§ 3.2.8 - L.R. 17 agosto 1984, n. 22.
Prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:17/08/1984
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.      Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite:
Art. 3.  (Criteri).
Art. 4.  (Interventi sociali e iniziative terapeutiche).
Art. 5.  Compiti dei C.A.T.
Art. 5 bis.  Organico dei C.A.T.
Art. 5 ter.  Ambiti territoriali dei C.A.T.
Art. 5 qua ter. Servizio Regionale di Documentazione.
Art. 6.  (Funzioni del C.R.S.).
Art. 7.  (Attività della Regione).
Art. 8.  (Piano regionale di intervento).
Art. 9.  (Volontariato).
Art. 9 bis.  Convenzioni e Albo Regionale degli Enti Ausiliari
Art. 10.      La Regione, attraverso le UU.SS.LL., promuove attività di aggiornamento e formazione rivolte agli operatori socio-sanitari impegnati nelle attività previste dalla presente legge.
Art. 10 bis.  Istituzione dei S.A.T.
Art. 10 ter.  Organico dei S.A.T. e norme di attuazione
Art. 11.  (Norme finanziarie).
Art. 12.  (Norme finali e transitorie).
Art. 12 bis. 
Art. 13.      Il Consiglio regionale in prima attuazione della presente legge approva il piano annuale di cui all'articolo 8 entro il 31 ottobre 1984.
Art. 14.      All'onere di lire 400 milioni derivanti dalla presente legge si provvede con la disponibilità esistente sul Capitolo 4231105 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio [...]


§ 3.2.8 - L.R. 17 agosto 1984, n. 22.

Prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze.

(B.U. n. 65 del 24 agosto 1984).

 

Art. 1. (Finalità).

     La Regione Calabria, in attuazione della legge dello Stato 22 dicembre 1975, n. 685, promuove e coordina il complesso degli interventi, in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze.

     Agli effetti della presente legge il termine tossicodipendenza indica, oltre agli stati derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche quelli derivanti dall'alcolismo nonché da altre tossicomanie.

 

     Art. 2.

     Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite:

     a) dai Comuni singoli o associati o dalle loro strutture operative mediante la gestione di tutte le funzioni inerenti agli interventi secondo la disciplina di cui alla legge regionale 18/1980 ed alla legge regionale 18/1981.

     b) attraverso l'attività dei Coordinamenti Assistenza

Tossicodipendenze (C.A.T.);

     c) attraverso l'attività degli organi regionali e del Consiglio regionale.

 

     Art. 3. (Criteri).

     I Comuni singoli o associati e le loro strutture operative predispongono l'attuazione degli interventi sia sanitari che sociali nel rispetto dei seguenti principi, posti ai sensi degli articoli 25, 2° comma e 32, 2° comma, della legge 24 luglio 1975, n. 685:

     1) divieto di istituire servizi specifici rivolti esclusivamente ad assolvere i compiti di cui alla presente legge;

     2) obbligo del rispetto della personalità degli assistiti e divieto di esercitare costrizioni, secondo quanto indicato dall'articolo 32 della Costituzione e della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

 

     Art. 4. (Interventi sociali e iniziative terapeutiche).

     I Comuni singoli o associati e le loro strutture operative garantiscono ai tossicodipendenti tutte le forme di intervento sociale e di iniziative terapeutiche mediante l'utilizzazione dei normali servizi sociali e sanitari e dei presidi ospedalieri ed ambulatoriali ad esclusione degli Ospedali Psichiatrici.

     Gli interventi sociali possono riguardare:

     1) prestazioni urgenti di carattere economico;

     2) programmi individuali di reinserimento familiare, sociale e lavorativo, anche attraverso forme di incentivazioni economiche a piccole aziende e/o aziende artigiane che assumano ex tossicodipendenti;

     3) formazione o sostegno di comunità, di cooperative o di gruppi, a carattere non settoriale, che promuovono il recupero psichico, sociale e lavorativo dei soggetti interessati con l'apporto il più ampio possibile di gruppi giovanili, centri culturali, associazioni di volontariato.

