§ 3.1.25 - L.R. 24 aprile 1985, n. 24. [*]
Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Presidi Multizonali di Prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:24/04/1985
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Oggetto del provvedimento.
Art. 2.  I Presidi Multizonali di Prevenzione.
Art. 3.  Articolazione interna dei P. M. P.
Art. 4.  Settore fisico-ambientale.
Art. 5.  Commissione per la protezione sanitaria della popolazione dalle radiazioni ionizzanti.
Art. 6.  Settore chimico.
Art. 7.  Settore medico-bio-tossicologico.
Art. 8.  Settore veterinario.
Art. 9.  Settore impiantistico-antinfortunistico.
Art. 10.  Comitato di coordinamento.
Art. 11.  Comitato Tecnico-Consultivo.
Art. 12.  Programmazione degli interventi.
Art. 13.  Organico dei P.M.P.
Art. 14.  Responsabile del P.M.P.
Art. 15.  Attività di ispezione e di controllo.
Art. 16.  Ricorsi gerarchici impropri.
Art. 17.  Beni, attrezzature e personale.
Art. 18.  Norma finanziaria.


§ 3.1.25 - L.R. 24 aprile 1985, n. 24. [*]

Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Presidi Multizonali di Prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(B.U. n. 34 del 30 aprile 1985).

 

Art. 1. Oggetto del provvedimento.

     La presente legge disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei P.M.P., i principi della loro gestione tecnica ed amministrativa, stabilisce le modalità con cui deve attuarsi il coordinamento degli stessi con i competenti servizi delle UU.SS.LL., ai sensi degli artt. 18 e 22 della legge 23-12-1978 n. 833.

     La legge di approvazione del Piano sanitario regionale determinerà il dimensionamento e l'ubicazione dei P.M.P. ed individuerà i bacini di utenza in rapporto alle necessità territoriali, alle caratteristiche degli impianti e dei processi produttivi, artigianali ed agricoli, alla distribuzione orografica nonché a tutte le altre particolari problematiche di prevenzione ambientale locale.

     Fino a quando non sarà diversamente stabilito con la legge di cui al precedente comma, i P.M.P. sono istituiti ed ubicati nelle UU.SS.LL. sede dei tre capoluoghi di provincia. svolgono la propria attività negli ambiti territoriali di cui alla allegata tabella A.

 

     Art. 2. I Presidi Multizonali di Prevenzione.

     I P.M.P. esercitano le proprie attività su richiesta delle UU.SS.LL. dell'ambito territoriale di ciascun Presidio.

     Essi sono strutture specialistiche di supporto tecnico ai servizi delle UU.SS.LL., dotate di autonomia tecnico-funzionale. cui fanno capo tutte le attività di tipo scientifico, analitico, tecnico, ispettivo e consultivo in materia di igiene pubblica e ambientale, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali che. per la loro complessità operativa e le finalità specifiche perseguite. sono prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più di una U.S.L.

     La gestione di ciascun P.M.P. compete alla U.S.L. nel cui ambito territoriale esso è ubicato.

     Rientrano nella competenza dei P.M.P. le funzioni trasferite già di pertinenza dei Laboratori d'Igiene e Profilassi, A.N.C.C.. E.N.P.I., Ispettorato Provinciale del lavoro.

     I P.M.P. svolgono. inoltre, attività di supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni di competenza di Enti locali in materia di inquinamento ambientale. non rientranti fra quelle attribuite ai Presidi Multizonali dalla legge 23-12-1978, n. 833.

     Gli accertamenti e le indagini richieste da privati o da altri Enti pubblici nel loro interesse esclusivo, possono essere svolti dai P.M.P. compatibilmente con le esigenze nascenti dalle attività istituzionali.

     Le tariffe per gli accertamenti e le indagini di cui al comma precedente sono annualmente determinate ed aggiornate dalla Giunta regionale, tenuto conto dei fattori di costo imputabili alle singole prestazioni, aumentati di un quinto.

