§ 1.5.15 - L.R. 5 novembre 2009, n. 41.
Norme per l’istituzione e la disciplina del servizio civile in Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 partecipazione, iniziativa popolare, diritti dei cittadini
Data:05/11/2009
Numero:41


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Ambito di intervento)
Art. 3.  (Attività di studio, ricerca, promozione ed informazione sul servizio civile regionale)
Art. 4.  (Progetti dei servizio civile e Progetti sperimentali del servizio civile regionale
Art. 5.  (Strumenti di valorizzazione dell’attività di servizio civile regionale
Art. 6.  (Attività educative e di formazione)
Art. 7.  (Programmazione degli interventi e modalità di attuazione)
Art. 8.  (Soggetti destinatari)
Art. 9.  (Albo regionale degli enti di servizio civile)
Art. 10.  (Forme di Coordinamento e di Partecipazione)
Art. 11.  (Conferenza regionale sul servizio civile)
Art. 12.  (Provvedimenti di attuazione a titolarità della Giunta regionale)
Art. 13.  (Ufficio per il servizio civile regionale)
Art. 14.  (Fondo per il sistema regionale del servizio civile)
Art. 15.  (Disposizioni finanziarie)


§ 1.5.15 - L.R. 5 novembre 2009, n. 41.

Norme per l’istituzione e la disciplina del servizio civile in Calabria.

(B.U. 31 ottobre 2009, n. 20 - S.S. 10 novembre 2009, n. 1)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Calabria costituisce e valorizza il servizio civile volontario quale espressione delle politiche di solidarietà sociale e di partecipazione democratica al fine della promozione dei diritti fondamentali che concorrono al pieno sviluppo della persona umana, in conformità ai principi costituzionali, alle dichiarazioni internazionali ed alle norme comunitarie e nazionali.

 

2. In particolare, la Regione Calabria, in attuazione delle previsioni normative contenute nella legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e del Decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 64/2001), mediante la costituzione del servizio civile regionale si propone di:

 

a) concorrere alla realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale richiamati dagli articoli 2, 4, 11 e 52 della Costituzione;

 

b) dare attuazione ai principi di eguaglianza sostanziale, di sussidiarietà di cittadinanza attiva richiamati dall’articolo 2 dello Statuto regionale;

 

c) promuovere, attraverso lo sviluppo dei progetti di servizio civile regionale, il senso di appartenenza soprattutto dei giovani alla comunità regionale, nazionale ed internazionale, sviluppando gli interventi di integrazione e di coesione sociale.

 

     Art. 2. (Ambito di intervento)

1. La Regione Calabria, nell’ambito del servizio civile volontario regionale, promuove e sostiene:

a) attività di studio, ricerca ed indagine;

b) attività di promozione e di informazione;

c) progetti di servizio civile nei settori dell’assistenza e dei servizi sociali, della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e ambientale, della promozione e della organizzazione di attività educative e culturali, dell’economia solidale e di protezione civile;

d) progetti sperimentali;

e) prestazioni di servizio civile realizzate nel contesto dei progetti di cui alle lettere c) e d) del presente articolo;

f) attività di educazione civica e di formazione sociale, culturale e professionale dei giovani [1].

 

2. La Regione Calabria esercita, nell’ambito del servizio civile nazionale, tutte le funzioni previste dalla legislazione nazionale. A tal fine con il Regolamento di cui all’articolo 12 sono definite:

 

a) la trasmissione all’UNSC dei progetti di cui alla legge 64/2001;

 

b) l’attività di monitoraggio e controllo dell’attuazione dei progetti;

 

c) l’organizzazione dei corsi di formazione;

 

d) l’attività di informazione sul servizio civile;

 

e) le modalità per il rilascio dell’attestato di effettuazione del servizio civile.

 

3. La Regione Calabria attua gli interventi di cui al comma 1 [2]:

 

a) per mezzo di iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi della collaborazione di soggetti territoriali, nazionali ed internazionali;

 

b) attraverso il sostegno alle iniziative promosse dai soggetti di cui al successivo articolo 8, comma 1.