     Le iniziative terapeutiche possono riguardare:

     1) le terapie di devezzamento in stato di degenza ospedaliera e comunque ogni forma di sostegno sanitario;

     2) la somministrazione di farmaci ad azione analgesiconarcotica o ad essa antagonisti;

     3) forme psicoterapiche individuali e di gruppo.

 

     Art. 5. Compiti dei C.A.T. [1]

     Sono istituiti presso le Unità Socio Sanitarie Locali n. 9, 16, 18, 31, i Coordinamenti Assistenza Tossicodipendenti CAT (ex CMAS) con l'obiettivo di assicurare una adeguata organizzazione degli interventi socio-sanitari i quali oltre ad assicurare l'espletamento dei compiti già affidati ai CMAS dalla legge 685/75, provvedono, sulla base degli indirizzi della Regione ed in collegamento con i servizi delle Unità Socio Sanitarie Locali ad attuare i seguenti interventi:

     a) proporre criteri e modalità per l'effettuazione dei piani terapeutici-riabilitativi fornendo consulenza ed ausilio alle Unità Socio Sanitarie Locali interessate;

     b) realizzare un organico coordinamento delle attività e dei servizi socio-sanitari previsti dalla presente legge;

     c) elaborare programmi e strumenti di informazione e prevenzione nel campo delle tossicodipendenze in collegamento con gli altri servizi delle Unità Socio Sanitarie Locali e con gli organi scolastici competenti;

     d) coordinare i collegamenti con le autorità giudiziarie, gli istituti di prevenzione e pena, le forze dell'ordine ed i

servizi delle Unità Socio Sanitarie Locali;

     e) raccogliere i dati statistici ed epidemiologici relativi al fenomeno nonché i dati riferiti alle segnalazioni di cui agli articoli 95 e 96 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, i quali, coordinati in relazione annuali, dovranno essere inviati al Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze istituito presso l'Assessorato regionale alla Sanità entro il 31 gennaio di ogni anno;

     f) elaborare mappe territoriali di rischio per impostare adeguati interventi di prevenzione e relativi preventivi di spesa;

     g) gestire il sistema informativo per la sorveglianza del fenomeno, il monitoraggio delle attività effettuate e la valutazione di efficacia degli interventi attuati;

     h) promuovere ed organizzare corsi per l'aggiornamento periodico degli operatori dei servizi socio-sanitari delle Unità Socio Sanitarie Locali competenti e del volontariato impegnati nel settore;

     i) predisporre, attuare e verificare i progetti obiettivi specifici del settore, sentite le Unità Socio Sanitarie Locali interessate ed in attuazione delle direttive del Comitato Tecnico Regionale;

     l) adempiere agli articoli 97, 99, 100 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, relativi ai provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria e dal Tribunale dei minori.

 

     Art. 5 bis. Organico dei C.A.T. [1]

     L'organico dei C.A.T. è così costituito:

     N. 2 Medici (1 Assistente Medico e 1 Coadiutore Sanitario)

     N. 3 Psicologi (1 Collaboratore e 2 Coadiutori)

     N. 2 Sociologi (1 Dirigente e 1 Coadiutore)

     N. 4 Assistenti Sociali (2 Collaboratori e 2 Coordinatori)

     N. 2 Amministrativi (1 Coadiutore e 1 Assistente Amministrativo)

     N. 1 Operatore d'informatica

     N. 2 Commessi.

     Il CAT di Catanzaro per il funzionamento del Servizio Documentazione avrà nel prossimo organico un Assistente Amministrativo in più.

     L'attività dei Coordinamenti Assistenza Tossicodipendenti (CAT) è diretta dal Sociologo di posizione funzionale apicale.

     Le Unità Socio Sanitarie Locali interessate dotano i CAT di ambienti, servizi ed attrezzature idonee per l'espletamento dei compiti istituzionali.

