§ 3.1.17 - L.R. 23 marzo 1984, n. 2.
Disciplina dell'orario dei turni e ferie delle farmacie ubicate nel territorio della Regione Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:23/03/1984
Numero:2


Sommario
Art. 1.      La presente legge disciplina l'orario di apertura, i turni di servizio diurno e notturno nonché la chiusura per riposo infrasettimanale, festività e ferie delle farmacie aperte al pubblico, [...]
Art. 2.      L'orario ordinario di apertura delle farmacie pubbliche e private, tanto urbane che rurali è stabilito rispettivamente in quaranta e trentacinque ore diurne settimanali, equamente distribuite in [...]
Art. 3.      Le farmacie non di turno tanto urbane che rurali, restano chiuse nelle giornate della domenica e delle festività infrasettimanali, nonché in un'altra giornata della settimana che dovrà, di [...]
Art. 4.      Durante l'intervallo pomeridiano nei giorni feriali, il servizio farmaceutico e così assicurato
Art. 5.      Nei giorni di chiusura o festivi o di riposo il servizio è assicurato
Art. 6.      Durante le ore che vanno dalla chiusura serale, in qualunque giorno feriale o festivo, alla riapertura mattutina delle farmacie il servizio farmaceutico è assicurato o da farmacie che si offrano [...]
Art. 7.      Il farmacista nei casi in cui espleta il servizio a battenti chiusi o assicurando la propria disponibilità e reperibilità, è tenuto a spedire soltanto quelle ricette sulle quali il medico abbia [...]
Art. 8.      Le farmacie aperte al pubblico sia private che appartenenti ad enti pubblici sono tenute ad osservare annualmente una chiusura per ferie di almeno 20 giorni e di non oltre 30 giorni lavorativi [...]
Art. 9.      All'esterno di ogni farmacia in posizione ben visibile e leggibile anche nelle ore notturne a mezzo idoneo impianto, deve restare permanentemente esposto, a cura del titolare della farmacia, un [...]
Art. 10.      Tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti la disciplina apertura e chiusura delle farmacie di cui alla presente sono adottati dal Comitato di gestione di ciascuna U.S.L. di cui [...]
Art. 11.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.1.17 - L.R. 23 marzo 1984, n. 2. [1]

Disciplina dell'orario dei turni e ferie delle farmacie ubicate nel territorio della Regione Calabria.

(B.U. n. 23 del 27 marzo 1984).

 

Art. 1.

     La presente legge disciplina l'orario di apertura, i turni di servizio diurno e notturno nonché la chiusura per riposo infrasettimanale, festività e ferie delle farmacie aperte al pubblico, ubicate nel territorio della Regione Calabria.

 

     Art. 2.

     L'orario ordinario di apertura delle farmacie pubbliche e private, tanto urbane che rurali è stabilito rispettivamente in quaranta e trentacinque ore diurne settimanali, equamente distribuite in cinque giorni della settimana, tenendo conto di un intervallo giornaliero per riposo pomeridiano.

     In funzione di obiettive esigenze dell'assistenza farmaceutica locale ed ove particolari condizioni ambientali lo richiedono, l'apertura settimanale delle farmacie sia urbane che rurali, potrà essere, su richiesta delle organizzazioni provinciali dei titolari e dell'ordine professionale, articolata in cinque giorni e mezzo e in tal caso l'orario settimanale sarà elevato rispettivamente a 41 ore e 30 e 36 ore e 30.

     Nel caso in cui il titolare di una farmacia rurale od unica gestisca un dispensario, ai sensi della legge 8 marzo 1968, o. 221, potrà essere autorizzato un orario di apertura della farmacia ridotto in misura corrispondente al periodo di apertura del dispensario stesso.

 

     Art. 3.

     Le farmacie non di turno tanto urbane che rurali, restano chiuse nelle giornate della domenica e delle festività infrasettimanali, nonché in un'altra giornata della settimana che dovrà, di norma, coincidere con il sabato o il lunedì, salvo quanto stabilito al secondo comma del precedente articolo 2.

     Salvo quanto previsti al secondo comma del precedente articolo 2 le farmacie rurali potranno suddividere la giornata infrasettimanale di riposo in due mezze giornate.

 

     Art. 4.

     Durante l'intervallo pomeridiano nei giorni feriali, il servizio farmaceutico e così assicurato:

     a) nei Comuni capoluogo di provincia o in quelli con popolazione superiore a 60.000 abitanti (esclusi gli abitanti delle frazioni) a turno ed a battenti aperti nel rapporto di una farmacia ogni 60.000 abitanti o frazione superiore al 50 per cento;

     b) nei Comuni inferiori a 60.000 abitanti a turno da una farmacia e a chiamata domiciliare;

     c) nei Comuni e frazioni con una sola farmacia a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.

 

     Art. 5.

