§ 2.1.8 - L.R. 6 dicembre 1979, n. 12.
Corresponsione «una tantum» al personale regionale per la mancata trimestralizzazione dell'indennità integrativa speciale per l'anno 1979.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:06/12/1979
Numero:12


Sommario
Art. 1.      Ai dipendenti della Regione Calabria viene corrisposta una somma «una tantum» di lire 250.000 lorde, in proporzione al servizio prestato nell'anno 1979.
Art. 2.      All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 713.250.000, si provvede con la disponibilità esistente sui Capitolo 1001104 e 1003104, a seconda che trattasi di personale addetto [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.1.8 - L.R. 6 dicembre 1979, n. 12. [1]

Corresponsione «una tantum» al personale regionale per la mancata trimestralizzazione dell'indennità integrativa speciale per l'anno 1979.

(B.U. n. 31 del 10 dicembre 1979.

 

Art. 1.

     Ai dipendenti della Regione Calabria viene corrisposta una somma «una tantum» di lire 250.000 lorde, in proporzione al servizio prestato nell'anno 1979.

 

     Art. 2.

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 713.250.000, si provvede con la disponibilità esistente sui Capitolo 1001104 e 1003104, a seconda che trattasi di personale addetto agli uffici del Consiglio o della Giunta regionale, dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.