     Il Comitato Tecnico di cui al successivo articolo 6 coordina l'attività dei C.A.T..

 

     Art. 5 ter. Ambiti territoriali dei C.A.T. [1]

     I C.A.T. sono presidi socio-sanitari delle Unità Socio Sanitarie Locali territorialmente competenti e svolgono le proprie funzioni a servizio di tutte le Unità Socio Sanitarie Locali con i seguenti ambiti territoriali:

     a) C.A.T. di Cosenza, competente per le Unità Socio Sanitarie Locali n. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12;

     b) C.A.T. di Crotone, competente per le Unità Socio Sanitarie Locali n. 5, 7, 13, 14, 15, 16;

     c) C.A.T. di Catanzaro, competente per le Unità Socio Sanitarie Locali n. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;

     d) C.A.T. di Reggio Calabria, competente per le Unità Socio Sanitarie Locali n. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

     I C.A.T. coordinano le attività dei S.A.T. ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e relazionano a fine anno sugli interventi effettuati ed i risultati conseguiti al Comitato tecnico per la prevenzione delle tossicodipendenze.

 

     Art. 5 quater. Servizio Regionale di Documentazione. [2]

     E' istituito presso il C.A.T. di Catanzaro il Servizio Regionale di Documentazione, finalizzato alla informazione e prevenzione delle tossicodipendenze aventi altresì l'obiettivo di fornire agli operatori interessati un costante aggiornamento, come già definito dalla Giunta regionale con la delibera n. 5940 del 28 dicembre 1987.

     Al servizio verrà erogato un contributo annuo per il costante aggiornamento del materiale didattico.

     La Direzione del Servizio Regionale di documentazione è affidata al responsabile del C.A.T. di Catanzaro ed il controllo sulle attività è svolto dal Comitato Tecnico Regionale.

     Il Servizio Regionale di Documentazione è a disposizione degli operatori di tutte le Unità Socio Sanitarie Locali della Regione Calabria e del Volontariato Sociale.

 

     Art. 6. (Funzioni del C.R.S.).

     La Regione, al fine di avere consulenze per quanto concerne:

     - l'educazione sanitaria;

     - la prevenzione;

     - i piani di intervento;

     - attività di volontariato e di reinserimento sociale di cui alla presente legge, si avvale di un Comitato tecnico composto da:

     - un operatore socio-sanitario per ogni C.A.T. nominato dal Comitato di gestione della USL territorialmente competente;

     - un rappresentante del volontariato nominato dal Consiglio regionale fra gli indicati dalle associazioni maggiormente rappresentative nella Regione;

     - un funzionario degli organi periferici del Ministero della Pubblica Istruzione designato dal Ministero stesso;

     - un funzionario delle forze di polizia, designato dal Ministero degli Interni;

     - un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri, designato dal Ministero della Difesa;

     - un rappresentante della Guardia di Finanza, designato dal Ministero delle Finanze;

     - i Presidenti delle sezioni specializzate di cui all'articolo 101 della legge 685/1975;

     - il Presidente del Tribunale per i minorenni;

     - due rappresentanti degli Istituti penitenziari del territorio designati dal Ministero di Grazia e Giustizia e scelti rispettivamente fra i direttori ed il Servizio Sociale.

 

     Art. 7. (Attività della Regione).

     L'Assessorato regionale alla Sanità, sentito il parere del Comitato tecnico impartisce le norme generali per la raccolta dei dati epidemiologici e statistici.

     Analizza i dati pervenuti tramite i C.A.T., cura l'ampia diffusione degli stessi e ne riferisce periodicamente al Consiglio regionale.

 

     Art. 8. (Piano regionale di intervento).

     Il Consiglio regionale approva annualmente entro il 31 marzo su proposta della Giunta regionale, previo parere della competente commissione regionale, il piano degli interventi nel campo delle tossicodipendenze.

