§ 3.3.2 - L.R. 26 maggio 1979, n. 6.
Norme per la soppressione dei patronati scolastici e dei consorzi dei patronati.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:26/05/1979
Numero:6


Sommario
Art. 1.      Ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616, i consigli di amministrazione dei patronati scolastici e dei consorzi provinciali dei patronati scolastici sono sciolti; le [...]
Art. 2.      A decorrere dal 1° settembre 1978 i Presidenti in carica dei consigli di amministrazione dei patronati scolastici o i commissari preposti a tali compiti assumono le funzioni di commissari [...]
Art. 3.      Il commissario provvede alla rilevazione della consistenza patrimoniale del patronato, alla descrizione ed alla catalogazione dei beni.
Art. 4.      A decorrere dal primo settembre 1978 i Presidenti in carica dei consigli di amministrazione dei consorzi dei patronati scolastici o i commissari preposti a tali compiti assumono le funzioni di [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.3.2 - L.R. 26 maggio 1979, n. 6.

Norme per la soppressione dei patronati scolastici e dei consorzi dei patronati.

(B.U. n. 16 del 2 giugno 1979).

 

Art. 1.

     Ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616, i consigli di amministrazione dei patronati scolastici e dei consorzi provinciali dei patronati scolastici sono sciolti; le funzioni, i servizi e i beni già appartenenti a tali enti sono attribuiti ai comuni a decorrere dal 1° settembre 1978.

 

     Art. 2.

     A decorrere dal 1° settembre 1978 i Presidenti in carica dei consigli di amministrazione dei patronati scolastici o i commissari preposti a tali compiti assumono le funzioni di commissari liquidatori per il passaggio dei beni, del personale e dei servizi.

     I commissari, in un periodo non superiore a tre mesi, compiono tutte le operazioni di trasferimento e svolgono inoltre le funzioni di ordinaria amministrazione, assicurando la continuità dei servizi.

     I commissari liquidatori provvedono alla ricognizione del personale dipendente, in servizio all'entrata in vigore della presente legge.

     Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 1977 è assegnato ai comuni interessati con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al comma precedente e già costituiti alla data del 31 dicembre 1977, i comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti estinti.

 

     Art. 3.

     Il commissario provvede alla rilevazione della consistenza patrimoniale del patronato, alla descrizione ed alla catalogazione dei beni.

     Al termine della procedura di trasferimento, il commissario liquidatore presenta una relazione sulle operazioni, di cui all'articolo 2, al consiglio comunale competente e ne dà comunicazione alla giunta regionale, dichiarando formalmente chiuse le operazioni stesse.

 

     Art. 4.

     A decorrere dal primo settembre 1978 i Presidenti in carica dei consigli di amministrazione dei consorzi dei patronati scolastici o i commissari preposti a tali compiti assumono le funzioni di commissari liquidatori per il passaggio dei beni, dei servizi e del personale.

     I commissari restano in carica per tre mesi ed in tale periodo Compiono le operazioni di trasferimento.

     La ricognizione dei beni e dei servizi esercitati dal consorzio dei patronati scolastici viene effettuata dal commissario liquidatore con le, modalità di cui agli articoli 2 e 3. Destinatari del trasferimento sono i comuni interessati e la relazione conclusiva dovrà essere presentata alla regione ed ai consigli comunali dei comuni competenti.

     I beni immobili già di proprietà dei consorzi dei patronati sono attribuiti al comune nel cui ambito territoriale sono ubicati.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.