§ 1.5.9 - L.R. 10 dicembre 2001, n. 35.
Disciplina del Referendum previsto dall’art. 123 della Costituzione per l’approvazione delle leggi regionali di revisione statutaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 partecipazione, iniziativa popolare, diritti dei cittadini
Data:10/12/2001
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Prima pubblicazione delle leggi di revisione statutaria.
Art. 3.  Promulgazione in caso di scadenza dei termini.
Art. 4.  Richiesta di referendum.
Art. 5.  Responsabile del procedimento.
Art. 6.  Iniziativa referendaria popolare.
Art. 7.  Incaricati delegati.
Art. 8.  Raccolta e autentica delle firme.
Art. 9.  Verbale di deposito.
Art. 10.  Verifica delle firme.
Art. 11.  Esito negativo della verifica. Promulgazione della legge di revisione.
Art. 12.  Esito positivo della verifica - Indizione del referendum.
Art. 13.  Iniziativa di referendum da parte dei Consiglieri regionali.
Art. 14.  Svolgimento e modalità della votazione.
Art. 15.  Schede per il referendum.
Art. 16.  Ufficio regionale e Uffici provinciali per il referendum - Ufficio elettorale di sezione.
Art. 17.  Operazioni di scrutinio.
Art. 18.  Operazioni dell’ufficio provinciale.
Art. 19.  Operazioni dell’Ufficio regionale.
Art. 20.  Proclamazione dei risultati - Promulgazione o decadenza.
Art. 21.  Determinazione del cinquantesimo degli elettori.
Art. 22.  Norma finanziaria.
Art. 23.  Dichiarazione di urgenza.


§ 1.5.9 - L.R. 10 dicembre 2001, n. 35.

Disciplina del Referendum previsto dall’art. 123 della Costituzione per l’approvazione delle leggi regionali di revisione statutaria.

(B.U. n. 105 del 17 dicembre 2001 - S.S. n. 1).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge disciplina il referendum previsto dall’articolo 123 della Costituzione per l’approvazione delle leggi di revisione dello Statuto regionale, comprese quelle con le quali si delibera un nuovo Statuto.

 

     Art. 2. Prima pubblicazione delle leggi di revisione statutaria.

     1. Entro tre giorni dalla deliberazione finale prevista per l’approvazione delle leggi di revisione statutaria, il Presidente del Consiglio regionale trasmette il testo della legge al Presidente della Giunta regionale che dispone la sua immediata pubblicazione.

     2. La legge di revisione statutaria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, priva della formula di promulgazione e senza numero d’ordine, con l’intestazione "Testo di legge di revisione statutaria approvato con seconda deliberazione ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione", seguita dal titolo e dal testo della legge, con l’indicazione della data della seconda approvazione e con l’espresso avvertimento che, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere che si proceda al referendum popolare a norma dell’articolo 123 della Costituzione e della presente legge.

     3. Il termine di tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni richieste decorre dal giorno successivo alla pubblicazione di cui al comma 2 del presente articolo.

 

     Art. 3. Promulgazione in caso di scadenza dei termini.

     1. Se nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all’articolo 2 comma 3 non vengono presentate richieste di referendum, il Presidente della Giunta regionale provvede alla promulgazione della legge di revisione con la seguente formula: "Il Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ha approvato; nessuna richiesta di referendum è stata presentata; Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge: (testo della legge). La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria".

 

     Art. 4. Richiesta di referendum.

     1. La richiesta di referendum di cui all’articolo 123, comma 3, della Costituzione, deve contenere l’indicazione della legge di revisione statutaria che si intende sottoporre a referendum popolare, la data della seconda deliberazione di approvazione da parte del Consiglio regionale, gli estremi della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché il quesito da sottoporre a referendum.

     2. Il quesito da sottoporre a referendum è così formulato: "Approvate il testo della legge di revisione statutaria recante "(titolo della legge)" approvato dal Consiglio regionale con seconda deliberazione il giorno ... e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione numero ... del ....?".

 

     Art. 5. Responsabile del procedimento.

     1. Il Segretario Generale del Consiglio regionale è responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale previsti dalla presente legge non espressamente attribuiti ad altri soggetti.

     2. Il Segretario Generale può assegnare ad altro dipendente la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento.

     3. Il Segretario Generale, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, organizza lo svolgimento delle attività che a lui fanno capo ai sensi della presente legge.

 

     Art. 6. Iniziativa referendaria popolare.

     1. Gli elettori calabresi che intendono esercitare l’iniziativa referendaria, rappresentati da almeno tre e non più di dieci promotori, muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione, depositano, entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione di cui all’articolo 2, comma 3, presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, la richiesta referendaria e il testo del quesito referendario, corredati dalle prescritte firme raccolte con le modalità di cui al successivo articolo 8.

 

     Art. 7. Incaricati delegati.