     Gli interventi dei P.M.P. sull'ambiente di lavoro possono essere richiesti anche dalle Organizzazioni. Sindacali, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

     Le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dai P.M.P., nel rispetto del Piano sanitario regionale e nei limiti dei programmi di cui al successivo art. 12.

     La Regione Calabria definisce entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. con apposito regolamento, le modalità di erogazione delle prestazioni nonché di funzionamento del CTC di cui al successivo articolo 11.

 

     Art. 3. Articolazione interna dei P. M. P.

     L'attività dei P.M.P. è articolata nei seguenti settori:

     - Fisico-ambientale

     - Chimico

     - Medico-bio-tossicologico

     - Veterinario

     - Impiantistico-antinfortunistico

     I singoli settori di attività sono servizi di supporto tecnico specialistico ai servizi delle UU.SS.LL. nell'ambito delle competenze degli stessi.

     L'organizzazione interna dei P.M.P. deve assicurare:

     a) l'interdisciplinarietà degli interventi, attraverso la costituzione di gruppi di lavoro;

     b) la collegialità degli indirizzi programmatici ed operativi con la istituzione di un Comitato Tecnico-Consultivo.

     Nell'ambito dei P.M.P., su proposta del Comitato Tecnico Consultivo di cui al successivo art. 11, possono essere istituiti, ove necessario, turni di reperibilità.

 

     Art. 4. Settore fisico-ambientale.

     Il settore fisico-ambientale svolge specifici compiti di consulenza, di studio, di prevenzione e di controllo nelle seguenti materie:

     - idrogeologia;

     - fisica dell'atmosfera e microclima;

     - radiazioni ionizzanti e non;

     - vibrazioni e inquinamento acustico;

     - igiene industriale e sui posti di lavoro.

 

     Art. 5. Commissione per la protezione sanitaria della popolazione dalle radiazioni ionizzanti.

     Presso il settore fisico-ambientale di ogni P.M.P. è insediata la Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi di radiazioni ionizzanti di cui all'art. 89 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

     La Commissione è presieduta dal responsabile del settore fisico- ambientale ed è composta:

     - da un laureato in medicina, specialista in radiologia;

     - da un laureato in fisica o in ingegneria facente parte del servizio fisico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione;

     - da un esperto qualificato, scelto dall'elenco nominativo di cui all'art. 71 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185;

     - da un medico specialista in igiene pubblica o in medicina del lavoro o da un medico iscritto nell'elenco dei medici autorizzati ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185.

     La Commissione è integrata, di volta in volta, dal responsabile del servizio di igiene pubblica e di medicina preventiva e igiene del lavoro dell'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio si esplicano le attività e sono ubicati gli insediamenti e le sorgenti oggetto di autorizzazione.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del ruolo amministrativo dell'Unità Sanitaria Locale dove ha sede il presidio multizonale.

     La Commissione svolge, nei confronti delle UU.SS.LL., le funzioni consultive di cui all'art. 90 del D.P.R. 185/1964 e resta in carica tre anni. I componenti sono nominati, su proposta del Comitato Tecnico Consultivo di cui al successivo art. 11, dal Comitato di gestione dell'U.S.L. in cui ha sede il P.M.P.

     Le funzioni in materia di protezione sanitaria della popolazione di cui al capo IX del D.P.R. 13-2-1964, n. 185, già esercitate dai Medici Provinciali, sono attribuite alle UU.SS.LL. competenti per territorio.

 

     Art. 6. Settore chimico.

     Il settore chimico svolge compiti di consulenza, di studio, di vigilanza e di controllo nelle seguenti materie:

- inquinamento atmosferico, controllo di scarichi gassosi, gas tossici;

     - acque di scarico industriali e civili;

     - acque superficiali, sotterranee, potabili, minerali, per balneazione, per acquacoltura;

     - inquinamento del suolo, individuazione dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di vita e di lavoro;

     - produzione e distribuzione di alimenti e bevande;

     - farmaci, stupefacenti e sostanze psicotrope, presidi sanitari, prodotti dietetici, alimenti per la prima infanzia, cosmetici, mangimi, integratori;

     - imballaggi, recipienti ed utensili destinati al contatto con alimenti, additivi e coloranti;

     - tossicologia ambientale controllo dei rifiuti solidi;

     - igiene industriale e sui posti di lavoro.

