§ 1.6.10 - L.R. 20 giugno 2007, n. 13.
Fondazione Angelo Frammartino − ONLUS − Adesione.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 adesione ad enti, associazioni, istituti
Data:20/06/2007
Numero:13


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Calabria, al fine di contribuire alla promozione delle attività culturali, dei princìpi e dei valori della pace, della solidarietà, della convivenza e della giustizia, aderisce [...]
Art. 2.      1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2007 in euro 100.000,00, si provvede con la disponibilità esistente all’U.P.B. 8.1.01.01 capitolo 70011.01 [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria


§ 1.6.10 - L.R. 20 giugno 2007, n. 13.

Fondazione Angelo Frammartino − ONLUS − Adesione.

(B.U. 26 giugno 2007, n. 11 - S.S. n. 2)

 

Art. 1.

     1. La Regione Calabria, al fine di contribuire alla promozione delle attività culturali, dei princìpi e dei valori della pace, della solidarietà, della convivenza e della giustizia, aderisce alla costituenda Fondazione denominata «Angelo Frammartino» Onlus, con sede legale nel Comune di Monterotondo (Roma).

 

     Art. 2.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2007 in euro 100.000,00, si provvede con la disponibilità esistente all’U.P.B. 8.1.01.01 capitolo 70011.01 inerente a «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2007, che viene ridotta del medesimo importo.

     2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell’esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico dell’U.P.B. 5.2.01.02 del bilancio 2007.

     3. In fase di prima applicazione della presente legge, la predetta somma di euro 100.000,00 è destinata alla quota di partecipazione della Regione Calabria al capitale sociale della Fondazione [1].

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.


[1] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.