     Nei giorni di chiusura o festivi o di riposo il servizio è assicurato:

     a) nei Comuni capoluogo di provincia o Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti (esclusi gli abitanti delle frazioni) a turno e a battenti aperti secondo l'orario previsto per i giorni feriali e senza intervallo pomeridiano, a turno nel rapporto di una farmacia ogni 60.000 abitanti o frazione superiore al 50 per cento;

     c) nei Comuni con popolazione inferiore a 60.000 abitanti a battenti aperti secondo l'orario previsto per i giorni feriali e a chiamata durante l'intervallo pomeridiano;

     c) nei Comuni e frazioni con una sola farmacia a turno con le farmacie vicine e a chiamata.

 

     Art. 6.

     Durante le ore che vanno dalla chiusura serale, in qualunque giorno feriale o festivo, alla riapertura mattutina delle farmacie il servizio farmaceutico è assicurato o da farmacie che si offrano a svolgerlo permanentemente su autorizzazione dell'U. S L. sentite le organizzazioni sindacali di categoria, l'ordine professionale ed i Sindaci dei Comuni interessati o a turno osservando i seguenti criteri:

     a) nei Comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 60.000 abitanti, a battenti aperti sino alle ore 22 ovvero per oggettive ragioni di sicurezza, chiusi ma con l'espletamento completo del servizio attraverso idoneo varco o sportello. Dalle ore 22 sino alla riapertura delle farmacie a chiamata con l'obbligo del pernottamento di un farmacista nelle farmacie di turno;

     b) nei Comuni con popolazione compresa fra 20.000 e 60.000 abitanti a turno da una farmacia a battenti aperti sino alle ore 22; a chiamata domiciliare dalle ore 22 all'ora di riapertura delle farmacie;

     c) nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, a turno e a chiamata domiciliare;

     d) nei Comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie vicine e a chiamata domiciliare.

 

     Art. 7.

     Il farmacista nei casi in cui espleta il servizio a battenti chiusi o assicurando la propria disponibilità e reperibilità, è tenuto a spedire soltanto quelle ricette sulle quali il medico abbia fatto esplicita menzione del carattere di urgenza della prescrizione, nonché tutte quelle ricette per le quali il farmacista medesimo rilevi il carattere di urgenza.

     Nessun obbligo di reperibilità può essere imposto al titolare di farmacia che non sia di turno, salvo casi eccezionali dovuti a temporanee esigenze assistenziali. Durante i periodi di turno nel caso previsto di chiamata domiciliare, deve essere assicurato il più tempestivo ed immediato intervento nel tempo massimo di trenta minuti.

 

     Art. 8.

     Le farmacie aperte al pubblico sia private che appartenenti ad enti pubblici sono tenute ad osservare annualmente una chiusura per ferie di almeno 20 giorni e di non oltre 30 giorni lavorativi consecutivi. Per le farmacie uniche e le farmacie rurali tale periodo può essere diviso in due periodi.

     Il calendario dei turni di ferie dovrà essere articolato in modo tale da evitare che la chiusura contemporanea per ferie superi la metà delle farmacie esistenti nel territorio di ciascuna U.S.L.; su proposta dell'ordine dei farmacisti che raccoglierà le indicazioni delle associazioni dei titolari.

     I dispensari restano chiusi nel periodo di chiusura per ferie delle rispettive farmacie.

 

     Art. 9.

     All'esterno di ogni farmacia in posizione ben visibile e leggibile anche nelle ore notturne a mezzo idoneo impianto, deve restare permanentemente esposto, a cura del titolare della farmacia, un apposito cartello indicante il turno di servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio nonché le farmacie di turno durante le ore ed i giorni di chiusura della farmacia stessa con la indicazione dell'ubicazione e del relativo numero telefonico, quando il servizio viene espletato a chiamata.

     Le farmacie di turno, nelle ore serali e notturne, terranno accesa una insegna luminosa che ne faciliti l'individuazione.

 

     Art. 10.

     Tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti la disciplina apertura e chiusura delle farmacie di cui alla presente sono adottati dal Comitato di gestione di ciascuna U.S.L. di cui all'articolo 16 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18 sentiti il Comune ove ha sede la farmacia, il sindacato provinciale dei titolari di farmacia e l'ordine provinciale dei farmacisti. Nel caso di Comuni limitrofi facenti parte di U.S.L. diverse si procederà di intesa con i due Comitati di gestione.

     Il Comitato di gestione di ciascuna U.S.L. nel rispetto delle leggi statali vigenti e con la procedura di cui al comma precedente, può disporre un ulteriore potenziamento del servizio farmaceutico di cui alla presente legge, ove se ne presenti la necessità, nelle stazioni climatiche e nei centri che presentano un incremento stagionale della popolazione, per motivi turistici e balneari, particolarmente elevato.

 

     Art. 11.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 5 novembre 2013, n. 48.