 

     Art. 7. Settore medico-bio-tossicologico.

     Il settore medico-bio-tossicologico svolge compiti di consulenza, di studio, di vigilanza e di controllo, nelle seguenti materie:

     - microbiologia delle acque di cui al precedente art. 6;

     - microbiologia degli alimenti e bevande, prodotti dietetici e per la prima infanzia;

     - controllo sull'attività biologica di prodotti chimico-farmaceutici, cosmetici, presidi sanitari;

     - sorveglianza epidemiologica: diagnostica e profilassi delle malattie infettive e parassitarie e delle tossinfezioni alimentari;

     - controllo microbiologico e sierologico del personale addetto alla produzione, manipolazione e distribuzione di bevande e alimenti;

     - controlli sui rifiuti solidi;

     - sistemi ecologici;

     - profilassi delle malattie professionali, delle malattie dismetaboliche e cronico-degenerative.

 

     Art. 8. Settore veterinario.

     Il settore veterinario svolge compiti di consulenza, di studio, di vigilanza e di controllo nelle seguenti materie:

     - profilassi della rabbia e delle idratidosi;

     - prevenzione e lotta contro le malattie esotiche e le altre zoonosi;

     - produzione e distribuzione di alimenti e bevande di origine animale;

     - ittiopatologia, malattie delle api e dell'avifauna.

 

     Art. 9. Settore impiantistico-antinfortunistico.

     Fatte salve le competenze dello Stato, il settore impiantistico- antinfortunistico svolge compiti di studio, verifica, consulenza e controllo nell'applicazione delle norme per l'esercizio di:

     - elevatori di cose e o persone, di gru, di scale aeree ad inclinazione variabile, di ponti sviluppabili su carro, di ponti sospesi, di argani per ponti sospesi, di idroestrattori a forza centrifuga;

     - impianti di messa a terra, di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione o incendio;

     - apparecchi ed impianti a pressione di vapore ed a pressione di gas, apparecchiature ed impianti contenenti liquidi caldi sotto pressione;

     - consulenza tecnico-scientifica antinfortunistica;

     - visite ispettive e di controllo relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.

 

     Art. 10. Comitato di coordinamento.

     Al fine di assicurare il collegamento funzionale tra i P.M.P. e le UU.SS.LL. interessate, è costituito un Comitato di coordinamento composto da un rappresentante per ciascuna delle UU.SS.LL. facenti parte del bacino di utenza, indicato dal Comitato di gestione fra i suoi membri.

     Il Comitato di coordinamento è convocato di norma dal Presidente del Comitato di gestione dell'U.S.L. dove è ubicato il P.M.P., di propria iniziativa o su richiesta di un Presidente del Comitato di gestione delle UU.SS.LL. interessate.

     Il Comitato di coordinamento, in particolare, esprime pareri sul programma annuale di interventi nonché sulle dotazioni organiche e sulle previsioni di spesa relativamente alla gestione del P.M.P.

 

     Art. 11. Comitato Tecnico-Consultivo.

     Presso ciascun P.M.P. è istituito un Comitato Tecnico-Consultivo, presieduto dal responsabile del Presidio, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal responsabile di settore con maggiore anzianità di servizio.

     Il Comitato è composto dai responsabili dei settori del P.M.P. e dai responsabili del 1° servizio, di cui all'art. 5 della L.R. 30 novembre 1981, n. 18, delle UU.SS.LL. facenti parte del bacino di utenza del Presidio.

     Esso è convocato dal responsabile del Presidio con periodicità almeno semestrale e ogni qualvolta lo richiedano almeno un terzo dei componenti.