     1. All’atto del deposito del quesito referendario, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio, il recapito postale, telefonico e telematico di tre persone, che possono essere anche i promotori stessi, ai quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. Tale indicazione è riportata nel verbale di cui al successivo articolo 9.

     2. Gli incaricati:

     a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;

     b) intervengono, personalmente o mediante delegati designati di volta in volta espressamente, nelle fasi del procedimento stesso;

     c) esercitano le azioni, i ricorsi ed ogni altra iniziativa a tutela del referendum.

     3. Gli incaricati possono agire disgiuntamente, salvo diversa previsione, da riportarsi in verbale.

     4. Le eventuali comunicazioni agli incaricati sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di urgenza sono effettuate via fax o per via telematica, assicurando il ricevimento della comunicazione.

 

     Art. 8. Raccolta e autentica delle firme.

     1. Le firme degli elettori calabresi a corredo della richiesta di referendum devono essere apposte sui moduli redatti secondo un fac-simile predisposto dalla Segreteria generale del Consiglio regionale, contenente la richiesta di referendum con le indicazioni prescritte nel precedente articolo 4.

     2. Sui moduli, recanti in epigrafe il quesito referendario, accanto alla firma di ogni elettore, a pena di nullità, sono indicati in modo chiaro e leggibile il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dello stesso, nonché il Comune nelle cui liste elettorali egli è iscritto.

     3. Sono competenti per l’autenticazione delle firme:

     a) tutti i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato dall’articolo 1 della Legge 28 aprile 1998, n. 130, e dall’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 120;

     b) i consiglieri regionali che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente del Consiglio regionale.

     4. L’autenticazione reca l’indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme apposte su ciascun modulo. In tal caso essa deve indicare il numero delle firme complessivamente autenticate.

     5. L’iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Calabria è attestata dai relativi certificati, anche collettivi, o mediante autocertificazione nei modi previsti dalla normativa vigente.

 

     Art. 9. Verbale di deposito.

     1. Il responsabile del procedimento redige il verbale di deposito attestante il giorno e l’ora del deposito di richiesta referendaria, corredata dai moduli contenenti le firme di almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione, autenticate a norma del precedente articolo 8.

     2. I moduli e la relativa documentazione sono accompagnati da una dichiarazione sottoscritta dal delegato che provvede al deposito attestante:

     a) il numero delle firme depositate e autenticate;

     b) il numero dei certificati elettorali allegati;

     c) il numero delle eventuali autocertificazioni attestanti l’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di un Comune della Regione Calabria.

     3. Il verbale è sottoscritto dai promotori e dal responsabile del procedimento che ne rilascia copia conforme all’originale comprovante l’avvenuto deposito.

     4. Entro tre giorni lavorativi dalla data di deposito della richiesta referendaria, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell’avvenuto deposito al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura l’immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 10. Verifica delle firme.

     1. Entro trenta giorni dal deposito il responsabile del procedimento provvede alla verifica della rispondenza e regolarità delle firme, del loro numero, della loro autenticazione nonché della validità della documentazione allegata.

     2. Il responsabile del procedimento redige apposito verbale attestante il risultato delle verifiche effettuate e delle relative conseguenze. Il verbale è trasmesso ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale che ne cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 11. Esito negativo della verifica. Promulgazione della legge di revisione.

     1. Se il responsabile del procedimento dichiara l’irregolarità della richiesta di referendum derivante da accertati difetti circa il numero, le attestazioni di qualità di elettore dei sottoscrittori o le autenticazioni e ove sia trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all’art. 2, comma 3, la legge di revisione statutaria viene promulgata dal Presidente della Giunta regionale con la formula: "Il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di referendum presentata in data ... è stata dichiarata irregolare dal responsabile del procedimento con atto pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione in data ....; Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge di revisione statutaria", cui segue il testo della legge - e la formula conclusiva: "La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria".

 

     Art. 12. Esito positivo della verifica - Indizione del referendum.

     1. Se il verbale del responsabile del procedimento attesta la regolarità della richiesta di referendum, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 10, comma 2, provvede con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione ad indire il referendum, fissandone, d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale, la data di svolgimento in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione.

 

     Art. 13. Iniziativa di referendum da parte dei Consiglieri regionali.

     1. Se la richiesta di referendum di cui all’articolo 4 è effettuata dai Consiglieri regionali, in numero non inferiore ad un quinto dei componenti il Consiglio, non è necessaria alcuna altra documentazione.

     2. Contestualmente alla richiesta di referendum i sottoscrittori designano tra di loro i tre incaricati come delegati a rappresentarli. Questi ultimi curano il deposito della richiesta presso la Segreteria generale del Consiglio regionale. Il responsabile del procedimento redige apposito verbale attestante il giorno e l’ora dell’avvenuto deposito e la designazione dei delegati. Il verbale è sottoscritto dal responsabile del procedimento e dai presentatori. I tre incaricati delegati eleggono residenza presso i rispettivi Gruppi consiliari in Consiglio regionale.

