§ 1.3.6 - L.R. 30 luglio 2010, n. 20.
Integrazione e modifica alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 esercizio delle funzioni trasferite dallo stato
Data:30/07/2010
Numero:20


Sommario
Art. 1. 1. Al comma 1 dell’articolo 14 in luogo di «non possono essere rilasciate nuove concessioni ed il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di rinnovo delle concessioni [...]


§ 1.3.6 - L.R. 30 luglio 2010, n. 20.

Integrazione e modifica alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17

(B.U. 31 luglio 2010, n. 14 - S.S. 9 agosto 2010, n. 1)

 

Art. 1.

1. Al comma 1 dell’articolo 14 in luogo di «non possono essere rilasciate nuove concessioni ed il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di rinnovo delle concessioni esistenti in contrasto con le previsioni e prescrizioni dello stesso PIR.» è sostituito da: «nei casi di richieste di concessioni demaniali marittime a supporto di attività ricettive alberghiere, di villaggi turistici ed impianti di pubblico interesse, per comprovate e documentate esigenze, potrà essere rilasciata, in via del tutto eccezionale, autorizzazione provvisoria ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione limitatamente alle sole stagioni estive 2010, 2011, 2012 e 2013, a condizione che le stesse aree con le medesime destinazioni siano incluse nei redigenti PCS. L’eventuale eccezionale autorizzazione temporanea non comporta il cd. «diritto di insistenza» [1].

 

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 27 è inserito il seguente comma 3: «Dall’entrata in vigore della presente modifica ed integrazione alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 e s.m.i., decadono tutte le norme, i regolamenti e gli atti deliberativi in materia in contrasto con la stessa».


[1] Comma già modificato dall'art. 45 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69.