     Il piano è formulato dall'Assessorato alla Sanità, sulla base della proposta del Comitato tecnico, e del programma di intervento predisposto dai Comuni e dalle UU.SS.LL. e prevede in particolare

     a) gli indirizzi generali per le attività di prevenzione, cura e riabilitazione;

     b) le attività di ricerca, studio e documentazione statistica, epidemiologia, psico-sociologica rivolte a conoscere il fenomeno delle tossicodipendenze in relazione alle cause socio-ambientali che ne favoriscono l'insorgenza;

     c) i progetti di formazione ed aggiornamento degli operatori;

     d) gli interventi finanziari.

 

     Art. 9. (Volontariato).

     Le attività di volontariato nel campo della prevenzione e della riabilitazione delle tossicodipendenze, quale espressione dell'impegno di solidarietà delle comunità locali, sono esercitate in coordinamento con le attività dei servizi dei Comuni singoli o associati e delle loro strutture operative e sotto la vigilanza degli stessi.

     Sarà favorita la partecipazione di ex tossicodipendenti ai programmi di prevenzione e riabilitazione.

 

     Art. 9 bis. Convenzioni e Albo Regionale degli Enti Ausiliari [3].

     Le Unità Socio Sanitarie Locali sedi di C.A.T. stipulano convenzioni con le associazioni di volontariato e le società cooperative che svolgono attività riabilitative in favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e o psicotrope, alcool compreso, secondo quanto contenuto nel decreto del Ministero della Sanità del 3 febbraio 1986.

     E' istituito presso la Regione Calabria, Assessorato alla Sanità l'Albo Regionale degli Enti delle Associazioni e del Volontariato Sociale.

     L'iscrizione all'Albo Regionale è deliberata, sentito il parere del C.A.T. territorialmente competente, nonché il Comitato Tecnico Regionale per le tossicodipendenze, dalla Giunta Regionale.

     La cancellazione dell'Albo Regionale, qualora vengono meno i requisiti richiesti, è deliberata dalla Giunta regionale sentito il parere del C.A.T. territorialmente competente, nonché il Comitato Tecnico Regionale per le tossicodipendenze.

     I requisiti per iscrizione all'Albo Regionale vengono definiti con delibera del Consiglio regionale, tenuto conto delle indicazioni del Ministero della Sanità.

 

     Art. 10.

     La Regione, attraverso le UU.SS.LL., promuove attività di aggiornamento e formazione rivolte agli operatori socio-sanitari impegnati nelle attività previste dalla presente legge.

     Tali attività vengono attuate attraverso le UU.SS.LL. con la consulenza e l'organizzazione dei Coordinamenti Assistenza

Tossicodipendenti sulla base dei bisogni rilevati dai Comuni o loro strutture operative.

 

     Art. 10 bis. Istituzione dei S.A.T. [6]

     Sono istituiti i Servizi Assistenza Tossicodipendenti (S.A.T.) presso le Unità Socio Sanitarie Locali sottoelencate:

 

 

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U.S.S.L.    Sede                 Competenza territoriale

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N. 1        Praia a Mare         UU.SS.SS.LL. nn. 1, 4, 10

N. 2        Castrovillari        U.S.S.L. n. 2

N. 3        Trebisacce           U.S.S.L. n. 3

N. 5        Corigliano C.        U.S.S.L. n. 5

N. 7        Cariati              U.S.S.L. n. 7

N. 9        Cosenza              UU.SS.SS.LL. nn. 9, 6, 8, 11, 12

N. 16       Crotone              UU.SS.SS.LL. nn. 16, 13, 14, 15

N. 17       Lamezia T.           U.S.S.L. n. 17

N. 18       Catanzaro            U.S.S.L. n. 18

N. 19       Chiaravalle C.       UU.SS.SS.LL. nn. 19, 21

N. 20       Soverato             U.S.S.L. n. 20

N. 22       Vibo Valentia        U.S.S.L. n. 22

N. 23       Nicotera             U.S.S.L. n. 23

N. 24       Siderno              UU.SS.SS.LL. nn. 24, 28

N. 25       Polistena            U.S.S.L. n. 25

N. 26       Palmi                UU.SS.SS.LL. nn. 26, 27

N. 30       Melito Porto S.      U.S.S.L. n. 30

N. 31       Reggio Cal.          UU.SS.SS.LL. nn. 29, 31

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     I S.A.T. sono servizi socio-sanitari operanti nel territorio attivati presso i presidi ospedalieri con le seguenti competenze:

     a) prendono in carico l'assistito e provvedono ai suoi bisogni sanitari e sociali;

     b) provvedono all'accertamento dello stato di tossicodipendenza da sostanze legali ed illegali (alcool compreso), formulano il necessario programma terapeutico in collaborazione con i C.A.T. e ne curano l'attuazione;

     c) collaborano con i C.A.T. per programmi mirati alle attività di prevenzione ed alla tutela della salute dei tossicodipendenti, coinvolgendo, ove possibile, la famiglia e le istituzioni pubbliche e private;

     d) attuano le convenzioni stipulate dalle Unità Sanitarie Locali con gli Istituti di Prevenzione e Pena ricadenti nel territorio di competenza, al fine di garantire l'assistenza per i tossicodipendenti detenuti;

     e) predispongono, ai fini della dissuefazione e della cura per patologie secondarie, le ammissioni presso le unità operative dei presidi ospedalieri interessati;

     f) richiedono tutti gli esami ritenuti utili per la attuazione del piano terapeutico:

     g) inviano al C.A.T. di competenza per ogni soggetto assistito una scheda sanitaria;

     h) collaborano con i Servizi sociali dei Comuni interessati alla realizzazione di interventi sociali e riabilitativi.

     Allo scopo di attuare interventi specifici riferiti all'abuso di bevande alcooliche i S.A.T. provvedono inoltre a:

     1) alla cura delle situazioni patologiche connesse all'abituale assunzione di alcool;

     2) all'attuazione di interventi sanitari di base, psicoterapici e psicologici ed ai trattamenti farmacologici sostitutivi;

     3) all'invio dei pazienti presso i reparti ospedalieri di medicina per gli interventi di competenza.

     Presso gli Ospedali delle Unità Sanitarie Locali possono essere istituiti i servizi di alcologia, o sezioni o unità alcologiche.

     Tali servizi sono organizzati in maniera dipartimentale in collegamento funzionale con una divisione ospedaliera, preferibilmente di medicina generale e utilizzano gli organici del reparto e del S.A.T., ove esista.

     Essi sono strutturati in ambulatorio, sale di riunioni e posti letto. I posti letto in numero di quattro su 32 vanno ottenuti anche riconvertendo i posti sottoutilizzati.

     Il personale del servizio di alcologia fa capo al responsabile della divisione dove ha sede il servizio stesso ed è coordinata per come previsto dal terzo comma del successivo articolo 10 ter.

 

     Art. 10 ter. Organico dei S.A.T. e norme di attuazione [4].

     L'organico dei S.A.T. è costituito da personale proprio comprendente le seguenti figure professionali:

     - 3 Medici (1 Coadiutore e 2 Assistenti)

     - 3 Infermieri professionali

     - 3 Psicologi (1 Coadiutore e 2 Collaboratori)

     - 3 Assistenti Sociali (1 Coadiutore e 2 Collaboratori)

     - 3 Ausiliari socio-sanitari.

     Il servizio dei S.A.T. è garantito tutti i giorni in due turni con esclusione dei giorni festivi nei quali l'orario sarà garantito in unico turno.

     L'attività dei S.A.T. è coordinata dal Direttore Sanitario del Presidio ospedaliero presso cui sono istituiti.

     Le Unità Socio Sanitarie Locali dotano i S.A.T. di ambienti, servizi ed attrezzature idonee.

     Entro il termine massimo di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Unità Socio Sanitarie Locali interessate provvedono alla istituzione dei S.A.T. ed alla relativa copertura delle piante organiche.