 

     Art. 3. (Attività di studio, ricerca, promozione ed informazione sul servizio civile regionale)

1. Per attività di studio, ricerca e di indagine sull’andamento del servizio civile si intendono tutte le iniziative, perseguenti le finalità di cui alla presente legge, finalizzate ad individuare gli elementi utili per la redazione e la valutazione del programma triennale di cui al successivo articolo 7, ivi inclusa la ricognizione delle esperienze di servizio civile volontario svolte in Calabria prima dell’entrata in vigore della presente legge.

 

2. La Regione Calabria promuove la conoscenza del servizio civile regionale volontario attraverso:

 

a) i mezzi di comunicazione;

 

b) la rete dei servizi di Informagiovani e dei Centri Servizi per il Volontariato della Calabria;

 

c) l’organizzazione di campagne informative nelle scuole, nelle Università e nel terzo settore;

 

d) la partecipazione a fiere di interesse giovanile;

 

e) l’istituzione di una banca dati degli enti e dei progetti di servizio civile, consultabile in internet;

 

f) l’organizzazione, con cadenza periodica, di apposite conferenze regionali sul servizio civile di cui all’articolo 11, finalizzate a divulgare i progetti migliori ed a favorirne lo scambio di esperienza tra gli operatori.

 

     Art. 4. (Progetti dei servizio civile e Progetti sperimentali del servizio civile regionale [3])

1. Per Progetti del servizio civile si intendono tutte le iniziative, perseguenti le finalità di cui alla presente legge, volti a sostenere gli interventi di:

 

a) assistenza in ambito sociale, socio-sanitario e sanitario, nonché di reinserimento e di integrazione sociale finalizzati a contrastare forme di disagio e di grave fragilità delle persone e delle famiglie;

 

b) promozione e animazione culturale;

 

c) tutela, conservazione e fruizione del patrimonio paesaggistico, monumentale ed artistico;

 

d) tutela dell’ambiente;

 

e) protezione civile;

 

f) [cooperazione allo sviluppo e interventi di pacificazione tra i popoli] [4];

 

g) promozione del tempo libero e dell’educazione sportiva;

 

h) ricerca tecnico-scientifica;

 

i) valorizzazione dell’integrazione, dell’interculturalità e della multiculturalità;

 

l) educazione alle pari opportunità e alle valorizzazioni delle differenze di genere;

 

m) educazione alla pace e alla promozione dei diritti umani, nonché educazione alla convivenza, al senso civico, al rispetto della legalità.

 

2. Per progetti sperimentali, ai fini della presente legge, si intendono tutte le iniziative realizzate nelle materie indicate all’articolo 2 che presentano il requisito della novità in relazione alla costruzione di modelli integrati di intervento, alla diffusione di metodi di programmazione integrata, alla capacità di innovazione nel processo e nel servizio erogato, alla valorizzazione ed allo scambio di esperienze tra differenti contesti territoriali, agli ulteriori requisiti stabiliti nel programma triennale di cui al successivo articolo 7. In particolare sono considerati progetti sperimentali quelli che prevedono l’attivazione di sinergie e reti di collegamento tra soggetti del Volontariato, del Terzo settore e delle Agenzie Formative pubbliche e private.

 

     Art. 5. (Strumenti di valorizzazione dell’attività di servizio civile regionale [5])

1. La Regione promuove il riconoscimento da parte delle università degli studi dei crediti formativi derivanti dalla prestazione del servizio civile volontario e dalle attività formative connesse.

 

2. A tal fine, possono prestare servizio civile nazionale nel territorio regionale i soggetti previsti dalla normativa statale vigente. Sono impiegati nel servizio civile regionale, i cittadini italiani che hanno domicilio o dimora nel territorio calabrese, nonché i cittadini di altri Paesi e gli apolidi che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e non superato il trentaduesimo, a condizione che siano residenti in un comune compreso nel territorio regionale e gli stranieri in possesso di carta di soggiorno che, su base volontaria, prestano la loro opera per un periodo non inferiore a 12 mesi presso un organismo pubblico o privato individuato come soggetto esecutore di un progetto di servizio civile.