     3. Il responsabile del procedimento entro tre giorni lavorativi dal deposito invia il verbale di cui al comma 2, insieme alla richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri contenente il quesito referendario, invia il verbale al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale che ne cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, indicendo il relativo referendum a norma dell’articolo 12.

 

     Art. 14. Svolgimento e modalità della votazione.

     1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

     2. Per ciò che attiene all’elettorato attivo, alla tenuta e revisione annuale delle liste elettorali, alla ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e alla scelta dei luoghi di riunione, si applica, in quanto compatibile, la disciplina relativa alle elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.

     3. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata con decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventidue dello stesso giorno.

 

     Art. 15. Schede per il referendum.

     1. Le schede per il referendum sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore. Esse sono stampate a cura della Presidenza della Giunta regionale e devono possedere le caratteristiche determinate con decreto dal Presidente della Giunta regionale.

     2. Le schede contengono il quesito referendario di cui all’articolo 4, comma 2, riprodotto letteralmente a caratteri leggibili cui seguono, ben evidenti, le due risposte proposte all’elettore: "SI" - "NO".

     3. L’elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta nel rettangolo che la contiene.

 

     Art. 16. Ufficio regionale e Uffici provinciali per il referendum - Ufficio elettorale di sezione.

     1. Entro quaranta giorni dalla data di indizione del referendum, in conformità alle vigenti disposizioni statali in materia, presso la Corte d’Appello di Catanzaro e presso il Tribunale di ogni capoluogo di Provincia sono costituiti, rispettivamente, l’Ufficio regionale e gli Uffici provinciali per il referendum.

     2. L’Ufficio regionale è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente della Corte di Appello. Un cancelliere della Corte di Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell’Ufficio.

     3. Ogni Ufficio provinciale è costituito da tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale della città capoluogo di Provincia. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell’Ufficio.

     4. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge statale sui referendum.

     5. I compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione sono determinati in conformità alla vigente normativa statale.

 

     Art. 17. Operazioni di scrutinio.

     1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino ad esaurimento.

     2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell’Ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano:

     a) un rappresentante dei sottoscrittori del referendum indicato dalle persone di cui agli articoli 7 e 13 con dichiarazione scritta in carta libera e autenticata;

     b) un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale; tali rappresentanti sono designati dal Responsabile provinciale o, per l’ufficio regionale, dal Responsabile regionale del partito o dal Presidente del gruppo, ovvero da persone da essi espressamente delegate.

 

     Art. 18. Operazioni dell’ufficio provinciale.

     1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali della Provincia, l’ufficio provinciale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella Provincia.

     2. Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l’altro viene subito inviato con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali, all’Ufficio regionale.

 

     Art. 19. Operazioni dell’Ufficio regionale.

     1. L’Ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali e i relativi allegati, e comunque entro tre giorni dalla ricezione dell’ultimo verbale, procede, in pubblica adunanza, all’accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari all’approvazione della legge di revisione statutaria.

 

     Art. 20. Proclamazione dei risultati - Promulgazione o decadenza.

     1. Nel caso in cui le risposte "NO" costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi o siano in numero uguale ai voti validi contenenti la risposta "SI" la legge di revisione statutaria risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base del verbale trasmessogli dall’Ufficio regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato nel Bollettino Ufficiale della Regione e la legge di revisione statutaria non approvata dal referendum decade.

     2. Nel caso in cui le risposte "SI" costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta regionale, sulla base del verbale trasmessogli dall’Ufficio regionale per il referendum, promulga la legge di revisione statutaria adottando la seguente formula: "Il Consiglio regionale ha approvato; il referendum svoltosi in data .... ha dato esito favorevole; il Presidente della Giunta promulga la seguente legge di revisione statutaria:" cui segue il testo della legge. In calce viene adottata la seguente formula: "La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria".

 

     Art. 21. Determinazione del cinquantesimo degli elettori.

     1. Al fine di determinare l’ammontare del cinquantesimo degli elettori, necessario per la iniziativa referendaria popolare di cui all’articolo 123 della Costituzione, entro dieci giorni da ogni revisione semestrale delle liste elettorali a norma del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, ciascun Comune della Regione comunica al Presidente del Consiglio regionale il numero degli elettori risultanti iscritti nelle liste elettorali.

     2. Gli uffici del Consiglio regionale provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, a determinare semestralmente il numero degli elettori della Regione Calabria.

     3. Ai fini e per gli effetti della richiesta di referendum di cui all’articolo 4, si fa riferimento all’ultimo calcolo effettuato dagli uffici del Consiglio regionale anteriormente alla data di pubblicazione della legge di revisione statutaria.

 

     Art. 22. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nel capitolo 1002106 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2001.

     2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione.

 

     Art. 23. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.