§ 3.1.54 - L.R. 18 febbraio 1994, n. 8.
Modifica della legge regionale 28 giugno 1984, n. 17. Adeguamento dei compensi ai componenti le commissioni sanitarie per l'accertamento [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:18/02/1994
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. Ai componenti delle commissioni mediche per l'accertamento delle invalidità civili di cui all'art. 1, commi secondo e terzo, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, con esclusione dei sanitari [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1993, si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 1013101 dello stato di [...]


§ 3.1.54 - L.R. 18 febbraio 1994, n. 8.

Modifica della legge regionale 28 giugno 1984, n. 17. Adeguamento dei compensi ai componenti le commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni.

(B.U. n. 25 del 22 febbraio 1994).

 

Art. 1.

     1. Ai componenti delle commissioni mediche per l'accertamento delle invalidità civili di cui all'art. 1, commi secondo e terzo, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, con esclusione dei sanitari convenzionati dalla USSL ai sensi del D.P.R. 28 settembre 1990, n. 316, compete un gettone di presenza di lire settantamila per seduta e di lire diecimila per ciascun accertamento diagnostico effettuato in corso di seduta [1].

     2. A tali componenti è corrisposto un compenso di euro 25,00 per ogni accertamento diagnostico effettuato a domicilio [2].

     3. Ai segretari delle commissioni indicate al comma 1 compete un gettone di lire trentamila per seduta.

     4. L’aggiornamento triennale dei compensi di cui al presente articolo, secondo l’indice ISTAT, è effettuato dal Dipartimento Sanità entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei relativi dati sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato [3].

     4 bis: I compensi pregressi per aggiornamenti ISTAT non corrisposti alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36 sono corrisposti con le medesime modalità di cui al comma 4 [4].

 

     Art. 2.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1993, si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 1013101 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1993.

     2. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.


[1] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 36.

[2] Comma già modificato dall’art. 9 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 36 e così ulteriormente modificato dall’art. 5 della L.R. 2 marzo 2005, n. 8.

[3] Comma così sostituito dall’art. 9 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 36.

[4] Comma aggiunto dall’art. 32 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.