 

3. La Regione promuove l’adozione di misure, volte a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che hanno svolto il servizio civile regionale volontario, anche stipulando accordi con le associazioni di imprese private, con il mondo del non profit ed altri enti senza scopo di lucro.

 

4. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi banditi dalla Regione e dagli enti strumentali regionali con gli stessi criteri e modalità del servizio prestato presso enti pubblici.

 

5. Gli Enti locali e gli altri enti pubblici operanti in ambito regionale possono riconoscere agevolazioni alla fruizione di servizi ai soggetti impiegati nel servizio civile regionale volontario in Calabria.

 

6. La Regione può prevedere ulteriori benefici economici per i volontari del servizio civile regionale.

 

     Art. 6. (Attività educative e di formazione)

1. Per attività educative e di formazione sociale, culturale e professionale si intendono tutte le iniziative ed i progetti di formazione generale e specifica, che abbiano come destinatari i volontari in servizio civile regionale.

 

2. La Regione sostiene le iniziative di formazione generale e di educazione civica improntati ai valori espressi nella Costituzione della Repubblica italiana ed in particolare di solidarietà sociale ed al dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società.

 

3. La Regione sostiene, altresì, gli interventi di formazione specifica volti a migliorare la capacità di relazione tra i volontari, ed i destinatari dei servizi alla persona, con particolare riferimento ad anziani, minori, giovani in condizioni di disagio familiare o sociale, disabili fisici e psichici, persone senza fissa dimora, alcolisti e tossicodipendenti, nomadi, emarginati gravi.

 

     Art. 7. (Programmazione degli interventi e modalità di attuazione)

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, un programma triennale che disciplina le attività previste nell’ambito del servizio civile regionale [6].

 

2. Il programma triennale di cui al comma precedente contiene:

 

a) gli obiettivi generali, le priorità di azione per ciascun ambito di intervento definito dall’articolo 2, comma 1, della presente legge;

 

b) i programmi di iniziativa regionale di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a) della presente legge con l’indicazione degli obiettivi specifici, degli interventi previsti degli importi finanziari di spesa e del relativo cronoprogramma di attuazione;

 

c) i criteri per l’individuazione dei soggetti richiamati dal successivo articolo 8 da coinvolgere nella predisposizione e nella realizzazione delle azioni progettuali di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b);

 

d) i criteri per l’individuazione dei progetti sperimentali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d). A tali progetti verrà riservata una quota del Fondo per il sistema regionale del servizio civile di cui all’articolo 14, comma 1 lettera d) non inferiore al 25 per cento delle risorse disponibili [7];

 

e) i criteri per la concessione dei contributi previsti con particolare riferimento a: natura del contributo, procedura di accesso, priorità, requisiti soggettivi ed oggettivi, spese ammissibili, modalità di erogazione e di rendicontazione dei progetti;

 

f) i benefici economici spettanti ai soggetti volontari delle attività di servizio civile regionale [8];

 

g) le forme di monitoraggio e di valutazione dei progetti in corso d’opera o realizzati da compiersi annualmente e dalle quali emergono i risultati conseguiti, la capacità di coinvolgimento dei territori e delle comunità di riferimento e l’impatto sociale prodotto.

 

3. La Giunta regionale, ai fini della predisposizione del programma triennale, consulta preventivamente i soggetti di cui all’articolo 8 organizzati nelle forme del partenariato previste dagli articoli 10 e 11.

 

4. Le funzioni amministrative di attuazione del piano regionale sono svolte dalla Giunta regionale secondo quanto stabilito dall’ordinamento regionale vigente.

 

5. Annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione contenente:

 

a) la sintesi delle azioni finanziate nel corso dell’esercizio, precisandone importo, natura, soggetto beneficiario;

 

b) la valutazione sullo stato di attuazione del programma;

 

c) la capacità di impiego complessivo di giovani nell’ambito del servizio civile regionale sulla base della programmazione annuale delle risorse.

 

 

6. Le eventuali modifiche ed integrazioni al documento di indirizzo programmatico triennale seguono le stesse modalità procedurali individuate nei commi precedenti per l’approvazione del programma.