     Il Comitato Tecnico Consultivo assicura il coordinamento, l'interdisciplinarietà e la uniformità degli interventi effettuati dal Presidio nonché il collegamento tecnico e funzionale delle attività con i servizi delle UU.SS.LL. interessate; predispone i programmi annuali di interventi operativi sul territorio, nonché quelli relativi all'organizzazione di convegni a carattere scientifico-divulgativo, ed alla attivazione di rapporti di collaborazione tecnica con Enti e Istituti di ricerca, Ordini e Collegi professionali; formula proposte relative agli acquisti delle apparecchiature e strumenti di dotazione del Presidio, avanza proposte articolate e dettagliate sulla attività formativa ed informativa degli operatori del P.M.P., segnala al Comitato di gestione della U.S.L., per il seguito di cui al 3° comma dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il personale cui, in relazione alla professionalità ed ai titoli, possa conferirsi ovvero sia opportuno revocare la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria; esprime parere sull'organico e sul conto di gestione del P.M.P.

 

     Art. 12. Programmazione degli interventi.

     Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Comitato di coordinamento esamina i programmi di lavoro, di ricerca, di formazione del personale e di adeguamento delle strutture per l'anno successivo predisposti dal Comitato Tecnico Consultivo.

     I programmi sono inviati alle UU.SS.LL. ricadenti nel territorio di intervento di ciascun P.M.P. che possono formulare eventuali osservazioni e proposte nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine si prescinde dai pareri non pervenuti.

     Entro il 30 giugno successivo, il Comitato di gestione dell'U.S.L. in cui ha sede il P.M.P. approva i programmi e li trasmette alla Regione unitamente alla richiesta di finanziamento.

     Fino all'approvazione del Piano sanitario regionale, la Giunta regionale predispone, entro il 30 settembre di ciascun anno, il programma annuale regionale. Il programma è approvato dal Consiglio regionale, unitamente al bilancio di previsione dell'anno cui si riferisce.

 

     Art. 13. Organico dei P.M.P.

     Entro 90 giorni dalla promulgazione della presente legge, le UU.SS.LL. che gestiscono i P.M.P., fissano, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, le dotazioni organiche in misura tale da garantire in ogni settore oltre alla attività inerente ai compiti istituzionali anche quella statistico-documentaria, economale e di gestione dei mezzi mobili, di segreteria e di archivio.

     Ogni settore dei P.M.P. è diretto da un responsabile appartenente alla posizione funzionale apicale, nominato in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761.

     I responsabili dei settori dei P.M.P. devono possedere, oltre agli altri requisiti di legge, i seguenti titoli di studio:

     a) settore fisico-ambientale: laurea in fisica o in ingegneria o in scienze geologiche;

     b) settore chimico: laurea in chimica;

     c) settore medico-bio-tossicologico: laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche;

     d) settore veterinario: laurea in medicina veterinaria;

     e) settore impiantistico-antinfortunistico: laurea in ingegneria.

     I responsabili dei settori dei P.M.P. assicurano l'adempimento dei compiti propri di ciascun unità, verificano la compatibilità e la rispondenza dell'attività del settore con il programma annuale di lavoro, ed attuano tutti i provvedimenti necessari ad assicurare la costante efficienza del settore cui sono preposti.

     Gli incarichi di responsabile di settore sono incompatibili con la direzione di uno dei servizi di cui all'art. 5 della legge regionale n. 18/1981.

 

     Art. 14. Responsabile del P.M.P.

     A ciascun P.M.P. è preposto un responsabile nominato dal Comitato di Gestione della U.S.L. ove è ubicato il Presidio, tra i responsabili di settore del P.M.P., nel rispetto dei criteri stabiliti dal D.P.R. 761/1979.

     Il responsabile del P.M.P. fa parte dell'ufficio di direzione della U.S.L. in cui il Presidio è ubicato.

     Le competenze del responsabile del P.M.P. sono quelle di cui all'art. 13 della L.R. n. 18/1981.

     L'incarico di responsabile del P.M.P. è incompatibile con quello di coordinatore sanitario.

 

     Art. 15. Attività di ispezione e di controllo.

