§ 1.7.1 - L.R. 15 dicembre 1973, n. 18.
Norme per la delega di funzioni amministrative regionali agli enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:15/12/1973
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Finalità della delega).
Art. 2.  (Conferimento e revoca della delega).
Art. 3.  (Contenuto della legge di delega).
Art. 4.  (Indirizzi e direttive per l'esercizio delle funzioni delegate).
Art. 5.  (Consultazione degli enti).
Art. 6.  (Ultimazione della consultazione).
Art. 7.  (Partecipazione popolare).
Art. 8.  (Diritto all'informazione).
Art. 9.  (Menzione della delega).
Art. 10.  (Imputazione degli atti).
Art. 11.  (Revoca in via generale).
Art. 12.  (Revoca in via particolare).
Art. 13.  (Intervento sostitutivo).
Art. 14.  (Obbligo di informazione).
Art. 15.  (Comando personale).
Art. 16.  (Utilizzazione dei beni regionali).
Art. 17.  (Oneri finanziari aggiuntivi).


§ 1.7.1 - L.R. 15 dicembre 1973, n. 18. [1]

Norme per la delega di funzioni amministrative regionali agli enti locali.

(B.U. n. 42 del 19 dicembre 1973).

 

Capo I

CONFERIMENTO DELLA DELEGA

 

Art. 1. (Finalità della delega).

     La presente legge stabilisce i modi ed i limiti per la delega delle funzioni amministrative alle province e ai comuni, e ai loro consorzi, alle comunità montane, o ad altri enti locali, nel quadro degli artt. 50 e 51 dello Statuto.

 

     Art. 2. (Conferimento e revoca della delega).

     La delega e la sua eventuale revoca sono disposte con legge regionale, previa consultazione degli enti destinatari, e sono dirette a tutti gli enti di uguale livello istituzionale.

     Quando sussistono particolari motivi la delega può essere conferita ad enti singoli o a più enti che abbiano carattere di sostanziale omogeneità in relazione alla natura delle funzioni delegate.

     Le leggi di delega favoriscono l'aggregazione dei comuni, fra loro e con la provincia, in strutture associative rivolte a garantire il carattere generale ed organico della delega di funzioni regionali.

     La delega è, di norma, a tempo indeterminato ed è conferita per l'esercizio di funzioni organicamente definite.

     Le singole leggi di delega possono, in relazione alla natura delle funzioni delegate, prevedere una delega a tempo determinato.

 

     Art. 3. (Contenuto della legge di delega).

     Le singole leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli enti locali ne determinano il contenuto, ne fissano la eventuale durata e ne disciplinano gli aspetti finanziari, stabilendo i limiti entro i quali le spese sostenute dagli enti locali per le funzioni delegate sono a carico della Regione nonché le modalità di assegnazione e di erogazione dei mezzi finanziari necessari per l'esercizio delle funzioni stesse.

 

     Art. 4. (Indirizzi e direttive per l'esercizio delle funzioni delegate).

     La legge di delega determina gli indirizzi da osservarsi nell'esercizio delle funzioni delegate e gli obiettivi che nel quadro della programmazione regionale gli enti destinatari della delega devono perseguire.

     Eventuali direttive, che rappresentino una specificazione del contenuto generale degli indirizzi della legge di delega, sono impartite dal Consiglio regionale.

     L'ente delegato, qualora ritenga che le direttive contrastino con norme di legge o con principi dell'autonomia, ne può promuovere il riesame e la conferma motivata.

 

Capo II

CONSULTAZIONE DEGLI ENTI E PARTECIPAZIONE POPOLARE

 

     Art. 5. (Consultazione degli enti).

     La consultazione degli enti destinatari della delega è disposta ed è effettuata dalla competente commissione consiliare permanente che ne determina le modalità di svolgimento sulla base del progetto di legge.

     Le decisioni e le determinazioni degli enti sono adottate dai rispettivi consigli con apposita deliberazione.

 

     Art. 6. (Ultimazione della consultazione).

     La consultazione è ultimata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione, del provvedimento con il quale è stata disposta e del relativo progetto di legge.

 

     Art. 7. (Partecipazione popolare).

     Nel termine di cui all'articolo precedente, oltre la Giunta tutti i soggetti di cui agli artt. 39 e 40 dello Statuto possono presentare alla competente commissione consiliare le loro osservazioni, deduzioni e proposte.

 

     Art. 8. (Diritto all'informazione).

     Ai fini della migliore efficienza della consultazione la Regione garantisce agli enti interessati la disponibilità dei dati di cui all'art. 42 dello Statuto.

 

Capo III

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE

 

     Art. 9. (Menzione della delega).

     Negli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni delegate gli enti devono fare menzione della delega ricevuta.

 

     Art. 10. (Imputazione degli atti).

     Gli atti posti in essere nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati che pertanto ne rispondono direttamente di fronte ai terzi.

 

Capo IV

REVOCA DELLA DELEGA

 

     Art. 11. (Revoca in via generale).

     La delega è revocata in via generale con le stesse modalità per il suo conferimento.

 

     Art. 12. (Revoca in via particolare).

     La delega può essere revocata, sentito l'ente delegato, in caso di violazione della legge di delega o delle direttive regionali.

     La legge di revoca indica le modalità con le quali la Regione intende esercitare le funzioni revocate.

 

     Art. 13. (Intervento sostitutivo).

     Qualora l'ente delegato non provveda o ritardi a provvedere in ordine a specifici atti obbligatori inerenti a funzioni delegate, la Regione può sostituirsi ad esso per il compimento di singoli atti, previa diffida da parte del Presidente della Giunta regionale ad adempiere entro un tempo determinato.

     La sostituzione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta di concerto con la competente commissione consiliare permanente.

     E' esclusa ogni forma di avocazione.

 

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 14. (Obbligo di informazione).

     La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.

 

     Art. 15. (Comando personale).

     A favore degli enti delegati, che ne facciano richiesta, la Regione può fare uso dell'istituto del comando per i propri dipendenti secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla legge regionale sullo stato giuridico ed economico del personale.

     Spetta al massimo organo deliberante di ciascun ente delegato determinare il numero e le qualifiche dei funzionari di cui è reputato necessario il comando.

     Il personale comandato passa alla dipendenza funzionale dell'ente delegato restando a carico della Regione ogni onere relativo.

 

     Art. 16. (Utilizzazione dei beni regionali).

     Con provvedimento del Consiglio regionale possono essere messi a disposizione degli enti delegati beni regionali necessari per l'esercizio delle funzioni delegate.

 

     Art. 17. (Oneri finanziari aggiuntivi).

     L'ammontare degli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento che gravano sugli enti per effetto della delega è concordato dalla Regione con gli enti interessati e stabilito dalla legge regionale.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.