

          Art. 2. Modalità di realizzazione

     1. In occasione della «Giornata regionale contro ogni forma di terrorismo» la Regione organizza manifestazioni, convegni, e ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della lotta al terrorismo nella società calabrese.

     2. Il programma delle iniziative è proposto e curato dalla 1a Commissione Consiliare – Politiche Istituzionali di concerto con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. In fase di organizzazione potranno essere coinvolte le forze dell’Ordine, nonche´ gli Enti, le Istituzioni scolastiche e le Associazioni ispirate ai principi di solidarietà, pace e libertà.

 

          Art. 3. Disposizione finanziaria

     1. La spesa per l’attuazione della presente legge, quantificata in C 25.000,00, rientra in un apposito capitolo nello stanziamento previsto nell’ambito dell’unità previsionale di base del bilancio di previsione per l’esercizio 2004 del Consiglio Regionale.