     Le assunzioni del personale potranno essere effettuate a condizione che sia data attuazione, in via preliminare, ai processi di mobilità previsti dal D.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325 e successive modificazioni e integrazioni.

     Con l'entrata in vigore della presente legge cessano le attività svolte autonomamente dai centri di somministrazione presso i presidi ospedalieri.

     L'ufficio di direzione, previo parere del direttore sanitario del presidio ospedaliero, autorizza individualmente i medici dei S.A.T. responsabili della somministrazione dei farmaci analgesico-narcotici. Delle autorizzazioni concesse è data notizia al Comitato tecnico regionale.

     I Presidi ospedalieri per i quali non è prevista l'istituzione del S.A.T., provvedono, ai fini della continuità terapeutica agli interventi riferiti alla somministrazione di farmaci analgesico-narcotici presso le divisioni di medicina.

     Per la somministrazione dei farmaci analgesico-narcotici i tossicodipendenti esibiscono il programma farmacologico predisposto dal C.A.T. e/o dal S.A.T. territorialmente competente.

     I presidi di cui al precedente nono comma annotano sul programma farmacologico tutte le somministrazioni effettuate.

 

     Art. 11. (Norme finanziarie).

     Le attività di cui alla presente legge sono finanziate attraverso:

     a) le quote annuali attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 103 della legge 685/1975;

     b) gli eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio della Regione;

     c) gli eventuali stanziamenti integrativi autonomamente stabiliti dagli Enti Locali;

     d) fondo sanitario nazionale.

 

     Art. 12. (Norme finali e transitorie).

     Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene costituito il Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

     Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione istituisce attività speciali di aggiornamento per tutti gli operatori socio-sanitari dei C.A.T. e per altri eventuali operatori dipendenti da Enti Locali e da presidi sanitari che saranno necessari per le attività di cui in precedenza.

     Tali attività potranno essere fra l'altro articolate in tirocinii teorico-pratici presso presidi e servizi italiani ed esteri, privilegiando gli approcci più qualificati nel senso della riabilitazione.

 

     Art. 12 bis. [5]

     Rientrano tra le attività di rilievo sanitario, con conseguente imputazione dei relativi oneri sul Fondo Sanitario Nazionale, i ricoveri in strutture protette, comunque denominate, che erogano prestazioni dirette in via esclusiva alla cura e/o al recupero fisico-psichico dei tossicodipendenti sia nella fase terapeutica di dissuefazione fisica sia in quella della rimozione della dipendenza psicologica dalle sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo programmi terapeutici concordati con i C.A.T..

     Nessun onere è imputato sul Fondo Nazionale per i periodi di assistenza finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo dei cittadini ovvero per l'attuazione delle convenzioni avente le stesse finalità.

 

     Art. 13.

     Il Consiglio regionale in prima attuazione della presente legge approva il piano annuale di cui all'articolo 8 entro il 31 ottobre 1984.

 

     Art. 14.

     All'onere di lire 400 milioni derivanti dalla presente legge si provvede con la disponibilità esistente sul Capitolo 4231105 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1984.

     Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

 

 


[1] L'originario art. 5 è stato così sostituito con art. 1 L.R. 20 aprile 1990, n. 27.

[1] L'originario art. 5 è stato così sostituito con art. 1 L.R. 20 aprile 1990, n. 27.

[1] L'originario art. 5 è stato così sostituito con art. 1 L.R. 20 aprile 1990, n. 27.

[2] Articolo aggiunto con art. 2 L.R. 20 aprile 1990, n. 27.

[3] Articolo aggiunto con art. 3 L.R. 20 aprile 1990, n. 27.

[6] Articolo aggiunto con art. 4 L.R. n. 27/1990 e successivamente così sostituito con art. 1 L.R. 20 aprile 1990, n. 28.

[4] Articolo aggiunto con art. 4 L.R. 20 aprile 1990, n. 27.

[5] Articolo aggiunto con art. 5 L.R. 20 aprile 1990, n. 27.