§ 2.2.35 - L.R. 7 marzo 2011, n. 7.
Istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:07/03/2011
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Obiettivi)
Art. 2.  (Sede e organizzazione)
Art. 3.  (Compiti)
Art. 4.  (Protocolli di intesa)
Art. 5.  (Priorità nei programmi di finanziamento)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 2.2.35 - L.R. 7 marzo 2011, n. 7. [1]

Istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria.

(B.U. 1 marzo 2011, n. 4 - S.S. 15 marzo 2011, n. 2)

 

Art. 1. (Obiettivi)

1. La Regione Calabria, consapevole dell'importanza dei valori della legalità e della convivenza democratica e solidale tra i cittadini, intende uniformarvi la propria attività istituzionale ed adottare ogni strumento che serva ad affermarli e renderli concreti.

 

2. È istituita l'Agenzia regionale della Calabria per i beni confiscati alle organizzazioni criminali, di seguito definita Agenzia.

 

3. L'Agenzia costituisce uno strumento per l'attuazione dei principi di cui al primo comma. I suoi compiti sono quelli indicati nell'articolo 3.

 

     Art. 2. (Sede e organizzazione)

1. L'Agenzia è presieduta dal Presidente della Giunta regionale e utilizza personale della Giunta regionale collocato in distacco.

 

2. L'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria ha sede presso gli uffici della Giunta regionale. La definizione dell'organizzazione interna e delle modalità di funzionamento dell'Agenzia sono definite dalla Giunta regionale con regolamento.

 

3. L'Agenzia ha autonomia gestionale, finanziaria e contabile.

 

     Art. 3. (Compiti)

1. L'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria:

 

a) redige, sulla base delle indicazioni del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione contro la 'ndrangheta, un piano annuale di indirizzo programmatico cui conformare la propria azione;

 

b) sottopone le indicazioni per il riutilizzo dei beni confiscati in Calabria all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con cui sottoscrive appositi protocolli d'intesa, richiedendone eventualmente l'assegnazione;

 

c) amministra i beni eventualmente assegnati alla Regione Calabria assicurandone il riutilizzo per fini di utilità pubblica e sociale anche attraverso appositi bandi o concorsi di idee;

 

d) predispone, d'intesa con i soggetti assegnatari, apposite iniziative concernenti la promozione dell'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione;

 

e) promuove la definizione di accordi con gli istituti bancari per l'estinzione di ipoteche o di altri gravami trascritti sui beni confiscati e che ne ostacolano l'assegnazione ed il riutilizzo;

 

f) vigila sul corretto utilizzo dei beni confiscati da parte dei soggetti assegnatari e sull'effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni ed il loro utilizzo;

 

g) promuove la costituzione di cooperative di lavoratori per la gestione dei beni aziendali confiscati e destinati all'affitto ai sensi dell'articolo 2 undecies, comma 3, lettera a) della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i. (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) realizzando a tal fine anche progetti per la formazione professionale dei soggetti assegnatari di beni confiscati;

 

h) collabora con gli appositi organismi istituzionali per prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca;

 

i) redige ed aggiorna un manuale delle buone prassi di utilizzo e gestione dei beni confiscati;

 

l) redige un rapporto annuale sull'attività svolta e lo sottopone alla Commissione contro la 'ndrangheta;

 

m) promuove tutte le forme di comunicazione e di informazione pubblica sull'attività di assegnazione ed utilizzo dei beni confiscati;

 

n) pubblica annualmente un rapporto sull'uso sociale dei beni confiscati in Calabria;

 

o) finanzia e/o organizza, anche d'intesa con università e istituti di alta formazione, di insegnamenti universitari e di corsi di formazione destinati a promuovere le conoscenze professionali utili per lo svolgimento di funzioni di amministrazione e gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

 

     Art. 4. (Protocolli di intesa)

1. L'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con i soggetti pubblici competenti per permettere che i beni giungano alla fase finale del procedimento di destinazione, effettivamente fruibili, liberi da vincoli giuridici o di fatto e, dove possibile, siano mantenuti e gestiti in tutte le fasi del procedimento.

 

     Art. 5. (Priorità nei programmi di finanziamento)

1. Una quota non inferiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo dei fondi di bilancio regionale, stanziati annualmente per il finanziamento dei programmi o piani di opere pubbliche, è destinata ai progetti di recupero strutturale per il riutilizzo e la fruizione ai fini sociali dei beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2012, n. 34, ha dichiarato l'illegittimità della presente legge.