§ 3.4.29 - L.R. 2 maggio 2001, n. 14.
Riconoscimento della Fondazione Rubbettino - Cosenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 informazione e cultura
Data:02/05/2001
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Calabria, al fine di favorire la diffusione della cultura ed ogni iniziativa volta ad inserire la Calabria nei circuiti nazionale ed internazionali, riconosce la rilevanza [...]
Art. 2.      1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è stanziata annualmente una somma idonea a far fronte a tutte le iniziative della Fondazione, che persegue statutariamente le [...]
Art. 3.      1. Entro il 30 marzo di ciascun anno la Fondazione è tenuta a presentare alla Giunta regionale, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta o in corso di [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 2001 in lire 100.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 "Fondo occorrente per far fronte agli [...]


§ 3.4.29 - L.R. 2 maggio 2001, n. 14.

Riconoscimento della Fondazione Rubbettino - Cosenza.

(B.U. n. 42 del 10 maggio 2001).

 

Art. 1.

     1. La Regione Calabria, al fine di favorire la diffusione della cultura ed ogni iniziativa volta ad inserire la Calabria nei circuiti nazionale ed internazionali, riconosce la rilevanza socio-culturale delle iniziative promosse dalla Fondazione Rubbettino di Cosenza, ente morale, sostenendone finanziariamente l'attività culturale.

 

     Art. 2.

     1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è stanziata annualmente una somma idonea a far fronte a tutte le iniziative della Fondazione, che persegue statutariamente le finalità della promozione della cultura, nella forma più ampia e con particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale, la diffusione del libro, l'educazione alla lettura e a diffondere la cultura e il libro anche attraverso la stipulazione di accordi e commesse di ricerca per temi con specialisti, singoli o di gruppo, Istituti Universitari, Enti nazionali ed esperti; la partecipazione ad iniziative dello stesso tipo con altre Fondazioni ed Istituzioni italiane od estere; l'organizzazione e presentazione di seminari e convegni di studio, nazionali ed internazionali, cicli e corsi di insegnamento, nonché partecipare ad iniziative dello stesso tipo con altre Fondazioni ed Istituzioni italiane ed estere; a dar vita ad un proprio Centro di studi e presentazione con biblioteca, ed archivio storico annessi, per effettuare direttamente studi e ricerche, anche avvalendosi di borsisti e ricercatori interni. A dar vita ad un periodico per informare sulla sua attività e per pubblicare contributi a questa relativi; a dar vita ad una o più collane di pubblicazione accoglienti opere coerenti con gli scopi della Fondazione.

 

     Art. 3.

     1. Entro il 30 marzo di ciascun anno la Fondazione è tenuta a presentare alla Giunta regionale, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta o in corso di svolgimento e sui programmi di attività da svolgere nell'anno successivo, nonché il conto consuntivo e quello preventivo.

     2. La mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma, comporta la perdita del diritto ad ottenere il contributo previsto dalla presente legge.

 

     Art. 4.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 2001 in lire 100.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)" dello stato di previsione della spesa per l'anno 2001, che viene ridotto del medesimo importo.

     2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 3132170 che istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2001 con la denominazione "Contributo alla Fondazione Rubbettino con sede in Cosenza" e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 100.000.000.

     3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie della Regione, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.