     Ferme restando le competenze assegnate ai servizi delle UU.SS.LL., i P.M.P. effettuano, nel territorio di propria competenza e con propri operatori, controlli ed indagini per fini istituzionali.

     Gli operatori dei P.M.P. addetti alla vigilanza igienico-sanitaria accedono alle proprietà pubbliche e private per l'esercizio delle mansioni e delle funzioni loro attribuite ed hanno diritto a verificare le condizioni e le situazioni a raccogliere campioni, dati ed informazioni necessari all'espletamento dei compiti di polizia amministrativa.

     In applicazione di quanto disposto dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il Prefetto, su proposta del Presidente della Giunta regionale, individua gli operatori dei P.M.P. che assumono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria in relazione all'esercizio delle funzioni di competenza di ciascun settore.

     Gli operatori di cui ai commi precedenti sono muniti di appositi, distinti tesserini di riconoscimento, recanti la loro fotografia, rilasciati dal Presidente del Comitato di gestione dell'U.S.L. presso la quale è ubicato il P.M.P.

     Al personale cui sono conferite le funzioni ispettive e di controllo relative alla sicurezza del lavoro, sono attribuiti i poteri di accesso e la facoltà di diffida previsti dall'art. 21, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     La facoltà di diffida di cui al comma precedente, è esercitata assicurando uniformità di comportamenti su tutto il territorio della regione.

 

     Art. 16. Ricorsi gerarchici impropri.

     Avverso i provvedimenti adottati dagli ufficiali di polizia giudiziaria nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di sicurezza del lavoro, è ammesso ricorso gerarchico improprio, nel termine perentorio di trenta giorni, al Presidente della Giunta regionale che decide, con proprio decreto, entro i novanta giorni successivi.

     Il ricorso deve essere contestualmente notificato al Presidente del Comitato di gestione dell'U.S.L. presso la quale presta servizio l'ufficiale di polizia giudiziaria che ha adottato il provvedimento e ad eventuali controinteressati.

     In pendenza della decisione, l'esecutorietà del provvedimento impugnato può essere sospesa. con decreto del Presidente della Giunta regionale, ove dall'attuazione dello stesso possa derivare danno grave ed irreparabile al ricorrente.

     Per lo svolgimento dell'attività tecnico-istruttoria il Presidente della Giunta regionale si avvale del personale addetto ai P.M.P.

 

     Art. 17. Beni, attrezzature e personale.

     I P.M.P. utilizzano, per lo svolgimento dei compiti ad essi demandati dalla presente legge, i beni e le attrezzature degli Enti, Istituzioni ed Uffici, comunque denominati, le cui funzioni, trasferite alle UU.SS.LL., sono esercitate per il tramite dei P.M.P.

     Fino all'approvazione degli organici definitivi di cui al precedente art. 13, i P.M.P. si avvalgono, in via prioritaria, dei contingenti di personale, già in servizio presso gli Enti, Istituzioni ed Uffici di cui al comma precedente, assegnati alle UU.SS.LL.

 

     Art. 18. Norma finanziaria.

     Il finanziamento delle attività svolte dai P.M.P. è a carico del Fondo sanitario regionale.

     La predisposizione e la tenuta degli specifici e finalizzati conti di gestione sono regolati dalle disposizioni contenute nella legge regionale 17 dicembre 1981, n. 21.

 

Tabella A

LOCALIZZAZIONE AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA' DEI P.M.P.

     P.M.P. con sede presso l'U.S.L. n. 9:

     Ambito Territoriale di attività delle UU.SS.LL. nn.: 1, 2, 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12.

     P.M.P. con sede presso U.S.L. n. 18:

     Ambito Territoriale di attività delle UU.SS.LL. nn.: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

     P.M.P. con sede presso U.S.L. n. 31:

     Ambito Territoriale di attività delle UU.SS.LL. nn.: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 

 


[*] L'art. 29 della L.R. 3 agosto 1999, n. 20 ha abrogato le norme della presente legge non compatibili con quanto disposto dalla stessa L.R. 20/1999.