 

     Art. 8. (Soggetti destinatari)

1. La Regione Calabria riconosce e sostiene quali soggetti promotori delle attività previste dalla presente legge:

 

a) gli Enti e le associazioni di volontariato di servizio civile iscritti nell’Albo regionale degli enti di servizio civile di cui al successivo articolo 9;

 

b) le università, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici, gli istituti di ricerca, gli istituti di formazione accreditati in conformità alla normativa regionale, di iniziativa culturale e di ricerca ed informazione, fondazioni con finalità attinenti alla presente legge;

 

c) le organizzazioni sindacali e di categoria;

 

d) gli istituti di credito, le cooperative ed imprese interessate alle finalità di cui alla presente legge;

 

e) i Centri Servizi per il Volontariato della Calabria.

 

2. I soggetti di cui al comma 1, devono avere sede legale o una sede operativa ed essere attivamente presenti nel territorio della Calabria.

 

3. Potranno beneficiare del sostegno regionale anche le forme associative dei soggetti di cui al punto 1.

 

     Art. 9. (Albo regionale degli enti di servizio civile)

1. È istituito presso il settore regionale competente l’albo regionale degli enti di servizio civile, suddiviso in due distinte sezioni, nel quale sono iscritti gli enti e le organizzazioni pubblici e privati operanti nel territorio regionale che presentano o intendono presentare progetti coerenti con le finalità della presente legge.

2. Alla prima sezione dell’albo, relativa al servizio civile nazionale, sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le sedi locali degli enti e delle organizzazioni iscritti all’albo nazionale previsto dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 77/2002. Qualora un ente iscritto nell’albo nazionale abbia più sedi locali nel territorio regionale, si procede ad un’unica iscrizione, con l’indicazione delle singole sedi abilitate alla presentazione di progetti.

 

3. Alla seconda sezione dell’albo, relativa al servizio civile regionale, sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dalle linee-guida di cui all’articolo 4.

 

4. La Giunta regionale determina gli ulteriori criteri e modalità per la tenuta dell’albo con apposito Regolamento di cui all’articolo 12.

 

     Art. 10. (Forme di Coordinamento e di Partecipazione)

1. Al fine di favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi sono istituiti i Tavoli di coordinamento provinciale, costituiti dai soggetti di cui all’articolo 8. I Tavoli di coordinamento provinciale hanno il compito di coordinare un programma di intervento includendo ed armonizzando le iniziative dei soggetti partecipanti e definendo un programma integrato per aree tematiche e/o geografiche.

 

2. La Regione si avvale per le funzioni di coordinamento sul territorio della collaborazione delle Amministrazioni provinciali.

 

3. Le modalità di costituzione e di funzionamento dei Tavoli di coordinamento provinciale sono stabilite nel Regolamento di cui all’articolo 12.

 

4. Al fine di favorire la massima partecipazione al processo di programmazione degli interventi, la Giunta regionale attiva con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, la Consulta regionale sul servizio civile costituita dall’Assessore competente, che la presiede, e dai soggetti di cui al precedente articolo 8. La Consulta esercita funzioni consultive e propositive alla programmazione regionale e collabora alla organizzazione della Conferenza regionale sul servizio civile convocata periodicamente dalla Giunta.

 

     Art. 11. (Conferenza regionale sul servizio civile)

1. Al fine di favorire la massima partecipazione al processo di programmazione degli interventi di cui alla presente legge, la Giunta regionale organizza periodicamente la Conferenza regionale sul servizio civile, con la collaborazione e la partecipazione di tutti i soggetti interessati agli interventi, ed in particolare gli Enti locali e i soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro.

 

2. La Conferenza è sempre convocata prima della predisposizione da parte della Giunta regionale della proposta di programma triennale degli interventi di cui all’articolo 7 della presente legge e dei suoi aggiornamenti.

