§ 3.2.5 - L.R. 22 maggio 1980, n. 10.
Norme per la promozione e lo sviluppo dell'assistenza domiciliare agli anziani e per la creazione di centri di incontro.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:22/05/1980
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Premessa).
Art. 2.  (Assistenza domiciliare).
Art. 3.  (Centri di incontro).
Art. 4.  (Servizi di mensa e lavanderia).
Art. 5.  (Forme di gestione).
Art. 6.  (Procedure).
Art. 7.  (Onere finanziario).


§ 3.2.5 - L.R. 22 maggio 1980, n. 10.

Norme per la promozione e lo sviluppo dell'assistenza domiciliare agli anziani e per la creazione di centri di incontro.

(B.U. n. 19 del 28 maggio 1980).

 

Art. 1. (Premessa).

     La Regione riconosce e tutela il diritto dell'anziano alla piena fruizione di servizi sociali, sanitari ed assistenziali che permettano il normale svolgimento della vita di relazione e favoriscano il permanere nel proprio ambito socio-culturale.

     A tal fine la Regione eroga contributi ai comuni, consorzi di comuni e comunità montane in proporzione agli oneri assunti per l'attività di aiuto domestico, per la vita di relazione svolte da collaboratori familiari e da altro personale necessario, nonché per la gestione di centri di incontro e per le prestazioni di mensa e lavanderia.

 

     Art. 2. (Assistenza domiciliare).

     L'assistenza domiciliare comprende una serie di prestazioni di aiuto domestico e di iniziative atte a mantenere ed assicurare la vita di relazione.

     La Regione contribuisce alle spese di gestione nella misura massima dell'80 per cento.

 

     Art. 3. (Centri di incontro).

     I centri di incontro, organizzati a base territoriale, hanno lo scopo di favorire le attività di animazione sociale, culturali di tempo libero.

     La Regione contribuisce nella misura massima del 70 per cento.

 

     Art. 4. (Servizi di mensa e lavanderia).

     Agli anziani, intendendo per tali coloro che hanno raggiunto l'età pensionabile, gli enti beneficiari dei contributi possono, inoltre, fornire servizi di mensa e lavanderia.

     La Regione contribuisce alle spese di gestione nella misura massima dell'80 per cento.

 

     Art. 5. (Forme di gestione).

     Gli enti beneficiari dei contributi regionali possono gestire direttamente i servizi previsti dalla presente legge oppure stipulare apposite convenzioni con altri enti operanti nel territorio.

     I servizi di cui alla presente legge sono gestiti con la più ampia partecipazione delle forze sociali e sindacali e dei cittadini presenti nel territorio.

     Gli enti beneficiari favoriscono, in particolare, la partecipazione volontaria per i servizi relativi ai centri di incontro ed alla vita di relazione.

 

     Art. 6. (Procedure).

     Per l'erogazione dei contributi gli enti di cui all'articolo 1 debbono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale con la documentazione comprovante il tipo del servizio, il numero e la qualifica del personale addetto ed il relativo onere di spesa.

     Le domande vanno presentate entro la data del 28 febbraio di ciascun anno.

     Entro il termine di giorni 60 dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Giunta regionale predispone il piano di ripartizione dei contributi che sarà approvato dal Consiglio regionale.

     Entro il mese di marzo di ciascun anno gli enti che hanno beneficiato dei contributi inviano al Presidente della Giunta regionale il consuntivo dell'anno precedente accompagnato da una relazione sull'attività svolta.

 

     Art. 7. (Onere finanziario).

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 500.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul Capitolo 7001202 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 4)» dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980.

     La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del Capitolo 4341103 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 con la denominazione «Spese per la promozione e lo sviluppo dell'assistenza domiciliare agli anziani e per la creazione di centri di incontro» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 500.000.000.

     Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1981 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.