 

     Art. 12. (Provvedimenti di attuazione a titolarità della Giunta regionale)

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il Regolamento regionale di attuazione, che disciplina, oltre a quanto espressamente previsto nella presente legge, le regole di composizione e funzionamento dei Tavoli di coordinamento provinciali, della Consulta regionale sul servizio civile e della Conferenza regionale sul servizio civile.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale, sentite le proposte dei soggetti di cui all’articolo 8, organizzate nelle forme del partenariato previste dagli articoli 10 e 11, emana i provvedimenti attuativi del programma di cui all’articolo 10.

 

3. Con apposito provvedimento, la Giunta regionale individua la struttura regionale competente a svolgere le funzioni del servizio civile in Calabria ed in particolare:

 

a) cura la gestione e l’aggiornamento dell’albo regionale del servizio civile di cui all’articolo 9;

 

b) programma, istruisce ed approva i progetti previsti dall’articolo 2;

 

c) effettua il monitoraggio, il controllo e la verifica dell’attuazione dei progetti;

 

d) cura i rapporti con l’ufficio nazionale per il servizio civile (UNSC);

 

e) esercita le funzioni espressamente attribuite dalla presente legge.

 

     Art. 13. (Ufficio per il servizio civile regionale)

1. È istituito presso l’assessorato competente l’ufficio per il servizio civile regionale.

 

2. La dotazione del personale dell’ufficio è fissata con apposito provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Per il funzionamento dell’ufficio la Regione si avvale anche di collaboratori e consulenti di comprovata esperienza nella gestione del servizio civile il cui fabbisogno è determinato nel programma triennale di cui all’articolo 7.

 

3. L’Ufficio per il servizio civile regionale:

 

a) gestisce il registro degli enti e delle associazioni di cui all’articolo 4 monitorando annualmente gli stessi per verificare la sussistenza dei requisiti o eventuali inadempienze ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale;

 

b) predispone lo schema di progetto d’impiego dei volontari di cui all’articolo 5;

 

c) valuta i progetti d’impiego dei volontari di cui all’articolo 5;

 

d) eroga i contributi di cui all’articolo 6;

 

e) predispone i bandi di avviamento al servizio di cui all’articolo 7;

 

f) predispone il programma triennale delle azioni di promozione e sostegno del servizio civile di cui all’articolo 7 e concorre alla loro attuazione;

 

g) eroga i finanziamenti agli enti e associazioni.

 

     Art. 14. (Fondo per il sistema regionale del servizio civile)

1. È istituito il fondo per il sistema regionale del servizio civile, nel quale confluiscono:

 

a) la quota delle risorse del fondo nazionale per il servizio civile finalizzate ad attività di informazione e formazione prevista dall’articolo 4, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 77/2002;

 

b) la quota delle risorse del fondo nazionale per il servizio civile da destinare a compensi dei giovani prevista dall’articolo 4, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 77/2002;

 

c) [la quota versata dal fondo nazionale per il servizio civile in attuazione dell’articolo 9, comma 4, del D.lgs. n. 77/2002] [9];

 

d) la specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio della Regione a vantaggio del fondo per il finanziamento del servizio civile regionale [10];

 

e) gli appositi stanziamenti messi a disposizione da altri enti pubblici e fondazioni;

 

f) le donazioni di soggetti pubblici e privati.

 

2. Le risorse previste dal comma 1, lettere e) ed f), possono essere vincolate a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici, espressamente previsti dalla presente legge.

 

     Art. 15. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 9, 10 e 13 della presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2009 in € 50.000,00, si provvede per l’anno in corso con la disponibilità esistente all’UPB 8.1.01.01 - capitolo 7001101 - inerente a «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2009, che viene ridotta del medesimo importo.

 

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell’esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell’U.P.B. 7.1.01.01 della spesa del bilancio 2009.

 

3. Per l’attuazione degli interventi previsti possono essere utilizzate, per quanto compatibili con la normativa ed i regolamenti in vigore, ulteriori risorse di provenienza statale e comunitaria.

 

4. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l’accompagna.

 

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 54.

[2] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 54.

[3] Rubrica così modificata dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 54.

[4] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 54.

[5] Rubrica così modificata dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 54.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 54.

[7] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 54.

[8] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 54.

[9] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 54.

[10] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 54.